Gazzetta n. 194 del 4 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 maggio 2020
Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2020.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 986, commi 1, lettera a), e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio d'autorita', con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;
Visto l'art. 889, comma 1, lettera a), del codice, che prevede la possibilita' di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonche' l'art. 1006, comma 3, del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorita' dal Ministro della difesa;
Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere b) e c) che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;
Visto l'art. 997, comma 1, lettera b), del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;
Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialita' dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonche' dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno 2020 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2020 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:
a) per l'Esercito italiano, quattro ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero otto ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai Corpi o alle Armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a un ufficiale in ragione d'anno;
b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.
 
Art. 2

1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonche' i tempi, i modi e la durata del richiamo.
 
Art. 3

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
 
Art. 4

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari a euro 213.675 si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 53.675 per l'Esercito italiano ed euro 160.000 per la Marina militare).

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: Guerini