Gazzetta n. 194 del 4 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 luglio 2020
Riparto del fondo finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal mancato versamento IRAP.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 24, recante «Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP», che prevede che non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta; non e' altresi' dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta;
Visto il comma 2 dell'art. 24, che dispone che il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai soggetti di cui all'art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il comma 3 dell'art. 24, che prevede che le disposizioni del medesimo art. 24 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche;
Visto il comma 4 dell'art. 24, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle regioni e alle province autonome le minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo art. 24 non compensate dai meccanismi automatici previsti per il finanziamento della sanita';
Considerato che il predetto fondo e' costituito da una quota di 228 milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita dalle regioni a statuto ordinario che hanno stabilito maggiorazioni di aliquota per i soggetti previsti dalla norma agevolativa e per la restante quota di 220 milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita dalle autonomie speciali, ivi compresa la Regione Siciliana per la quota di gettito ad aliquota base che la legislazione vigente non destina al finanziamento sanitario corrente, pari a 11,92 milioni di euro;
Visto il medesimo comma 4, che dispone, altresi', che al riparto del predetto fondo tra regioni e province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'intesa sancita tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 luglio 2020;
Visto il comma 2 dell'art. 111, che, al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanita', assistenza e istruzione;
Considerato che il suddetto tavolo e' stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 giugno 2020;
Ravvisata la necessita' di procedere con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 4 dell'art. 24, per la ripartizione del predetto fondo di 448 milioni di euro tra regioni e province autonome.

Decreta:

Articolo unico

1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e' ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che rappresenta parte integrante del presente decreto e sulla quale e' stata sancita intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in data 20 luglio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro: Gualtieri
 
Allegato

Riparto contributo articolo 24, comma 4, DL 34/2020

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| | Riparto contributo |
| Regione di ripartizione | comma |
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| RSO | |
+-------------------------+---------------------+
|Abruzzo | 13,39|
+-------------------------+---------------------+
|Basilicata | 0,10|
+-------------------------+---------------------+
|Calabria | 11,18|
+-------------------------+---------------------+
|Campania | 53,76|
+-------------------------+---------------------+
|Emilia Romagna | 0,50|
+-------------------------+---------------------+
|Lazio | 74,10|
+-------------------------+---------------------+
|Liguria | 0,14|
+-------------------------+---------------------+
|Lombardia | 0,00|
+-------------------------+---------------------+
|Marche | 19,07|
+-------------------------+---------------------+
|Molise | 1,92|
+-------------------------+---------------------+
|Piemonte | 0,00|
+-------------------------+---------------------+
|Puglia | 26,51|
+-------------------------+---------------------+
|Toscana | 27,11|
+-------------------------+---------------------+
|Umbria | 0,22|
+-------------------------+---------------------+
|Veneto | 0,00|
+-------------------------+---------------------+
| TOTALE RSO | 228,00|
+-------------------------+---------------------+
| RSS | |
+-------------------------+---------------------+
|Sicilia | 11,92|
+-------------------------+---------------------+
|Prov. autonoma di Trento | 27,37|
+-------------------------+---------------------+
|Prov. autonoma di Bolzano| 49,44|
+-------------------------+---------------------+
|Friuli Venezia Giulia | 79,11|
+-------------------------+---------------------+
|Sardegna | 41,92|
+-------------------------+---------------------+
|Valle d' Aosta | 10,24|
+-------------------------+---------------------+
| TOTALE RSS | 220,00|
+-------------------------+---------------------+
| TOTALE ITALIA | 448,00|
+-------------------------+---------------------+