Gazzetta n. 194 del 4 agosto 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 90 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. |
| Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Clausole finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 17 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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