Gazzetta n. 195 del 5 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
DECRETO 30 giugno 2020
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 76, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132 «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (d'ora in avanti «legge sul diritto d'autore»);
Visto l'art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, secondo il quale e' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-quater della medesima legge;
Visto, altresi', l'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonche' ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;
Visti, in particolare, i commi 1 e 2 dell'art. 71-septies della legge sul diritto d'autore, in base ai quali detto compenso c.d. per «copia privata» e' costituito: a) per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore; b) per gli apparecchi polifunzionali, da una quota calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio; c) per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una somma commisurata alla capacita' di registrazione resa dai medesimi supporti, e la misura del compenso cd. «per copia privata» e' determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed e' sottoposto ad aggiornamento triennale, «nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione»;
Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, secondo cui il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito CCPDA) puo' essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 14 giugno 2014 (di seguito decreto ministeriale 20 giugno 2014), relativo alla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294 (di seguito decreto esenzioni), recante «Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633»;
Visto il decreto del direttore generale biblioteche n. 778 del 30 agosto 2019 (di seguito solo DDG) recante «Modalita' di attuazione degli articoli 4 e 4-bis dell'allegato tecnico al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 20 giugno 2014 recante "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi" come modificato dal decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 18 giugno 2019, n. 294 inerente le "Esenzioni dal versamento del compenso previsto dall'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633"»;
Considerato che la disciplina contenuta nel decreto esenzioni e nel DDG relativamente al sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata e' stata introdotta in ossequio ai principi enunciati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 22 settembre 2015 resa nella causa C-110/2010 ed in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 4938 del 2017 che ha annullato l'art. 4 dell'allegato tecnico del decreto ministeriale 30 dicembre 2009, ai sensi del quale era affidata alla S.I.A.E. la promozione di protocolli attuativi «anche al fine di praticare esenzioni [dal compenso per copia privata] oggettive o soggettive, come (...) nei casi di uso professionale di apparecchi e supporti (...)»;
Tenuto conto che con decreto del 15 luglio 2019 il Presidente del CCPDA ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all'aggiornamento delle tariffe da copia privata ai sensi dell'art. 71-septies, comma 2, l.d.a., individuandone i componenti;
Considerato che nell'Adunanza generale del 10 dicembre 2019, il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, all'esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale desumibili dalla relazione sottoscritta nella medesima data dal Presidente, ha espresso il proprio parere su una proposta di revisione del decreto ministeriale 20 giugno 2014 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo il 6 febbraio 2020, prot. n. 2761;
Valutata la necessita' di adeguare la disciplina in tema di esenzioni e rimborsi del compenso per la copia privata, con le modifiche ed integrazioni ritenute utili a garantire l'univocita' e l'uniformita' interpretativa delle disposizioni recate e l'efficacia del sistema e in quanto ritenuta legittima alla luce dei principi enunciati dalla Corte di giustizia UE e del dispositivo della succitata sentenza del Consiglio di Stato, ancorche' attualmente al vaglio dei giudici amministrativi;
Tenuto conto altresi' dei lavori condotti dal Tavolo di lavoro tecnico per il monitoraggio delle dinamiche degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo di copia privata istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 2014 e composto da rappresentanti di diverse istituzioni, associazioni di categoria e enti interessati dai quali e' emersa in particolare l'esigenza di indagare sull'attitudine dei consumatori ad effettuare copie private di contenuti e la tipologia di supporti e apparecchi prevalentemente utilizzati; la necessita' di approfondire parallelamente le modalita' di fruizione di opere, in particolare lo streaming e il download, al contempo cercando di individuare, per queste ultime modalita' di fruizione, le opzioni contenute nei contratti di licenza; l'analisi degli studi volti a chiarire l'impatto delle tariffe da equo compenso contenute nel decreto ministeriale 20 giugno 2014 sui prezzi al consumo, per tipologia di device: l'ISTAT in particolare ha dimostrato, analizzando panieri di prodotti in periodi differenti, che i prezzi non hanno subito variazioni attribuibili all'equo compenso; l'analisi sui dispositivi come gli smartwatch, precedentemente regolati dalla lettera x) dell'allegato tecnico - che, dato lo stato dell'evoluzione tecnologica e dell'utilizzo, dovrebbero trovare una categoria specifica nell'allegato tecnico;
Considerato altresi' che, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'art. 71-septies, comma 2, della legge sul diritto d'autore, l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. «copia privata» puo' essere efficacemente attuata anche attraverso la periodica consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti e di quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonche' attraverso l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore;
Tenuto conto degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dall'ISTAT e denominata «musica e video nelle abitudini dei cittadini», in attuazione di apposita convenzione sottoscritta con il Mibact, su richiesta unanime dei componenti del sopra citato Tavolo tecnico di cui l'ISTAT e' stata componente, che hanno ritenuto necessario l'intervento dell'Istituto nazionale di statistica, in quanto altamente competente sotto il profilo tecnico scientifico e in grado di garantire la qualita' dei dati e l'assoluta terzieta' rispetto a tutte le parti coinvolte. In tale contesto, l'indagine statistica - che ha coinvolto circa 7.600 rispondenti - ha avuto come obiettivo conoscitivo generale le modalita' di fruizione di contenuti audio e video da parte dei cittadini, in considerazione della piu' specifica esigenza informativa sul fenomeno della copia privata, intesa come atto di riproduzione di tali contenuti su dispositivi o supporti per fini di utilizzo personale;
Considerati altresi' i contributi di ulteriori studi e indagini sul tema confluiti nell'istruttoria e volti ad approfondire la normativa che regola la materia del compenso sia in Italia che nei principali Paesi dell'UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata;
Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. «memorie» in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessita' di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacita' di registrazione di fonogrammi e di videogrammi;
Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-quater della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonche' quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, attraverso una consultazione indetta con nota dell'11 febbraio 2020, prot. n. 3907, su uno schema di provvedimento inerente la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi; audizione rinviata con comunicazione del 18 febbraio 2020, prot. n. 4672, ed infine condotta attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte come specificato nella comunicazione del 17 marzo 2020, prot. n. 7870, in ottemperanza alle misure adottate dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;
Considerato che sono pervenute osservazioni scritte da parte di: Altroconsumo; Andec; ASMI; Assoprom; Confindustria Digitale; EMusa; FIMI; Nuovo IMAIE; Itsright; Videorights; Confindustria Cultura Italia; Univideo; SCF; SIAE; AFI; Anica; APA; IIDEA; 100 autori; PMI; Artisti 7607; Sky; Aires; Getsound; Confindustria Radio Televisioni; IDDA; Adissmo; AgCom; Confcommercio;
Ritenuto che l'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'acquisizione di appositi contributi scritti all'esito della consultazione, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative previste dalla legge;
Viste la nota del Capo di Gabinetto prot. n. 12835 del 25 maggio 2020 e la nota prot. n. 10676 del 22 giugno 2020 del direttore generale biblioteche e diritto d'autore di trasmissione del parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e dell'allegato tecnico al decreto ministeriale, di cui alla nota prot. n. 10680 del 22 giugno 2020;
Considerato che il compito demandato dalla norma primaria all'amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso di cui all'art. 71-sexies, si connota di elementi di equita' integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 22 maggio 2001, n. 2001/29/CE, che usa la locuzione «equo compenso» (considerando 35 e 38, nonche' art. 5, par. 2);
Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacita' di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-sexies, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonche' dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attivita' creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonche' dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprieta' intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso;

Decreta:

Art. 1

Misura del compenso di cui all'art. 71-septies
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi e' determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto e di cui e' parte integrante.
 
Allegato tecnico
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi
e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-septies della legge 22
aprile 1941, n. 633, esenzioni e rimborsi.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:
a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata;
d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;
e) importatore: chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore e' il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilita' del prodotto;
f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale, idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'art. 2, lettere j), k), l), m), n), o), p) e q) del presente allegato. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'art. 2 lettere g), h), i) del presente allegato.

Art. 2.

Misure del compenso per copia privata

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure:
a) supporti audio digitali anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD audio e dati, CD-RW audio e dati: euro 0,05 ogni 700 MB;
b) supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD, DVD Dual Layer, DVD-RW: euro 0,10 ogni 4,7 GB;
c) supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW: euro 0,10 ogni 25 GB;
d) apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video, e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale;
e) apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;
f) televisori, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lettera m): compenso fisso di euro 4,00;
g) memorie trasferibili o removibili:

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|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 0,00  | fino a 1GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 0,09  |  > 1 GB a 8 GB |
+-------------------+-------------------+
| € 0,08  |da > 8 GB a 32 GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 0,07  | >32 GB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

E' fissato un compenso massimo applicabile per ogni unita' di euro 4,50.
h) chiavette USB/USB stick:

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|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 0,00  | fino a 1 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €1 GB fino a 8 |
| > 0.10  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 0,09  | da >8 GB a 32 GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 0,08  | >32 GB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

E' fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unita' di euro 7.50.
i) hard disk interno (destinato ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterno e SSD interna (destinata ad essere integrata in altro dispositivo) ed esterna:

=========================================
|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 0,00  | fino a 160 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €160 GB a 500 |
| > 0,01  | GB  |
+-------------------+-------------------+
|  € 0,009 |da >500 GB a 2 TB  |
+-------------------+-------------------+
| € 0,008  | >2 TB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

E' fissato un compenso massimo applicabile per ciascuna unita' di euro 18.00.
j) memoria o hard disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

=========================================
|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 0,00  | fino a 1 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €1 GB fino a 5 |
| > 3,22  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €5 GB fino a 10 |
| > 3,86  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €10 GB fino a 20|
| > 4,51  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €20 GB fino a 40|
|  > 5,15 | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €40 GB fino a 80|
|  > 6,44 | GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €80 GB fino a |
| > 9,66  | 120 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €120 GB fino a |
| > 12,88  | 160 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €160 GB fino a |
| > 16,10  | 250 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €250 GB fino a |
| > 22,54 | 400 GB |
+-------------------+-------------------+
| € 28,98 | >400 GB e oltre |
+-------------------+-------------------+

k) memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio hi-fi:

=========================================
|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 0,00  | fino a 1 GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 4,51  | da >1 GB a 5 GB  |
+-------------------+-------------------+
|  € 5,15 |da >5 fino a 10 GB |
+-------------------+-------------------+
| | da €10 fino a 15 |
| > 6,44  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €15 fino a 20 |
| > 7,73  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 9,66  |  >20 GB e oltre |
+-------------------+-------------------+

l) hard disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio Tv o Hi-fi:

=========================================
|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 5,15  | fino a 500 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €500 GB fino a |
| > 6,44  | 1,5 TB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €1,5 TB fino a 3|
| > 9,66  | TB  |
+-------------------+-------------------+
| € 12,88  | da >3 TB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

m) memoria o hard disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

=========================================
|  Compenso |  Capacita' |
+===================+===================+
| € 6,44  | fino a 500 GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da € 500 GB fino a |
| > 9,66  | 1,5 TB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €1,5 TB fino 3 |
|  > 12,88 | TB  |
+-------------------+-------------------+
| € 16,10  | > 3TB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

n) memoria o hard disk:
1. integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2: compenso di euro 0,00.
2. integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo touchscreen o similare e/o con tastiera completa qwerty/qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo touchscreen o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso wi-fi e/o reti dati di telefonia mobile o similare (c.d. tablet)

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| Compenso  | Capacita  |
+===================+===================+
| € 2,90  | fino a 8 GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €8 GB fino a 16 |
| > 3,90  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €16 GB fino a 32|
|  > 4,80 | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €32 GB fino a 64|
| > 5,20  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €64 GB fino a |
| > 6,30  | 128 GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 6,90  |da >128 GB e oltre |
+-------------------+-------------------+

o) computer: compenso fisso di euro 5,20;
p) memoria o hard disk integrato in dispositivi indossabili dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione audio e/o video (c.d. smartwatch, fitness tracker o similari):

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| Compenso  | Capacita  |
+===================+===================+
| € 2,20  | fino a 4 GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €4 GB fino a 8 |
| > 3,20  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €8 GB fino a 16 |
| > 4,10  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €16 GB fino a 32|
| > 4,90  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| € 5,60  |da >32 GB e oltre  |
+-------------------+-------------------+

q) memoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e/o riproduzione di contenuti audio a/o video:

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| Compenso  | Capacita  |
+===================+===================+
| € 0,64  | fino a 256 MB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €256 MB fino a |
| > 0,97  | 384 MB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €384 MB fino a |
| > 1,29  | 512 MB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €512 MB fino a 1|
| > 1,61  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €1 GB fino a 5 |
| > 1,93  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €5 GB fino a 10 |
| > 2,25  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €10 GB fino a 20|
| > 2,58  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €20 GB fino a 40|
| > 3,22  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| |da €40 GB fino a 80|
| > 4,83  | GB  |
+-------------------+-------------------+
| | da €80 GB fino a |
| > 6,44 | 120 GB |
+-------------------+-------------------+
| | da €120 GB fino a |
| > 8,05 | 160 GB |
+-------------------+-------------------+
| | da €160 GB fino a |
| > 11,27 | 250 GB |
+-------------------+-------------------+
| | da €250 GB fino a |
| > 14,49 | <400 GB |
+-------------------+-------------------+
| € 16,10 | 400 GB e oltre |
+-------------------+-------------------+

 
Art. 2
Esenzioni dal pagamento del compenso di cui all'art. 71-septies della
legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 non e' dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale.
2. Sono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso di cui al comma 1 i seguenti casi:
a) apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri Paesi;
b) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
c) apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi;
d) apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivita' professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
e) apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, ai fini dell'individuazione della documentazione comprovante l'uso manifestamente estraneo alla copia privata, ivi incluso l'uso professionale, i soggetti interessati formulano alla SIAE un'istanza utilizzando il modulo presente nelle apposite sezioni dei siti istituzionali www.siae.it e www.librari.beniculturali.it da inviare prima della formalizzazione della cessione oppure prima della comunicazione di cui al comma 4.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 allegano alla dichiarazione trimestrale di cui al citato art. 71-septies, comma 3, apposita comunicazione con l'indicazione analitica dei dati delle cessioni esenti unitamente alla relativa documentazione, secondo le modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui all'art. 4, anche attraverso l'indicazione dei numeri identificativi univoci degli apparecchi e supporti di registrazione, ove presenti, e l'attuazione di quanto previsto al comma 3.
5. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 possono richiedere un parere preventivo alla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) circa la riconducibilita' di una fattispecie concreta alle ipotesi di esenzione di cui ai commi 1 e 2. La S.I.A.E. rende il parere richiesto entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
 
Art. 3

Rimborsi

1. Nei casi di esenzione di cui all'art. 2, ove il compenso sia stato corrisposto dai soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, possono richiedere il rimborso del compenso:
a) i soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che dimostrino di non aver incluso il compenso nel prezzo di vendita dell'apparecchio o supporto di registrazione;
b) ovvero le persone fisiche o giuridiche alle quali sia stato ceduto l'apparecchio o supporto di registrazione, qualora i soggetti di cui alla lettera a) abbiano incluso il compenso nel prezzo di vendita.
2. Le richieste di rimborso di cui al comma 1 sono presentate a S.I.A.E. in modalita' telematica entro e non oltre centoventi giorni dalla fine del trimestre solare nel quale e' stata emessa la fattura riferita alla cessione dell'apparecchio o supporto per il quale si chiede il rimborso, allegando la relativa documentazione, secondo modalita' stabilite con decreto del direttore generale biblioteche e diritto d'autore, idonee ad assicurare la verifica dell'avvenuto versamento del compenso e la corretta identificazione del soggetto legittimato a richiederne il rimborso.
3. S.I.A.E., accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l'esposizione dell'ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l'ammontare del compenso, il termine di cui al periodo precedente e' raddoppiato.
 
Art. 4

Controlli e vigilanza

1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicita' della comunicazione di cui all'art. 2, comma 4.
2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l'esenzione, ne da' comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalita' l'interessato puo' presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 71-septies, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo una relazione annuale sulle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 2 e 3.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo vigila, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Le modalita' indicate nel decreto del direttore generale biblioteche n. 778 del 30 agosto 2019 sono applicabili in quanto compatibili fino all'emanazione dei decreti direttoriali di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, comma 2, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2020

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1577