Gazzetta n. 195 del 5 agosto 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 94 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016. |
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Allegato
Convention
Parte di provvedimento in formato grafico |
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TRADUZIONE NON UFFICIALE
Convenzione
Parte di provvedimento in formato grafico |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione. |
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Art. 3
Punto d'informazione nazionale per il calcio
1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, e' individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. |
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Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, 17 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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