Gazzetta n. 195 del 5 agosto 2020 (vai al sommario)
LEGGE 17 luglio 2020, n. 94
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.
 
Allegato

Convention

Parte di provvedimento in formato grafico

 
TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della medesima Convenzione.
 
Art. 3

Punto d'informazione nazionale per il calcio

1. Il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, e' individuato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 27.030 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, 17 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede