Gazzetta n. 196 del 6 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 maggio 2020
Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.



IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla poverta'», e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - ANPAL;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativi 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed, in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 recante la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022» ed, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, nella tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2020, le risorse stanziate quale contributo statale alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego sono allocate sul capitolo 1232 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego» - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 10 - Azione - «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» di competenza del Centro di responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» ed, in particolare, l'art. 3 concernente la partecipazione dei comuni agli oneri logistici dei servizi per l'impiego;
Visto l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore 28 giugno 2019, n. 74 concernente l'Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
Vista la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante «Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto necessario procedere a talune modifiche del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nonche' del decreto di adozione del medesimo;
Acquisita in data 7 maggio 202 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019;
c) «Risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI»: le risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
 
Allegato A

Modifiche al Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. Al paragrafo 7. Rafforzamento del personale dei CPI, pagina 12, ultimo periodo, le parole «(fino ad 11.600 unita')» sono sostituite dalle seguenti: «(fino a 5.600 unita' nel 2019 e 8.600 unita' nel 2020)».
2. Dopo il paragrafo 8. Sistemi informativi e' aggiunto il seguente paragrafo:
8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI
La legge di bilancio per il 2019 ha previsto che «un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato ai centri per l'impiego ... al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale» (art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018). Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, e' compito di questo Piano disciplinare «il riparto e le modalita' di utilizzo» di tali risorse.
Quanto al riparto, si rimanda al paragrafo 7.
Sulle modalita' di utilizzo, va preliminarmente rappresentata la necessita' che, a fronte di una storica operazione di incremento del numero di operatori nei CPI - prima analiticamente descritta e che nel volgere di un triennio portera' a piu' che raddoppiare il personale in servizio - vi sia un adeguato accompagnamento di investimenti, anche infrastrutturali, che permettano all'offerta complessiva di servizi di crescere corrispondentemente in termini quantitativi e qualitativi.
A tal proposito non puo' non sottolinearsi il contesto in cui tale rafforzamento avviene, che e' quello dell'individuazione - nell'ambito dei futuri aggiornamenti di questo Piano e sulla base delle disponibilita' di risorse - di specifici standard di servizio in una prospettiva di graduale e progressiva attuazione di livelli essenziali delle prestazioni.
E' quindi a tale prospettiva che deve essere connessa la spesa per il potenziamento dei CPI, da intendersi non solo in termini di adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, inclusi i gia' richiamati sistemi informativi, ma anche di necessita' che gli operatori siano opportunamente formati per offrire un servizio della qualita' richiesta, senza tralasciare il diritto degli utenti all'informazione sui servizi offerti e l'esigenza - non solo operativa ma anche programmatoria - che si rendano disponibili le appropriate informazioni sul mercato del lavoro territoriale e nazionale.
Secondo tali linee sono quindi di seguito richiamate le attivita' finanziabili con le risorse in parola. Comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI
Negli ultimi anni i CPI hanno acquisito sempre maggiore centralita' nel disegno delle politiche del lavoro in Italia, con innovazioni normative - da ultimo con il varo del Reddito di cittadinanza - che ne hanno accresciuto funzioni e compiti, nonche' modificato modalita' operative e gestionali. Non sempre questo processo e' stato accompagnato da una adeguata diffusione della conoscenza nella cittadinanza e nella specifica utenza, non solo sulle attivita' e i servizi offerti dai CPI, ma anche sugli impegni richiesti ai beneficiari degli interventi e sulle conseguenze del mancato rispetto degli stessi. In questo contesto il diritto all'informazione appare prodromico al diritto all'accesso ai servizi stessi e quindi e' opportuno che il rilancio dei CPI previsto da questo Piano sia accompagnato da una campagna di comunicazione coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa riserva di predisporre campagne e materiale informativo a livello nazionale che le regioni potranno tipizzare territorialmente, eventualmente anche sviluppando una immagine coordinata delle sedi regionali. Le campagne di comunicazione potranno essere sviluppate anche mediante i social network al fine della massima diffusione delle conoscenze. Ad ogni modo, si ritiene - atteso l'ammontare di risorse complessivamente destinato al potenziamento dei CPI - che le attivita' di comunicazione finanziate a valere su di esse non superi l'1,5% del totale assegnato a ciascuna regione. Formazione degli operatori
Nei Centri per l'impiego e' in atto un grande rinnovamento: con l'istituzione del Reddito di cittadinanza, come si e' visto in questo Piano, fino a 11.600 nuovi operatori entreranno stabilmente nei servizi, molti di piu' di coloro che nei Centri operavano all'inizio del 2019 pari a circa 8 mila unita'. Ma anche questi ultimi si trovano ad operare in uno scenario normativo profondamente modificato - a partire dalla riforma del 2015 (di cui al decreto legislativo n. 150) e considerate le innovazioni introdotte con il Reddito di cittadinanza - oltre che con un apparato strumentale in evoluzione - si pensi solo alla implementazione progressiva della Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro e alla integrazione dei sistemi informativi nella prospettiva del Sistema informativo unitario previsto dal decreto legislativo n. 150. In questo scenario cosi' dinamico, per poter offrire servizi di qualita' ai beneficiari delle politiche attive del lavoro e' quindi necessario che per gli operatori - sia i nuovi assunti che quelli gia' in organico - siano previsti percorsi formativi e di aggiornamento, che eventualmente contengano profili da definire unitariamente a livello nazionale. A tal fine le risorse per il potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate - nel limite del 5% della quota di competenza regionale - previa specifica definizione di un programma delle attivita' di formazione, che individui chiaramente i fabbisogni formativi degli operatori e le attivita' previste, da includersi nel Piano regionale attuativo degli specifici interventi di cui al presente paragrafo (cfr. oltre). Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro
Con Atto di indirizzo per l'anno 2020, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha previsto l'istituzione di un Osservatorio nazionale del mercato del lavoro. A livello regionale, gia' operano Osservatori. Si tratta di organismi di cui si avverte sempre piu' la necessita' a fronte di un mercato del lavoro che cambia e che necessita di essere costantemente monitorato - non solo a livello nazionale, ma nelle specificita' territoriali - al fine non solo di meglio programmare le politiche del lavoro, incluse quelle per la formazione - anticipando sfide e tendenze - ma anche per mettere a disposizione dei CPI informazioni essenziali per facilitare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro quali, ad esempio, l'evoluzione delle strutture occupazionali, l'analisi delle professionalita' piu' ricercate, gli esiti degli inserimenti lavorativi e cosi' via. Il potenziamento dei CPI passa quindi anche per la costituzione di una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro; le risorse di cui al presente paragrafo, quindi, potranno essere utilizzate per la creazione e il rafforzamento di Osservatori regionali anche sulla base degli indirizzi e del coordinamento che il costituendo Osservatorio nazionale potra' assicurare. Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI
L'incremento straordinario di personale che strutturalmente entrera' negli organici dei CPI comporta l'esigenza per i medesimi di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. Evidentemente, quindi, dal punto di vista degli oneri finanziari, il potenziamento dei CPI e' prioritariamente un potenziamento infrastrutturale.
Non puo' pero' non tenersi conto del fatto che, ai sensi dell'art. 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' in capo ai comuni l'onere della fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei CPI. Quindi, se da un lato il legislatore ha esplicitamente previsto, a fronte della straordinarieta' del rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui individuate nella disponibilita' delle regioni «anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego» (art. 12, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 4/2019), dall'altro lato resta in vigore la disciplina ordinaria (peraltro gia' richiamata nel paragrafo 7) che impone di verificare preliminarmente la possibilita' di rendere disponibili da parte dei comuni immobili da adibire a sedi dei CPI.
Per quanto sopra, alla luce dell'imminente aumento di personale e ferma restando la disponibilita' dei locali gia' forniti dai comuni, al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi piu' idonee per i CPI sara' necessario rivolgersi prioritariamente ai comuni, indicando le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati. Particolare attenzione dovra' essere dedicata alla raggiungibilita' delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilita' delle strutture, alla disponibilita' di locali per l'accoglienza e di spazi che tengano conto della necessita' di riservatezza.
In proposito, per futuri aggiornamenti di questo Piano, il Ministero si impegna ad attivare un apposito tavolo per individuare standard di diffusione territoriale dei servizi che tengano conto, in particolare, della popolazione residente che insiste sul territorio di riferimento oltre che della particolare conformazione del territorio medesimo: solo a titolo di esempio, le esigenze di territori montani o scarsamente popolati sono molto diverse da quelle delle grandi metropoli.
Ad ogni modo, in via residuale, ai fini del corrente utilizzo delle risorse di questo Piano per la locazione o l'acquisizione di nuove sedi e' necessaria una accertata condizione di indisponibilita' di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi accordi con la regione competente, le relative risorse potranno essere destinate ai comuni che provvederanno in autonomia, sulla base delle indicazioni della regione stessa, all'acquisizione o alla locazione delle nuove sedi secondo la disciplina vigente, ovvero essere utilizzate direttamente dalla regione o dall'ente responsabile della rete territoriale dei servizi, sempre in accordo con il comune ed eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso il vincolo di destinazione per le sedi individuate.
Secondo questo principio, a fronte della dimostrata indisponibilita' di locali idonei da parte del comune individuato quale sede per il CPI, la regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi potranno anche destinare le risorse di questo Piano per l'adeguamento o la ristrutturazione di immobili che siano gia' nella propria disponibilita' e vengano individuati come idonei ad accogliere la sede del CPI.
Potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature, incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI che per quelle attuali, garantendone il decoro.
L'intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potra' riguardare la manutenzione anche straordinaria. A tal proposito, saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere straordinario, su immobili nella disponibilita' dei Comuni a seguito di affitto da terzi privati e destinati a sede dei CPI; cio' con l'accortezza che le spese sostenute siano proporzionali alla durata della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni e della Regione o l'ente responsabile della rete territoriale dei servizi. Sistemi informativi
Dell'essenzialita' della piena funzionalita' dei sistemi informativi per il potenziamento dei CPI si e' gia' detto nel paragrafo 8 di questo Piano, cui si rimanda. La realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo unitario del lavoro, infatti, costituisce l'ossatura delle politiche attive. In questo senso potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti, ferma restando l'interoperabilita' con il sistema nazionale. In ogni caso, infatti, gli interventi a valere sulle risorse di questo Piano dovranno, pur mantenendo la specificita' della componente gestionale regionale, essere coerenti con gli standard nazionali, e in particolare con l'evoluzione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e, nel suo ambito, della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro. Gli interventi programmati, comunque nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dovranno essere accuratamente descritti nel Piano attuativo regionale (cfr. oltre). Spese generali e per l'attuazione
L'attuazione di un Piano complesso quale il presente richiede spese generali e specifiche, che non possono essere analiticamente individuate a livello nazionale e che dipendono dalle esigenze dei singoli territori. Fermo restando che deve trattarsi di spese aggiuntive rispetto a quelle gia' destinate dalle regioni al funzionamento dei CPI, le regioni possono prevedere spese - nel limite del 4% di quanto assegnato - per specifiche esigenze attuative non riconducibili alle linee di attivita' sopra individuate, inclusa appropriata assistenza tecnica per rispondere alle esigenze di supporto nell'attuazione del Piano o straordinarie esigenze di risorse umane oltre quelle gia' previste, nelle more del completamento della loro acquisizione.
Resta inteso, che per le succitate esigenze, le Regioni possono anche avvalersi delle risorse, stanziate dall'art. 12, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 4/2019, pari a 70 milioni di euro, «anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego». La ratio di tale destinazione e' proprio quella di consentire alle regioni che ne avessero necessita' la possibilita' di acquisire personale nei centri per l'impiego nelle more dell'espletamento dei concorsi.
Si precisa, inoltre, che i 70 milioni di euro - che per norma hanno come vincolo di destinazione «le attivita' connesse al reddito di cittadinanza» - possono essere comunque destinati anche al potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all'erogazione del reddito sia ad altre attivita' svolte dai CPI. Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI
Sulla base delle indicazioni programmatiche sopra illustrate, le regioni adottano un proprio Piano regionale per il potenziamento dei CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse di cui al presente paragrafo, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale individua, in particolare, gli specifici rafforzamenti della rete territoriale dei CPI, individuando analiticamente gli interventi previsti. L'adozione del Piano e la valutazione di coerenza da parte del Ministero, con il supporto di Anpal, e' condizione preliminare ai trasferimenti a decorrere dal 2020. Ammissibilita' della spesa
Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A tal fine, pertanto, saranno prese in considerazione in sede rendicontativa solo spese basate su mandati di pagamento e fatture o documenti contabili con relativa quietanza con data pari o successiva al 30 marzo 2019. Oltre all'elenco delle spese sostenute, le regioni metteranno a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'opportuna documentazione amministrativo-contabile secondo modalita' e termini successivamente identificati, fermo restando che in ogni caso tutta la documentazione concernente la spesa dovra' essere custodita dalla regione per eventuali controlli a campione.
 
Allegato B

Risorse previste all'art. 2, comma 1, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al Piano di potenziamento dei CPI

1. Sono adottate le modifiche al Piano di potenziamento dei CPI, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modifiche di cui al comma 1 individuano i criteri di riparto per l'anno 2020 e le modalita' di utilizzo delle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI.
 
Art. 3
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 28 giugno 2019

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
anno 2019 - euro 467.200.000,00
anno 2020 - euro 403.100.000,00
Le risorse sopra indicate sono ripartite alle regioni sulla base dei criteri previsti dal Piano straordinario al paragrafo «7. Rafforzamento del personale dei CPI», pagina 12, ultimo periodo. Il piano di ripartizione alle regioni e' allegato alla tabella B del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;»
2. L'allegato B del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019 e' sostituito dall'allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, e' sostituito dal seguente:
«1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono trasferite dal competente Centro di responsabilita' Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalita':
a) per l'anno 2019 il 50% delle risorse e' erogato all'esito del perfezionamento del presente decreto ministeriale. La rimanente quota e' trasferita dietro richiesta della regione previa adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano straordinario e sulla base dell'avanzamento della spesa come di seguito specificato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione di meta' della quota residua, una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalita' e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo «8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI», mentre il saldo e' erogato previa presentazione di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la quota trasferita nel 2019. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno 2019 di euro 467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente decreto di cui costituisce parte integrante;
b) per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce il 75% delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalita' previste per la seconda quota delle risorse dell'annualita' 2019; la quota residua e' erogata previa presentazione oltre che della medesima documentazione richiesta per l'erogazione del saldo relativo all'annualita' 2019, anche di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei centri per l'impiego, concernenti la meta' del complesso delle risorse afferenti all'annualita' 2020.»
4. L'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del presente decreto, le regioni, con cadenza trimestrale, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni concernenti i flussi finanziari e lo stato di avanzamento delle attivita' e delle iniziative intraprese in attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dell'ANPAL le predette relazioni per le attivita' di competenza.»
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it
Roma, 22 maggio 2020

Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1650