Gazzetta n. 196 del 6 agosto 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 24 luglio 2020
Interventi urgenti di protezione civile per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave «IVY». (Ordinanza n. 685).



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020 con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per la rimozione di balle di combustibile solido secondario (CSS) disperse nel Golfo di Follonica il 23 luglio 2015, in conseguenza di un incidente della Motonave «IVY»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3 della suddetta delibera che individua nel Capo del Dipartimento della protezione civile il soggetto a cui compete il coordinamento degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019 con il quale l'ammiraglio ispettore (CP) Aurelio Caligiore e' stato nominato Commissario straordinario del Governo per il recupero delle balle di rifiuti plastici pressati persi dalla Motonave «IVY» in prossimita' dell'isolotto Cerboli, nelle acque del Golfo di Follonica;
Ravvisata l'esigenza di adottare misure di carattere straordinario per accelerare le procedure di rimozione delle balle, la cui dispersione potrebbe determinare il rischio per la salubrita' ambientale e della collettivita', nonche' la compromissione dell'ecosistema marino e costiero;
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 maggio 2020;
Vista la nota del 15 maggio 2020 dell'ammiraglio ispettore (CP) Aurelio Caligiore gia' Commissario straordinario del Governo nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2019;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Dispone:

Art. 1

Coordinamento degli interventi

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi a cio' necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonche', in qualita' di soggetti attuatori, del Ministero della difesa - Marina militare, dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della Regione Toscana e di altri soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e tra soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione delle attivita' relative alla gestione dell'emergenza puo' essere autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1, per la copertura finanziaria delle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle somme autorizzate dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
3. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
 
Art. 2

Comitato di indirizzo

1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile si avvale di un Comitato di indirizzo, istituito con proprio decreto, composto dall'ammiraglio ispettore (CP) Aurelio Caligiore, che ne raccorda l'attivita', da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno delle seguenti amministrazioni ed enti: Ministero della difesa - Marina militare, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale delle capitanerie di porto, Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Regione Toscana, Comune di Follonica, Comune di Piombino, Azienda sanitaria territorialmente competente, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede all'approvazione delle attivita' e degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa.
3. I componenti del comitato operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 3

Interventi per fronteggiare l'emergenza

1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza provvedono a porre in essere le attivita' necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui in premessa, ciascuno con riferimento alle attivita' ed agli interventi di competenza approvati dal comitato di cui all'art. 2 e secondo le procedure dal medesimo previste, anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.
 
Art. 4

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis , 25, 26, 27, 27-bis del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, nonche' gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147 e 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Qualora tali operatori non siano presenti all'interno delle white list della prefetture, le sopra citate verifiche comprendono anche i controlli antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
 
Art. 5

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente e' un'amministrazione statale; al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.
 
Art. 6

Completamento delle attivita'

1. L'ammiraglio ispettore (CP) Aurelio Caligiore provvede, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente alla gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini della loro definizione e dei relativi pagamenti con le risorse giacenti sulla contabilita' speciale n. 6160.
 
Art. 7

Monitoraggio

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Toscana (ARPAT) provvedono, per quanto di competenza, al monitoraggio degli interventi previsti dalla presente ordinanza, anche mediante la conclusione di convenzioni con amministrazioni o soggetti pubblici e privati, e comunicano periodicamente gli esiti dell'attivita' al comitato di cui all'art. 2.
 
Art. 8

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2020, nel limite massimo di euro 4.000.000,00.
2. Le eventuali somme disponibili al termine degli interventi sono riversate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli