Gazzetta n. 196 del 6 agosto 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 luglio 2020, n. 97 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004. |
| PROTOCOLLO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo II, lettera e), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| Art. 3
Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell'importo previsto dalla normativa previgente. 2. All'articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari; b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalita' di cui al terzo comma. Un impianto nucleare puo' comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purche' l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioe' un'unita' in senso spaziale »; b) alla lettera f), le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »; c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: « f-bis) "danno nucleare" significa: 1) qualsiasi decesso o danno alle persone; 2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; 3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente: 3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreche' non sia compreso nei medesimi numeri, se e' subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; 3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2); 3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreche' tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2); 4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprieta' radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprieta' con le proprieta' tossiche, esplosive o altre proprieta' pericolose di tali materie; f-ter) "misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando cio' sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente; f-quater) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorita' competenti, se cio' e' richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate; f-quinquies) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio: 1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno; 2) il grado di probabilita', nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci; 3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche ». 3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN ». 4. All'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: « di ogni danno alle persone o alle cose » sono sostituite dalle seguenti: « di ogni danno nucleare »; b) al secondo comma, dopo le parole: « l'impianto nucleare il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; c) al terzo comma: 1) all'alinea, dopo le parole: « non comprende i danni » e' aggiunta la seguente: « nucleari »; 2) al numero 1), dopo le parole: « in se » sono inserite le seguenti: « , anche in corso di costruzione, »; d) al quarto comma: 1) dopo le parole: « Allorche' dei danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; 2) dopo le parole: « Quando il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; e) il quinto comma e' abrogato; f) al sesto comma, dopo le parole: « responsabile dei danni » e' inserita la seguente: « nucleari ». 5. All'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, alinea, dopo le parole: « e' responsabile di qualsiasi danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; b) al secondo comma, alinea, dopo le parole: « e' altresi' responsabile di qualsiasi danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: « Il trasferimento di responsabilita' all'esercente di un altro impianto nucleare in conformita' al presente articolo puo' essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto »; d) al terzo comma: 1) le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, »; 2) le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico »; e) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non puo' avere come effetto quello di ridurre la responsabilita' dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19 »; f) al quinto comma, le parole: « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dello sviluppo economico ». 6. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: « causato il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; b) al secondo comma, dopo le parole: « se un danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; c) al terzo comma: 1) dopo le parole: « viene causato il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; 2) dopo le parole: « sia causato il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; 3) dopo le parole: « in consegna successivamente » sono aggiunte le seguenti: « o ne ha assunto la responsabilita »; d) al quarto comma: 1) dopo le parole: « Se il danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; 2) dopo le parole: « deriva dal danno » e' inserita la seguente: « nucleare ». 7. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: « risarcimento dei danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; b) al secondo comma, dopo le parole: « risarcimento dei danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; c) al terzo comma: 1) al numero 1), dopo le parole: « ha causato danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; 2) al numero 2), dopo le parole: « per danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; d) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: « Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente puo' esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona »; e) al quarto comma, lettera a), dopo le parole: « dolosamente il danno » e' aggiunta la seguente: « nucleare »; f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: « Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente »; g) al quinto comma: 1) dopo le parole: « facoltative per i danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; 2) dopo le parole: « facoltativa per danno » e' inserita la seguente: « nucleare »; h) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: « Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento ». 8. L'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal seguente: « Art. 19. - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennita' dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare e' fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennita' di cui al primo periodo puo' essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. 2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non e' disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente e' a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro. 3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, e' a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004 ». 9. All'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: « Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilita' civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennita' stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del supporto della societa' SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente »; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato »; c) al quarto comma, le parole: « Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico »; d) al quinto comma, dopo le parole: « risarcimento di danni » e' inserita la seguente: « nucleari »; e) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: « Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilita' civile puo' considerarsi diminuita, l'esercente e' tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione e' revocata di diritto ». 10. L'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' sostituito dal seguente: « Art. 23. - 1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa e' venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile. 2. Il diritto al risarcimento e' soggetto a prescrizione se l'azione non e' esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri sitiinternetistituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonche' alle procedure, alle modalita' e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei sitiinternetdei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei sitiinternetdi cui al primo periodo ». |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo I, paragrafo K, lettera c), del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo I, paragrafo C, del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si fara' fronte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 5 marzo 1985, n. 131, con apposito provvedimento legislativo. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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