Gazzetta n. 198 del 8 agosto 2020 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE |
DECRETO RETTORALE 1 luglio 2020 |
Modifiche dello statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Vista la proposta di modifica alle disposizioni dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, formulata dal senato accademico integrato nell'adunanza del 6 aprile 2020, concernenti la sostituzione della locuzione «Direttore amministrativo» in «Direttore generale»; Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 aprile 2020; Visto il parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca (M.U.R.) con nota del 18 giugno 2020, prot. n. 7154;
Decreta:
Articolo unico
Nello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, sono apportate le seguenti modifiche: 1) nel Titolo I «Principi generali», e' riformulato il terzo comma, lettera d), dell'art. 12 (Attivita' culturali e sportive); 2) nel Titolo II «Organi centrali», sono riformulati: l'ottavo comma dell'art. 16 (Consiglio di amministrazione); il terzo comma, lettera e), dell'art. 17 (Competenze del consiglio di amministrazione); il primo comma dell'art. 18 (Comitato direttivo); il primo comma dell'art. 20 (Senato accademico); 3) nel Titolo V «Organizzazione amministrativa», sono riformulati: il primo ed il secondo comma dell'art. 48 (Direttore amministrativo), rinominato «Direttore generale»; il terzo comma dell'art. 49 (Strutture amministrative); il primo ed il secondo comma dell'art. 50 (Direttori di sede). I sopracitati articoli, cosi' come riformulati, sono riportati nel documento allegato quale parte integrante del presente decreto. Milano, 1° luglio 2020
Il rettore: Anelli |
| Allegato
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 12.
Attivita' culturali e sportive
1. L'Universita' Cattolica promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del proprio personale attraverso idonee forme organizzative, anche convenzionandosi con enti e associazioni che perseguono come finalita' la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale. 2. A tal fine l'Universita' Cattolica costituisce appositi comitati le cui attribuzioni, composizione e funzionamento sono disciplinati in conformita' al regolamento generale di Ateneo. 3. In particolare, al fine di sovrintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita', l'Universita' Cattolica istituisce, con decreto rettorale, un comitato per lo sport universitario composto da: a) il rettore o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale; c) due studenti eletti secondo le modalita' previste dal regolamento generale di Ateneo; d) il direttore generale o un suo delegato, anche con funzioni di segretario. 4. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati a norma di legge, con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Universita' Cattolica o da altri enti e con eventuali contributi degli studenti.
TITOLO II
ORGANI CENTRALI
Art. 16.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da diciotto membri: a) al rettore che lo presiede; b) da dieci membri nominati dall'ente morale Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori; c) da un rappresentante della Santa Sede; d) da un rappresentante della Conferenza episcopale italiana; e) da un rappresentante del Governo; f) da un rappresentante dell'Azione cattolica italiana; g) da tre membri eletti tra i professori di prima fascia, di cui uno della sede di Milano eletto dai professori di prima e seconda fascia della sede di Milano, uno eletto dai professori di prima e seconda fascia delle sedi di Piacenza e Brescia alternativamente tra i professori di prima fascia di Piacenza e Brescia, e uno della sede di Roma eletto - dai professori di prima e seconda fascia della sede di Roma. Le relative modalita' di votazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare i Pro-Rettori. 3. In caso di impedimento o assenza del rettore il consiglio di amministrazione e' presieduto dal consigliere con maggiore anzianita' di carica. 4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni dalla data di nomina. 5. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del precedente. 6. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti non sia inferiore a dieci. 7. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del presidente. 8. Partecipa alle adunanze il direttore generale con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale.
Art. 17.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Spettano al consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita' Cattolica. In ogni caso il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita' Cattolica, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 2. Compete al consiglio di amministrazione deliberare: a) lo statuto e le modifiche relative su proposta del senato accademico integrato, sentiti i consigli di facolta' interessati per le materie relative all'ordinamento didattico; b) il regolamento generale di Ateneo e le modifiche relative su proposta del senato accademico; c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; d) il codice etico dell'Universita' Cattolica e le modifiche relative su proposta del senato accademico. 3. In particolare spetta al consiglio di amministrazione deliberare: a) la nomina del rettore; b) i programmi di sviluppo; c) il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell'Universita' Cattolica; d) la determinazione delle modalita' di ammissione degli studenti; e) la nomina del direttore generale; f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione e la soppressione delle facolta' e dei relativi corsi di laurea e di diploma; g) l'istituzione di dipartimenti e istituti; h) l'istituzione di scuole di specializzazione, Alte scuole e Centri di Ateneo; i) la costituzione o la partecipazione ad altri enti, istituzioni, societa', consorzi e altre organizzazioni, con finalita' coerenti con gli scopi istituzionali dell'Universita' Cattolica; l) la nomina dei direttori delle sedi e degli altri dirigenti amministrativi; m) la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti; n) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; o) le tasse e i contributi a carico degli studenti; p) l'organizzazione delle strutture amministrative; q) l'acquisizione e la vendita di immobili; r) gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo.
Art. 18.
Comitato direttivo
1. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un comitato direttivo. Questo e' composto da nove membri: a) il rettore che ne e' presidente; b) cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione tra i membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori; c) i tre professori eletti ai termini dell'art. 16, primo comma, lettera g). In caso di impedimento o di assenza del rettore il comitato direttivo e' presieduto dal componente con maggiore anzianita' di carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il compito di redigere il verbale delle sedute il direttore generale. 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Salvo diversa maggioranza prevista dal presente statuto, per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti: nelle votazioni, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 3. Il comitato direttivo puo' svolgere funzioni istruttorie relativamente alle seguenti deliberazioni: a) l'aumento o la diminuzione degli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; b) l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Universita' Cattolica; c) la determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; d) l'esame delle proposte di variazioni al bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie; e) l'acquisizione e la vendita di immobili. 4. Spettano al comitato direttivo le seguenti funzioni, salvo la avocazione del consiglio di amministrazione: a) il conferimento degli insegnamenti e delle collaborazioni all'attivita' didattica, le relative nomine e i conseguenti trattamenti economici; b) la nomina delle delegazioni per la stipula dei contratti collettivi di lavoro del personale amministrativo e tecnico e l'autorizzazione alla stipula degli stessi; c) l'indennita' di carica al rettore e ai docenti titolari di uffici direttivi; d) la determinazione delle modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari; e) la determinazione degli organici del personale amministrativo e tecnico, le relative assunzioni e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico, nonche' l'adozione dei provvedimenti disciplinari; f) l'accettazione di donazioni, eredita', legati, lasciti, contributi; g) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative; h) l'attivazione e la soppressione di centri di ricerca e interuniversitari, corsi di perfezionamento e di alta specializzazione, nonche' di scuole di dottorato di ricerca e corsi di dottorato di ricerca; i) la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 5. Il consiglio di amministrazione puo' delegare al comitato direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni: a) la ripartizione dei contributi ministeriali; b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove costruzioni e per opere di manutenzione straordinaria, nonche' per forniture; c) le operazioni finanziarie; d) le convenzioni straordinarie; e) i compensi al di fuori dei contratti; f) i riassetti organizzativi di sede e di area riguardanti una pluralita' di uffici. 6. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre delegare al comitato direttivo ulteriori funzioni, oltre quelle indicate nei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.
Art. 20.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' composto dal rettore che lo presiede e dai presidi delle facolta' di cui si compone l'Universita' Cattolica. Alle sedute del senato accademico partecipa il direttore generale. Puo' svolgere le funzioni di segretario un funzionario amministrativo, nominato dal rettore, sentito il direttore generale. 2. Spettano al senato accademico tutte le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca, che non siano riservate dal presente statuto al consiglio di amministrazione o al comitato direttivo. Il senato accademico puo' delegare in via temporanea proprie competenze ad altri organi, qualora ritenga cio' necessario per il miglior andamento dell'attivita' didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico esercita direttamente le seguenti competenze non delegabili: a) proporre lo statuto, il regolamento generale di Ateneo e il codice etico dell'Universita' Cattolica e le relative modifiche, nonche' deliberare il regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche sentito il consiglio di amministrazione; b) formulare proposte ed esprimere pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita' Cattolica; c) scegliere, sulla base delle designazioni dei consigli di facolta', a norma del primo comma dell'articolo precedente, i nominativi da proporre al consiglio di amministrazione per la nomina del rettore; d) esercitare le competenze, previste dal presente statuto, in materia di: istituzione di sedi; istituzione di Facolta', corsi di laurea, corsi di diploma; istituzione di scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento, nonche' di scuole di dottorato di ricerca e corsi di dottorato di ricerca; istituzione di dipartimenti, istituti e centri di ricerca; istituzione di Alte scuole e Centri di Ateneo; istituzione di strutture didattiche, di ricerca e di alta specializzazione, diverse da quelle prima elencate, previste dalle norme in materia; e) proporre la determinazione dell'organico dei docenti e dei ricercatori universitari ed esercitare le competenze di legge al riguardo; f) stabilire gli indirizzi generali dell'attivita' di ricerca dell'Ateneo; g) formulare proposte in ordine alle modalita' di incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari; h) dare parere circa gli indirizzi, i criteri guida e gli aspetti organizzativi del sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo; i) esprimere il parere sulle modalita' di ammissione degli studenti; l) esprimere il parere in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; m) dare parere sull'organizzazione delle strutture amministrative e sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le relative modifiche, nonche' sugli altri regolamenti previsti dal presente statuto; n) dare pareri su ogni altro argomento che gli altri organi centrali dell'Universita' Cattolica intendano rimettere alla sua valutazione e formulare proposte in ordine alla migliore attuazione dei programmi di sviluppo; o) elaborare le relazioni di sintesi sull'attivita' scientifica e didattica svolte nella Universita' Cattolica, sulla base delle relazioni predisposte dalle competenti strutture didattiche e di ricerca. 3. Ai fini della formulazione delle proposte di modifica dello statuto, il Senato accademico e' integrato da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori universitari, nonche' da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del personale amministrativo e tecnico con voto deliberativo. I predetti componenti sono eletti dalla Consulta di Ateneo secondo le modalita' previste nel regolamento generale di Ateneo. Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, e' data informativa al senato accademico integrato delle tematiche concernenti il sistema di assicurazione della qualita' dell'Ateneo. 4. Salvo quanto previsto per il rettore, sono tra loro incompatibili le cariche di componente del senato accademico, anche integrato, e di componente del consiglio di amministrazione. 5. In caso di assenza o di impedimento del rettore il senato accademico e' presieduto dal preside con maggiore anzianita', anche non continuativa, di carica nell'ambito dell'Universita' Cattolica. 6. Il rettore puo' invitare i pro-Rettori a partecipare alle sedute del Senato accademico.
TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 48.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. 2. Il direttore generale espleta le seguenti funzioni: a) e' a capo degli uffici e dei servizi dell'Ateneo e ne dirige e coordina l'attivita'; b) esplica una generale attivita' di indirizzo e coordinamento dei Direttori delle sedi e degli altri dirigenti, nonche' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico; c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformita' alle direttive del rettore e alle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato direttivo; d) formula proposte agli organi dell'Universita' Cattolica sull'organizzazione dei servizi e del personale; e) da' attuazione alle deliberazioni degli organi di governo dell'Universita' Cattolica; f) partecipa alle adunanze degli organi collegiali ai sensi del presente statuto; g) e' responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
Art. 49.
Strutture amministrative
1. L'organizzazione amministrativa e' determinata dal consiglio di amministrazione. 2. Le attribuzioni, le funzioni e le competenze delle strutture e dei dirigenti a esse preposti sono deliberati dal consiglio di amministrazione che ne stabilisce altresi' gli ambiti di autonomia e di responsabilita'. 3. L'organizzazione amministrativa si basa sull'unita' di governo dell'Universita' Cattolica, secondo la relativa consolidata tradizione e valorizza la diffusione dell'Universita' Cattolica sul territorio nazionale tenendo conto della peculiarita' delle singole sedi. Essa fa capo al direttore generale a livello centrale e ai direttori delle sedi a livello locale. 4. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico e' disciplinato dai contratti di lavoro deliberati dal comitato direttivo a seguito della relativa contrattazione.
Art. 50.
Direttori di sede
1. I direttori delle sedi sono responsabili del funzionamento della gestione locale e del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento generale di competenza del direttore generale e di quanto stabilito dal consiglio di amministrazione. 2. I direttori delle sedi sono nominati dal rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. |
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