Gazzetta n. 198 del 8 agosto 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 31 luglio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 690).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n. 680 dell'11 giugno 2020 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»;
Ritenuto necessario assicurare la piena ed efficace operativita' del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di personale del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e province autonome e dei Comuni interessati dall'emergenza;
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha visto l'impegno personale e diretto del Presidente del Consiglio dei ministri che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e' autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia e, conseguentemente, l'impegno effettivo nelle attivita' connesse all'emergenza del personale di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto parimenti necessario assicurare le medesime disposizioni in favore del personale degli enti province non ancora transitato nei ruoli regionali;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni in favore del personale del Dipartimento della
protezione civile, di supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri e delle regioni e province autonome
1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile e al personale di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna e' riconosciuto, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse al contesto emergenziale in rassegna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata al numero dei giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale del comparto di appartenenza ovvero dei rispettivi ordinamenti.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati nel limite massimo di euro 2.400.000,00, si provvede a carico delle risorse stanziate per l'emergenza.
4. I soggetti attuatori presidenti di regione o di provincia autonoma operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome direttamente impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. I medesimi soggetti attuatori provvedono al relativo ristoro, entro il limite mensile massimo di cinquanta ore procapite. Al personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennita' omnicomprensiva e' possibile riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 5, in base alla valutazione del soggetto attuatore sulla migliore condizione applicabile tra le disposizioni di cui al presente comma e quelle indicate al medesimo comma 5.
5. Ai titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che gia' percepisce indennita' omnicomprensive in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle regioni e province autonome direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, ove il soggetto attuatore riconosca la migliore condizione applicabile, e' riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo sopra indicato, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto. La predetta indennita' e' corrisposta al predetto personale da parte dei soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al personale operante nelle unita' di crisi attivate per gestire l'emergenza, con riferimento alla specifica figura professionale. Le indennita' di cui ai commi 4 e 5 sono corrisposte al predetto personale delle unita' di crisi da parte dei soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche al personale di protezione civile degli enti province impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza e individuato dalle regioni.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4, 5, 6 e 7, quantificati nel limite massimo di euro 15.700.000,00, sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, che verranno assegnate ai soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma.
9. I comuni presso cui e' stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore del personale non dirigenziale dei servizi di protezione civile, direttamente impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza, prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel limite di cinquanta ore procapite, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.
10. I comuni presso cui e' stato attivato il Centro operativo comunale al fine di fronteggiare l'emergenza in rassegna sono autorizzati a riconoscere in favore dei titolari di incarichi dirigenziali, di posizione organizzativa ed al personale che gia' percepisce indennita' omnicomprensive in servizio presso i servizi di protezione civile, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in deroga alla contrattazione collettiva di comparto.
11. I soggetti attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma provvedono al rimborso dei costi di cui ai commi 9 e 10, sostenuti dai comuni interessati, nel limite massimo, rispettivamente, di euro 5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza che verranno a tal fine assegnate ai medesimi soggetti.
12. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano in deroga ai limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 e dai rispettivi contratti colletivi nazionali di lavoro.
 
Art. 2

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli