Gazzetta n. 198 del 8 agosto 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 luglio 2020, n. 86
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 31 luglio 2020), convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 2020, n. 98 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali
regionali per l'anno 2020

1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonche' dei consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unita' giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.
3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 65
«Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma,
della Costituzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 5 luglio 2004, cosi' recita:
«Art. 4. (Disposizioni di principio, in attuazione
dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, in materia
di sistema di elezione) - 1. Le regioni disciplinano con
legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta
regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei
seguenti principi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che
agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio
regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;
b) contestualita' dell'elezione del Presidente della
Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il
Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto.
Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di
elezione del Presidente della Giunta regionale secondo
modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di
termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per
l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo;
c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e
uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:
1) qualora la legge elettorale preveda
l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati
siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso
non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita
l'espressione di almeno due preferenze, di cui una
riservata a un candidato di sesso diverso, pena
l'annullamento delle preferenze successive alla prima;
2) qualora siano previste liste senza espressione
di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza
tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale;
3) qualora siano previsti collegi uninominali, la
legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature
presentate col medesimo simbolo in modo tale che i
candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del
totale.».
- La legge 15 febbraio 2016, n. 20, recante «Modifica
all'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante
disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella
rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25
febbraio 2016.
- Si riporta il testo dell'art. 120 della Costituzione:
«Art. 120. La Regione non puo' istituire dazi
d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non puo' adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra
le Regioni. Non puo' limitare il diritto dei cittadini di
esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la
loro professione, impiego o lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, del
decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante «Disposizioni
urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20
aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
giugno 2020, n. 59:
«Art. 1-bis. (Modalita' di svolgimento delle operazioni
di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020) - 1. Al fine di assicurare il necessario
distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 si
svolgono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata
di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di
lunedi', dalle ore 7 alle ore 15.
2. Per le consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2020, le disposizioni di cui all'art. 4 della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da
evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai
mezzi di informazione e per la comunicazione politica
durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione
alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione
del COVID-19.
3. Per le consultazioni elettorali di cui all'art. 1
del presente decreto resta fermo il principio di
concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'art. 7
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che si
applica, altresi', al referendum confermativo del testo di
legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. A tale fine si
applicano le disposizioni previste per le elezioni
politiche relativamente agli adempimenti comuni, compresi
quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i
compensi degli uffici elettorali di sezione. Appena
completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro
dei votanti per ogni consultazione, si procede,
nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni
politiche suppletive, a quello relativo al referendum
confermativo e successivamente, senza interruzione, a
quello relativo alle elezioni regionali. Lo scrutinio
relativo alle elezioni amministrative e' rinviato alle ore
9 del martedi', dando la precedenza alle elezioni comunali
e poi a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti
dall'attuazione di adempimenti comuni sono
proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti
interessati in base al numero delle rispettive
consultazioni.
4. Limitatamente alle elezioni comunali e
circoscrizionali dell'anno 2020, il numero minimo di
sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e
delle candidature e' ridotto a un terzo.
5. In considerazione della situazione epidemiologica
derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto
dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento
sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del
procedimento elettorale, nonche' di garantire il pieno
esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento
delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno
2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la
presentazione delle liste e delle candidature e' ridotto a
un terzo.
6. E' fatta salva per ciascuna regione la possibilita'
di prevedere, per le elezioni regionali del 2020,
disposizioni diverse da quelle di cui al comma 5, ai fini
della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio
da COVID-19.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.