Gazzetta n. 199 del 10 agosto 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 28 luglio 2020
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena. (Ordinanza n. 688).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018, di proroga dello stato di emergenza per dodici mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2018 di estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2017 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 al 15 dicembre 2017 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forli-Cesena;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018 e n. 531 dell'11 luglio 2018;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.
3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Emilia-Romagna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 503 del 26 gennaio 2018, che viene al medesimo intestata fino al 29 dicembre 2021. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna relaziona al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il medesimo Presidente della Regione Emilia-Romagna e' autorizzato a presentare, entro il termine di scadenza della contabilita' speciale e nei limiti delle risorse disponibili, eventuali rimodulazioni del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della citata ordinanza n. 503/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5 e 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente della Regione Emilia-Romagna puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti e secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli