Gazzetta n. 199 del 10 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 20 maggio 2020 |
Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni devono attenersi, nell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 665, il quale, al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2018, riconosce ai soggetti pubblici o privati, proprietari o conduttori di fondi colpiti da detti eventi, un contributo, in forma di voucher, in misura fino al 50% delle spese sostenute e documentate per la rimozione e il recupero degli alberi caduti o abbattuti; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 560 del 7 dicembre 2018, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto, e Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Considerato che, ai sensi dell'art 1 dell'ordinanza n. 558/2018, i presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, nonche' il direttore della protezione civile della Regione Lombardia sono stati nominati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, quali commissari delegati per fronteggiare l'emergenza, nonche' predisporre ed attuare il piano degli interventi a tal fine necessari e che, alle stesse attivita' e per le stesse motivazioni, provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto, in particolare, l'art. 12 della sopra richiamata ordinanza n. 558/2018, cosi' come modificato dall'ordinanza n. 560/2018, con il quale sono state date disposizioni in merito agli interventi da porre in essere da parte dei commissari delegati o dei soggetti attuatori dagli stessi individuati, per la rimozione degli alberi e dei materiali vegetali abbattuti a causa degli eventi meteorologici che hanno determinato la situazione di emergenza, a seguito della preventiva individuazione degli ambiti territoriali di intervento; Preso atto della varieta' e molteplicita' degli assetti e delle tipologie di proprieta' fondiaria presenti nei territori colpiti dai predetti eventi atmosferici, dove si affiancano in vario modo proprieta' pubbliche, private e collettive di diversa estensione e dislocazione geografica; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assegnare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 665, della citata legge n. 145/2018 ai menzionati commissari delegati per l'emergenza, affinche' provvedano direttamente, ciascuno nel rispetto della propria autonomia decisionale, ad attribuire agli aventi diritto il contributo previsto dalla citata norma, anche alla luce delle specifiche e peculiari situazioni dagli stessi riscontrate in sede di individuazione degli ambiti territoriali di intervento come previsto dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; Tenuto conto che e' necessario definire i criteri, le condizioni e le modalita' di massima con cui i commissari delegati per l'emergenza provvedono a riconoscere il contributo previsto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018; Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ravvisata l'opportunita' di demandare a ciascuna regione o provincia autonoma l'individuazione dello strumento degli aiuti di Stato da utilizzare quale base normativa per il riconoscimento del contributo di cui al presente decreto a seconda delle scelte operative che saranno adottate al riguardo, anche in considerazione della necessita' di armonizzarle con le iniziative eventualmente gia' avviate per far fronte ai danni e ai rischi per la salvaguardia delle foreste e delle aree boschive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», adottato a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, n. 148948 con il quale sono state apportate modifiche alla struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine di adeguarlo alla nuova articolazione organizzativa recata dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25/2019; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 204 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il formale concerto preventivo del Ministero dello sviluppo economico, ricevuto con nota n. 3238 del 12 febbraio 2020, e del Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuto con nota n. 3528 del 27 febbraio 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
Con il presente decreto, al fine di favorire il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 665 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano nominati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 558/2018, ovvero ai soggetti attuatori dagli stessi individuati ai sensi del comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo, in misura proporzionale alle superfici in ettari delle aree ove sono stati riscontrati danni consistenti o la completa distruzione delle foreste, secondo gli importi riportati nella Tabella A. Il contributo, a favore dei proprietari o conduttori di terreni colpiti dai suddetti eventi atmosferici e' finalizzato al rimborso in misura fino al 50% dei costi sostenuti in relazione agli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detti eventi, e viene concesso, sotto forma di «voucher», secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo le scelte operative che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 intendera' adottare per le finalita' di cui al presente decreto. |
| TABELLA A Riparto risorse stanziate dall'art. 1, comma 665, della legge 31.12.2018, n. 145 ===================================================================== | | Ettari bosco con |Somme da assegnare | | |schianti totali o | per la sola | | Regione/Provincia |molto danneggiati | annualita' 2019 | +============================+==================+===================+ |VENETO | 12.227,00 | 859.040,00 € | +----------------------------+------------------+-------------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.340,00 | 234.660,00 € | +----------------------------+------------------+-------------------+ |LOMBARDIA | 4.604,00 | 323.465,00 € | +----------------------------+------------------+-------------------+ |TRENTO | 18.389,00 | 1.291.970,00 € | +----------------------------+------------------+-------------------+ |BOLZANO | 4.140,00 | 290.865,00 € | +----------------------------+------------------+-------------------+ TOTALE 42.700,00 | 3.000.000,00 € -------------------+-------------------- |
| Art. 2
Beneficiari e interventi oggetto di contributo
Possono beneficiare del contributo i proprietari forestali, pubblici o privati, in qualunque forma costituiti, sia singola che in forma associata, o i conduttori ad altro titolo (affittuari, locatari, concessionari, comodatari, gestori o titolari di altro diritto di utilizzo o contratto con il proprietario), i cui fondi ricadano nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di cui all'art. 1 e insistano nelle zone d'intervento individuate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per gli interventi posti in essere in relazione alle operazioni di rimozione degli alberi caduti e dell'altro materiale vegetale compatibili con quanto definito al riguardo dall'art. 12, comma 10, lettere a), b), c), d) ed e) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, cosi' come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 560 del 7 dicembre 2018. Gli interventi ammissibili a contributo devono rispettare i seguenti requisiti: essere stati eseguiti in conseguenza degli schianti e abbattimenti verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui all'art. 1 e ad essi direttamente riferibili. Non potranno, pertanto, ritenersi ammissibili a contributo gli eventuali interventi di rimozione di tronchi o materiale vegetale iniziati prima del verificarsi di tali eventi ed a questi ultimi non strettamente collegati; riferirsi esclusivamente ad aree forestali ricomprese nelle zone d'intervento individuate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; essere stati realizzati entro il tempo di durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, ovvero entro il diverso termine temporale stabilito dai singoli piani di intervento approvati ai sensi e per le finalita' di cui agli articoli 1 e 12 dell'ordinanza n. 558/2018. Tutti gli interventi, attivita', lavori e/o opere ammissibili al contributo, laddove non realizzati dal beneficiario in amministrazione diretta, dovranno essere stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente di origine nazionale e comunitaria in materia di affidamento ed esecuzione di appalti, fatte salve tutte le deroghe gia' previste dall'art. 4 della gia' citata ordinanza n. 558/2018 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 559/2018. Potranno essere ammessi a contributo gli interventi iniziati anteriormente alla data del presente decreto, pur anche se precedentemente alla presentazione ed approvazione della relativa istanza secondo le procedure definite ai sensi del successivo art. 5, a condizione che rispettino tutti i requisiti di ammissibilita' sopra stabiliti. |
| Art. 3
Misura del contributo
Il contributo puo' essere concesso fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati con fattura o analoghi documenti fiscali, relativi agli interventi di cui all'articolo precedente, comprese le spese per la loro progettazione, escludendo dalla somma ammissibile a contributo l'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente in ragione della propria natura giuridica e dell'attivita' esercitata, nonche' gli indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro di regimi assicurativi sottoscritti per la copertura di danni o perdite dovuti ad eventi di natura analoga a quelli di cui all'ordinanza n. 558/2018. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta potranno essere considerati ammissibili a rimborso le spese documentate sostenute per acquisto di materiali o altri beni di cui sia stata attestata la loro necessita' per l'esecuzione degli interventi, con esclusione del costo del personale. Le istanze di accesso al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e riportanti l'elenco della documentazione giustificativa e la quantificazione complessiva delle spese sostenute, dovranno essere presentate dai beneficiari, nei termini e modi che i soggetti di cui all'arti 1 riterranno opportuno regolamentare con propri provvedimenti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5. Laddove le somme assegnate con il presente decreto non dovessero risultare sufficienti per l'erogazione del contributo nella misura massima consentita dai commi precedenti per tutte le domande ritenute ammissibili, i soggetti di cui all'art. 1 procederanno alla rimodulazione proporzionale del contributo attribuibile a ciascuna di esse. |
| Art. 4
Cumulabilita' del contributo
Il contributo concesso in base al presente decreto e' cumulabile con altri finanziamenti assegnati a valere su fonti di aiuto di derivazione provinciale, regionale, nazionale o comunitaria per la stessa tipologia di interventi e di costi ammissibili in relazione alla medesima emergenza di cui all'art. 1 solo qualora il cumulo non comporti il superamento della misura massima dell'aiuto prevista dall'art. 3, ovvero di quella piu' favorevole prevista dagli altri regimi attivati in ambito locale. In ogni caso, fermi restando l'intensita' o l'importo massimo di aiuto consentiti dalla disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato a seconda delle scelte operative da ciascuno adottate, il cumulo puo' essere considerato ammissibile solo fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, documentati e riconosciuti ammissibili a contributo nei termini precisati al precedente articolo. |
| Art. 5
Erogazione del contributo
Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti di cui all'art. 1 definiscono con propri provvedimenti le procedure di raccolta delle domande, istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione giustificativa all'uopo prodotta dai richiedenti e successiva liquidazione del contributo. Tali procedure dovranno in ogni caso prevedere il controllo amministrativo della completezza e regolarita' della documentazione di spesa presentata, laddove necessario il sopralluogo in loco per accertare l'effettiva realizzazione degli interventi di rimozione degli alberi abbattuti, la determinazione della spesa ammissibile a contributo ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, nonche' la verifica del rispetto di tutte le altre condizioni previste dagli articoli precedenti. Il controllo amministrativo dovra' riguardare la totalita' delle istanze di pagamento in quanto propedeutico alla erogazione del contributo. Il controllo tecnico con il sopralluogo in loco dovra' essere effettuato su non meno del 10% delle richieste, anche successivamente all'erogazione del contributo, fermo restando che, laddove dovesse accertarsi la mancata esecuzione degli interventi ovvero il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto si determinera' la decadenza totale dal contributo e l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme indebitamente erogate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il fine si verificare la corretta attuazione dei criteri e delle modalita' di accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, potra' effettuare a sua discrezione accertamenti presso i competenti uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla documentazione acquisita ed alla istruttoria svolta per il riconoscimento del contributo oggetto del presente decreto. Nel caso in cui, a seguito di tale controllo, si dovessero evidenziare irregolarita' o carenze documentali tali da comportare la decadenza dal contributo, il Ministero potra' deliberare, oltre alla revoca del contributo concesso e all'avvio delle procedure per il recupero delle somme eventualmente gia' erogate, anche l'eventuale accertamento di responsabilita' penali, amministrative ed erariali a carico dei soggetti di cui all'art. 1 o dei soggetti dagli stessi individuati per l'attuazione del presente decreto. |
| Art. 6
Risorse finanziarie
Il contributo di cui al presente decreto viene concesso a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 665, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 pari a complessivi euro € 3.000.000,00. Tali risorse sono iscritte in conto residui sul capitolo 4016 «Somme da destinare per il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici e per il sostegno della filiera del legno» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - Programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali» per il Centro di responsabilita' «CDR 2: "Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"». I fondi verranno trasferiti sulle contabilita' speciali aperte ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018 e, per quanto attiene alle Province di Trento e Bolzano, sul conto di tesoreria unica aperto presso la sede provinciale di Trento e di Bolzano della Banca d'Italia, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 15 della medesima ordinanza. L'erogazione del contributo ai beneficiari dovra' essere operato in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa dagli stessi presentata e che ha costituito oggetto d'istruttoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 5. I fondi assegnati in base al presente decreto che dovessero risultare in eccedenza rispetto all'ammontare dei contributi erogabili nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli precedenti dovranno essere riversate al bilancio dello Stato con le modalita' che verranno all'occorrenza comunicate. |
| Art. 7
Rendicontazione
I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle somme utilizzate ai sensi del presente decreto inviando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione finale sulle modalita' adottate per l'erogazione del contributo, le determinazioni assunte in merito alle domande ammesse a contributo e quelle eventualmente non ritenute ammissibili, l'elenco nominativo dei beneficiari e l'importo del contributo a ciascuno erogato, nonche' ogni altra informazione utile per consentire il monitoraggio dell'attuazione dall'art. 1, comma 665 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti, altresi', a rendicontare i fondi versati sulle contabilita' speciali ai sensi del presente decreto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e a presentare le relazioni annuali previste dalle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a seconda delle scelte operative adottate, ciascuno per la parte di rispettiva competenza. |
| Art. 8
Pubblicazione e trasparenza
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le regioni e le province autonome sono tenute ad assicurare la massima pubblicita' in merito alle possibilita' di accesso al contributo di cui all'art. 1 ed alle relative modalita' di erogazione, dando informazione del presente decreto e degli atti consequenziali adottati per l'attivazione del contributo sui propri siti istituzionali nonche' sui rispettivi bollettini ufficiali e in ogni altra forma ritenuta idonea, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato da ciascuno adottate in base a quanto previsto negli articoli precedenti. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 maggio 2020
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 560 |
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