Gazzetta n. 200 del 11 agosto 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 27 luglio 2020
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica popolare Ucraina interessata da eccezionali eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni. (Ordinanza n. 686).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo Unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato che nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020 il territorio della Repubblica popolare Ucraina e' stato interessato da eccezionali eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni;
Vista la nota del 26 giugno 2020 con la quale l'Ambasciata d'Ucraina in Italia ha chiesto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la possibilita' di concedere aiuti umanitari al Servizio statale ucraino di emergenza in forma di attrezzature ed equipaggiamenti;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 29 giugno 2020 con la quale si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
Considerato che la richiesta di assistenza da parte del Governo italiano e' stata accettata dal Sistema common emergency communication and information system (CECIS) in data 28 giugno 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Repubblica popolare Ucraina nei giorni dal 22 al 24 giugno 2020;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 11881 del 3 luglio 2020;

Dispone:

Art. 1

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la grave emergenza determinatasi nel territorio della Repubblica popolare Ucraina a seguito dell'evento calamitoso di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei Soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del Codice della protezione civile interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, di materiali tecnici ed attrezzature appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di materiali ed attrezzature messe a disposizione dalle strutture di protezione civile delle regioni nonche' dalle organizzazioni di volontariato.
3. Per assicurare il trasporto del materiale, il Dipartimento si avvale dei mezzi messi a disposizione da parte dell'Aeronautica militare italiana.
 
Art. 2
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla
popolazione.

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica popolare Ucraina, con le modalita' di cui al comma 2, di materiali tecnici ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1.
2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Repubblica popolare Ucraina si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina con le autorita' locali.
3. Al reintegro dei materiali tecnici e delle attrezzature oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4.
 
Art. 3

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, art. 14;
leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento
della Protezione civile
Borrelli