Gazzetta n. 200 del 11 agosto 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 99
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;
Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo
e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.».
- Il testo dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi
e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d),
della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive europee attuate in via
regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti
dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in
vigore della presente legge, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.».
- Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al
riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE)
n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 330.
- Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
- La direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi
portuali, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1257/2013 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorita' responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorita' dello Stato;
b) «impianto di riciclaggio delle navi»: cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013;
c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio;
d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
f) «riciclaggio delle navi»: l'attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'articolo 19 della legge 14 giugno 1989,
n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica
ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca
applicata al settore navale), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O, cosi' recita:
«Titolo IV - Albi speciali delle imprese
navalmeccaniche
Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero
della marina mercantile:
a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione
navale;
b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione
navale;
c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione
navale.
2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1,
riferita al momento della presentazione dell'istanza, e'
obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze
a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto
previsto dall'articolo 8.
3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per
l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
della marina mercantile da parte delle predette
Amministrazioni ed enti.».
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1257/2013 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
391/2009 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 181 del codice della
navigazione cosi' recita:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari],
al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a
norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari,
nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di
legge.».
 
Art. 3
Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9,
13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
4. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000.
5. Chiunque, pur in conformita' delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che:
a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall'approvazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
b) non notifica all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'autorita' che rilascia le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c) non trasmette all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'amministrazione o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.
 
Art. 4
Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui
all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita' senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
 
Art. 5
Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi
di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi come previsto dall'articolo 5 del regolamento, nonche' l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
2. L'armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
3. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
4. L'armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
Art. 6
Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui
all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013

1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
Art. 7

Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni
e irrogazione delle sanzioni

1. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. Le attivita' di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche.
3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all'estero, e' competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attivita' di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

Note all'art. 7:

- Il testo dell'articolo 17 della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, cosi' recita:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- Il capo I, sezioni I e II, della citata legge 24
novembre 1981, n. 689, cosi' recita:
«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I - Principi generali
Sezione II - Applicazione».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Bonafede