Gazzetta n. 200 del 11 agosto 2020 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 99 |
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2; Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi; Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017; Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonche' per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2019; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 31.». - Il testo dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». - Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 dicembre 2013, n. L 330. - Il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131. - La direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O. - Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168 - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2011, n. 96. - Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (Attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2011, n. 159.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1257/2013 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorita' responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorita' dello Stato; b) «impianto di riciclaggio delle navi»: cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013; c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio; d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; f) «riciclaggio delle navi»: l'attivita' di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1989, n. 143, S.O, cosi' recita: «Titolo IV - Albi speciali delle imprese navalmeccaniche Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile: a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale; b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale; c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale. 2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, e' obbligatoria al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze a sostegno dell'attivita' navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'articolo 8. 3. L'iscrizione puo' essere altresi' consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette Amministrazioni ed enti.». - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n. 1257/2013 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 391/2009 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 181 del codice della navigazione cosi' recita: «Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - La nave non puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell'autorita' consolare. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorita'. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali [o consolari], al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.». |
| Art. 3 Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000. 3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneita' al riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 4. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000. 5. Chiunque, pur in conformita' delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. 6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che: a) non invia all'armatore e all'amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall'approvazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento; b) non notifica all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'autorita' che rilascia le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento; c) non trasmette all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'amministrazione o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento. |
| Art. 4 Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attivita' senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. |
| Art. 5 Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell'inventario dei materiali pericolosi come previsto dall'articolo 5 del regolamento, nonche' l'obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 2. L'armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 3. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento all'autorita' marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. 4. L'armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneita' al riciclaggio di cui all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. 5. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l'inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. 6. L'armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. |
| Art. 6 Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. |
| Art. 7
Attivita' di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
1. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attivita' di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. 2. Le attivita' di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche. 3. L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all'estero, e' competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attivita' di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». - Il capo I, sezioni I e II, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I - Principi generali Sezione II - Applicazione». |
| Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
Bonafede, Ministro della giustizia
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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