Gazzetta n. 200 del 11 agosto 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 100
Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Vista la direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio;
Vista la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;
Vista la direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE, per affrontare l'urgente necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014 che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 febbraio 2020;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, con le altre autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea del 2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2019, n. 245.
- La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15
febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.
- La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9
dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359.
- La direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6
dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorita' fiscali
alle informazioni in materia di antiriciclaggio e'
pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342.
- La direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di
informazioni nel settore fiscale relativamente ai
meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di
notifica e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2018, n. L
139.
- La direttiva (UE) 2020/876 del Consiglio, del 24
giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE, per
affrontare l'urgente necessita' di rinviare determinati
termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni
nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2020, n. L 204.
- La legge 27 ottobre 2011, n. 193 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del
1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi
membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza
amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27
maggio 2010) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
novembre 2011, n. 273, S.O.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29
(Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che
abroga la direttiva 77/799/CEE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63.
- Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 21
novembre 2018, n. L 295.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,
trasparente e orientato alla crescita) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 24 aprile 2020,
n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l'adozione di decreti legislativi.)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110,
S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato 1

ELEMENTI DISTINTIVI
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio
principale

1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che puo' comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorita' fiscali delle modalita' con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione e' fissata in riferimento:
a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo; oppure
b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed e' a disposizione di piu' contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.
B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio
principale

1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa' in perdita, interromperne l'attivita' principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.
C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni
transfrontaliere

1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o piu' imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e' residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa' o impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e' pari o prossimo a zero; oppure
2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in piu' di una giurisdizione.
3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi e' una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.
D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di
informazioni e la titolarita' effettiva

1. Un meccanismo che puo' avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:
a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non e' un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
b) il trasferimento di conti o attivita' finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita' in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attivita' finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita' legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
a) che non svolgono un'attivita' economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e
b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o piu' dei titolari effettivi delle attivita' detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.
E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento

1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita', se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) meccanismo transfrontaliero: uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o piu' giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
2) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o piu' giurisdizioni estere;
3) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attivita' in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attivita' della stabile organizzazione;
4) uno o piu' partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione un'attivita';
5) lo schema, accordo o progetto puo' alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo;
b) partecipante: l'intermediario o il contribuente;
c) intermediario: un soggetto che elabora, commercializza, organizza o mette a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestisce in autonomia l'intera attuazione, ovvero un soggetto che direttamente o attraverso altri soggetti, svolge un'attivita' di assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare, qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attivita', sappia o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante ai sensi dell'articolo 5. I soggetti di cui alla presente lettera sono tenuti all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
4) siano iscritti a un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato;
d) contribuente: qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso e' tenuto all'obbligo di comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
1) e' residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
3) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
4) non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attivita' nel territorio dello Stato;
e) impresa associata, un soggetto che svolge attivita' di impresa che, alternativamente:
1) esercita un'influenza dominante nella gestione di un altro soggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018;
2) ha una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale o del patrimonio di un altro soggetto;
3) ha piu' del 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un altro soggetto, nel caso in cui il soggetto detenga piu' del 50 per cento dei diritti di voto e' considerato detentore del 100 per cento dei diritti stessi;
4) ha diritto ad almeno il 25 per cento degli utili di un altro soggetto;
f) elemento distintivo: un indice di rischio di elusione o evasione fiscale di cui all'Allegato 1;
g) meccanismo commerciabile: un meccanismo transfrontaliero che e' suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralita' di contribuenti senza sostanziali modifiche;
h) meccanismo su misura: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile;
i) vantaggio fiscale: uno tra i principali vantaggi, avente natura fiscale, che ragionevolmente ci si attende dal meccanismo transfrontaliero, tenuto conto dei fatti e delle circostanze;
l) numero di identificazione fiscale (NIF): un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), si tiene conto delle percentuali di partecipazione o di diritto di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui all'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Note all'art. 2:

- Il decreto ministeriale 14 maggio 2018 (Linee guida
per l'applicazione delle disposizioni previste
dall'articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi
di trasferimento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 maggio 2018, n. 118.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., cosi'
recita:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' semplici
secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio
di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa
risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto
di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di
partecipazione agli utili spettanti ai familiari e
l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla
qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
 
Art. 3

Obblighi di comunicazione e esoneri

1. Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica del medesimo o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso, le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi previste e in buona fede, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilita' di alcun tipo.
5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le medesime informazioni sono state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava su quello che ha concordato con l'intermediario il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito l'attuazione.
9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle informazioni trasmesse possa emergere una sua responsabilita' penale.
10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni da parte di un altro contribuente, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 1.
 
Art. 4

Obbligo di comunicazione in piu' Stati membri

1. Quando un intermediario o un contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero a piu' di uno Stato membro, l'intermediario o il contribuente sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nei confronti dell'Agenzia delle entrate se provano l'avvenuta comunicazione delle stesse informazioni alle autorita' competenti di un altro Stato membro secondo quanto stabilito dall'articolo 8 bis ter, paragrafi 3, 4, 7 e 8 della direttiva 2011/16/UE.

Note all'art. 4:

- Per i riferimenti normativi della direttiva
2011/16/UE si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Il meccanismo transfrontaliero rilevante
ai fini della comunicazione

1. Il meccanismo transfrontaliero e' soggetto all'obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, senza modificazioni di natura sostanziale, le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi medesimi ai sensi dell'Allegato 1, nonche' i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale.
3. Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria circa un meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione non implica l'accettazione della validita' o del trattamento fiscale di tale meccanismo.
 
Art. 6

Oggetto della comunicazione

1. Le informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati, compresi il nome, la data e il luogo di nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale, l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche' delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e' riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.
 
Art. 7

Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate

1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, entro trenta giorni a decorrere:
a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione;
b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.
2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione. La prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2021.
3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.
4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, gli intermediari e i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 6 del presente decreto, relative al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui al presente decreto.
 
Art. 8

Obbligo di comunicazione una tantum

1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati alla comunicazione ai sensi dell'articolo 3 trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2021 le informazioni di cui all'articolo 6 relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase e' stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 5, sono definiti i termini e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1.
 
Art. 9

Scambio di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti delle giurisdizioni estere le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione, nei termini di cui al comma 2 e conformemente alle modalita' procedurali stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 7, comma 5.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea le informazioni entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti. Il primo scambio di informazioni e' effettuato entro il 30 aprile 2021.
3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasta con l'ordine pubblico.
 
Art. 10

Modifiche alle disposizioni vigenti

1. All'articolo 31-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, le parole «agli articoli 7, 8, 8-bis e 10» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7, 8, 8-bis, 8 bis bis, 8 bis ter e 10».

Note all'art. 10:

- Il testo dell'articolo 31-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 31-bis (Assistenza per lo scambio di
informazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri
dell'Unione europea). - L'Amministrazione finanziaria
provvede allo scambio, con le altre autorita' competenti
degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni
necessarie per assicurare il corretto accertamento delle
imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali. Essa, a tale
fine, puo' autorizzare la presenza nel territorio dello
Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli
altri Stati membri.
L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta
delle informazioni da trasmettere alle predette autorita'
con le modalita' ed entro i limiti previsti per
l'accertamento delle imposte sul reddito.
In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel
rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8, 8 bis, 8
bis bis, 8 bis ter e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.
Le informazioni non sono trasmesse quando possono
rivelare un segreto commerciale, industriale o
professionale, un processo commerciale o un'informazione la
cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La
trasmissione delle informazioni puo' essere, inoltre,
rifiutata quando l'autorita' competente dello Stato membro
richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non e' in
grado di fornire lo stesso tipo di informazioni.
Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i
limiti e le modalita' previsti dal CAPO IV, condizioni che
disciplinano la cooperazione amministrativa, e VI,
relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio
la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria
alle autorita' competenti degli altri Stati membri delle
informazioni atte a permettere il corretto accertamento
delle imposte sul reddito e sul patrimonio.
In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio
di informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e
la partecipazione alle indagini amministrative di
funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri stati
membri dell'Unione europea, e' disciplinata dall'articolo
11 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano il
coordinamento delle indagini amministrative, i funzionari
esteri possono interrogare i soggetti sottoposti al
controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.
Quando la situazione di uno o piu' soggetti di
imposta presenta un interesse comune o complementare con
altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria puo'
decidere di procedere a controlli simultanei con le
Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri,
ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le
informazioni cosi' ottenute quando tali controlli appaiano
piu' efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato
membro.
L'Amministrazione finanziaria individua,
autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende
proporre un controllo simultaneo, informando le autorita'
competenti degli altri Stati membri interessati circa i
casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine,
essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti
casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che
l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il
quale i controlli devono essere effettuati.
Qualora l'autorita' competente di un altro Stato
membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo,
l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta
autorita' l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo
richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che
si oppongono all'effettuazione di tale controllo.
Nel caso di adesione alla proposta di controllo
simultaneo avanzata dall'autorita' competente di un altro
Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un
rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento
del controllo.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
l'Amministrazione competente provvede all'espletamento
delle attivita' ivi previste con le risorse umane
strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, cosi recita:
«Art. 11 (Modifiche normative). - 1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31-bis, primo comma, le parole:
"sul reddito e sul patrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «di qualsiasi tipo riscosse da o per conto
dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni
territoriali, comprese le autorita' locali";
b) all'articolo 31-bis, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente: "In sede di assistenza e cooperazione
nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria
opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8
e 10 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19
dicembre 1977.";
c) all'articolo 31-bis, il quarto comma e'
sostituito dal seguente: "Le informazioni sono trattate e
tenute segrete con i limiti e le modalita' previsti dal
CAPO IV, condizioni che disciplinano la cooperazione
amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE.";
d) all'articolo 31-bis, dopo il quinto comma e'
inserito il seguente:
"In sede di assistenza e cooperazione per lo
scambio di informazioni, la presenza negli uffici
amministrativi e la partecipazione alle indagini
amministrative di funzionari delle amministrazioni fiscali
degli altri stati membri dell'Unione europea, e'
disciplinata dall'articolo 11 della direttiva 2011/16/UE
del 15 febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei
funzionari dell'Amministrazione finanziaria, che esercitano
il coordinamento delle indagini amministrative, i
funzionari esteri possono interrogare i soggetti sottoposti
al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a
condizione di reciprocita' e previo accordo tra l'autorita'
richiedente e l'autorita' interpellata. I funzionari
dell'Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le
informazioni scambiate durante le indagini svolte
all'estero.";
e) all'articolo 60-bis, primo comma, le parole:
"sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva
77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata
dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre
2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004" sono
sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate
nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio
2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE
del 19 dicembre 1977";
f) all'articolo 60-bis, secondo comma, le parole:
"sulle imposte indicate nell'articolo 1 della direttiva
77/799/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "sulle imposte
indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977";
g) all'articolo 60-bis, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente: "L'amministrazione finanziaria puo'
notificare un documento, secondo le modalita' di cui
all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio
di un altro Stato membro.".
2. I servizi di collegamento non hanno l'obbligo di
effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora
condurre tali indagini o raccogliere le informazioni
richieste per fini propri non sia consentito
dall'ordinamento.».
 
Art. 11

Obblighi di conservazione della documentazione

1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 3 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
a) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
b) fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.
 
Art. 12

Sanzioni

1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta'.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta della meta'.

Note all'art. 12:

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo del
18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie
non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1998, n. 5, S.O., cosi' recita:
«Art. 10 (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano
coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede