Gazzetta n. 201 del 12 agosto 2020 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 29 luglio 2020 |
Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307. (Delibera n. 21466). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (di seguito, «CAP») e successive modificazioni; Vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (di seguito, «IDD»); Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; Visto il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la IDD per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; Visto il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, di «Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa», che ha modificato e integrato il TUF e il CAP, al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata normativa sulla distribuzione assicurativa; Visto, in particolare, l'art. 25-ter, commi 2 e 2-bis, del TUF che ha attribuito alla Consob la potesta' regolamentare relativamente agli obblighi informativi e alle norme di comportamento che i soggetti dalla stessa vigilati sono tenuti ad osservare nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (di seguito, «IBIP»), in ossequio al riparto di competenze sancito dal legislatore nazionale nella legge n. 163/2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017); Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive modificazioni; Considerata la necessita' di adeguare la disciplina contenuta nel predetto Regolamento intermediari alla IDD e ai relativi atti delegati, nonche' alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 68/2018; Considerato opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere alla sostituzione integrale delle disposizioni contenute nel Libro IX del Regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo Libro; Considerato il carattere di armonizzazione minima della IDD; Considerato opportuno riconoscere agli operatori un congruo arco temporale entro cui adeguarsi alla nuova disciplina applicabile alla distribuzione di IBIP; Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera Consob del 12 giugno 2018, n. 20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato il 23 settembre 2019, concernente le modifiche al Regolamento intermediari relativamente agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, in recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, come rappresentate nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il parere rilasciato dall'IVASS ai sensi dell'art. 25-ter, commi 2 e 2-bis, del TUF; Considerato, infine, opportuno modificare l'art. 180 del Regolamento intermediari al fine di allinearlo all'art. 31, comma 2, del TUF;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari.
1. Il Libro IX recante «Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione» del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, e' integralmente sostituito dal nuovo Libro IX rubricato «Obblighi di informazione e norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi», accluso alla presente delibera. 2. Nel Libro XI, Parte VI, nell'art. 180, al comma 3, lettera a), numero 1), la parola «secondo» e' sostituita dalla parola «primo». |
| Allegato
LIBRO IX OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 131. Definizioni
1. Nel presente Libro si intendono per: a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi; b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi; c) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice delle assicurazioni private»); e) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3), del Testo unico; f) «soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa»: i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo unico; g) «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa svolge attivita' di distribuzione assicurativa; h) «attivita' di distribuzione assicurativa»: l'attivita' definita dall'art. 106 del CAP avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi; i) «consulenza»: la consulenza prevista dall'art. 1, comma 1, lettera m-ter), del CAP; l) «consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall'art. 24-bis, comma 2, del Testo unico quando ha ad oggetto prodotti di investimento assicurativi; m) «ricerca in materia di investimenti»: la ricerca come definita dall'art. 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a un soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' medesima; n) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e intermediari operativi iscritti nelle sezioni A e B del registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP o nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinquies del CAP, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; o) «supporto durevole»: il supporto definito dall'art. 1, comma 1, lettera vv-quater), del CAP il cui utilizzo e' disciplinato dall'art. 120-quater, commi da 1 a 6 del CAP; p) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati; q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla pubblicita', impiegata per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi senza la presenza fisica e simultanea del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e del cliente; s) «mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358; t) «mercato di riferimento effettivo»: il mercato di riferimento individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell'art. 135-quinquiesdecies, commi 1 e 2; u) «mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non e' compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto ai sensi del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni; v) «mercato di riferimento negativo effettivo»: il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento assicurativo non e' compatibile, individuato dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che distribuisce il prodotto ai sensi dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 3.
Art. 132. Collaborazioni orizzontali
1. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti, quali quelli indicati dagli articoli 134, 135, 135-ter, 135-septies e 135-vicies quinquies, sono svolti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa garantisce che le informazioni da rendere al cliente ai sensi del comma 5 dell'art. 135-septies comprendano quelle relative a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi dai soggetti coinvolti nella collaborazione orizzontale.
PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI
Art. 133. Requisiti generali delle informazioni e informativa precontrattuale
1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono prima dell'effettuazione dell'operazione ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinche' essi possano ragionevolmente comprendere l'attivita' di distribuzione svolta e il tipo di prodotti di investimento assicurativi che sono loro proposti, nonche' i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni di investimento con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono: a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa: i) per i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP, le seguenti informazioni: 1) denominazione sociale; 2) sede legale e recapiti; 3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata e indicazione del sito internet attraverso cui e' promossa o svolta l'attivita', dove esistente; ii) per i soggetti dell'Unione europea abilitati alla distribuzione assicurativa iscritti nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni: 1) ragione sociale; 2) Stato membro in cui sono registrati; 3) indirizzo internet al quale e' possibile consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui sono iscritti; 4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro d'origine; 5) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; 6) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede secondaria nel territorio della Repubblica e nominativo del responsabile della sede secondaria; 7) data di inizio dell'attivita' di distribuzione nel territorio della Repubblica; 8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica e, ove esistente, indirizzo di posta elettronica certificata; iii) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP o all'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5, del CAP, in cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e' iscritto e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato; iv) le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa o all'impresa di assicurazione; v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in una determinata impresa di assicurazione; vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa detenuta da una determinata impresa di assicurazione o dall'impresa controllante una determinata impresa di assicurazione; b) al prodotto di investimento assicurativo e all'attivita' di distribuzione assicurativa: i) le attivita' prestate e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute; ii) se il prodotto e' distribuito mediante consulenza, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente se: 1) la consulenza e' fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili sul mercato, che consenta ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al prodotto di investimento assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 2) la consulenza e' fornita su base indipendente. Il soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perche' la consulenza si configura come fornita o non fornita su base indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi; 3) la consulenza e' di natura obbligatoria, ai sensi dell'art. 135-quater; 4) la consulenza non grava economicamente sui clienti ai sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del CAP; 5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati; iii) se, in virtu' di un obbligo contrattuale, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e' tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con una o piu' imprese di assicurazione. In tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari; v) la natura e la fonte dei conflitti di interesse per i quali i presidi adottati per la loro gestione non sono sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del cliente; vi) indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti di investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto di una o piu' imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo caso la denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti; viii) nome/ragione sociale dell'/degli intermediario/i assicurativo/i con cui il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale; ix) con riferimento al pagamento dei premi: 1) se i premi pagati dal cliente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del soggetto abilitato stesso, oppure 2) se e' stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea; x) con riguardo alle remunerazioni e agli incentivi percepiti, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa indica: 1) la natura del compenso (onorario corrisposto direttamente dal cliente; commissione inclusa nel premio assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtu' della distribuzione effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra); 2) nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso o, se non e' possibile, informazioni relative al metodo per calcolarlo; 3) le informazioni su tutti i costi e gli oneri, comprese le informazioni relative all'attivita' di distribuzione assicurativa, al costo del prodotto di investimento assicurativo raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalita' di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore di o tramite terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi all'attivita' di distribuzione assicurativa e al prodotto di investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica; 4) le informazioni previste dagli articoli 135-sexies, comma 2, 135-octies, comma 4, 135-decies, comma 4 e 135-duodecies, comma 1, lettera a). 3. Quando il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce al cliente informazioni in merito ad un prodotto di investimento assicurativo comunica l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la consegna del KID e del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono piu' opzioni di investimento, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa deve fornire le informazioni con riferimento alle specifiche opzioni di investimento. 4. Se i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, comunicano ai clienti che hanno l'obbligo di: a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione; b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente; c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina; d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
Art. 134. Modalita' di fornitura delle informazioni
1. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a), sono fornite al cliente prima dell'effettuazione dell'operazione mediante la trasmissione o la consegna di apposito documento. 2. L'obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al momento della instaurazione del rapporto con il cliente. In occasione della distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo successivamente all'instaurazione del rapporto con il cliente, le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a), sono fornite mediante la consegna o la trasmissione di un documento qualora sia intervenuto un aggiornamento delle stesse. 3. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a), sono altresi' messe a disposizione del pubblico nei locali del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure sono pubblicate sul suo sito internet, ove utilizzato per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, purche' il soggetto abilitato dia avviso della pubblicazione nei propri locali. 4. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera b), sono fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prima di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di investimento assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di un apposito documento. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo 1, lettera g), 48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. 6. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettere a) e b), sono fornite in conformita' a quanto previsto dall'art. 120-quater, commi da 1 a 6, del CAP.
TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA
Capo I Adeguatezza
Art. 135. Principi generali
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative gia' in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessita' del prodotto offerto. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacita' di sostenere perdite. Essi non raccomandano prodotti di investimento assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente. 3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato; b) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacita' di sostenere perdite; c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti ai fini dell'osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2. 6. Quando i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, stabiliscono appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per assicurare di essere in grado di: a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i clienti; b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessita', se altri prodotti finanziari o altri prodotti di investimento assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente.
Art. 135-bis. Dichiarazioni di rispondenza alle richieste e alle esigenze e di adeguatezza
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, prima che l'operazione sia effettuata, forniscono al cliente un'apposita dichiarazione nella quale lo informano che il prodotto risponde alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente. 2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perche' il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi subito dopo che l'operazione sia effettuata, a condizione che: a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e b) il soggetto abilitato abbia dato al cliente la possibilita' di ritardare l'effettuazione dell'operazione al fine di ricevere preventivamente le dichiarazioni.
Capo II Appropriatezza
Art. 135-ter. Principi generali
1. Qualsiasi prodotto di investimento assicurativo proposto o chiesto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito ai bisogni assicurativi, chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed esigenze assicurative, che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative gia' in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessita' del prodotto offerto. Prima dell'effettuazione dell'operazione, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono al cliente la dichiarazione di rispondenza alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente di cui all'art. 135-bis, comma 1. Si applica il comma 3 del medesimo articolo. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione e' appropriato per il cliente o potenziale cliente. 3. Qualora i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. L'avvertenza puo' essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o qualora tali informazioni non siano sufficienti, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto sia per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. L'avvertenza puo' essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359.
Capo III Consulenza obbligatoria
Art. 135-quater. Consulenza obbligatoria
1. Nell'attivita' di distribuzione assicurativa i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi per cui sussiste l'obbligo di consulenza ai sensi dell'art. 68-duodecies del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. A tal fine, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici la lista dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di consulenza. 2. La prestazione della consulenza sui prodotti di investimento assicurativi unitamente a un servizio di consulenza in materia di investimenti accompagnato da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'art. 121-septies, comma 2, secondo periodo, del CAP.
Capo IV Pratiche di vendita abbinata
Art. 135-quinquies. Pratiche di vendita abbinata
1. Nel caso in cui un prodotto di investimento assicurativo e' distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano il cliente se e' possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente. 2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente e i rischi derivanti dalla medesima sono verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa. 3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che l'intero pacchetto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e adeguato al medesimo, in conformita' all'art. 135. 4. Nel caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformita' all'art. 135-ter. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'art. 24, paragrafo 11, della direttiva 2014/65/UE.
TITOLO III INCENTIVI
Capo I Incentivi
Art. 135-sexies. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-octies, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non possono, in relazione all'attivita' di distribuzione assicurativa, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici: a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. 2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima dello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari di minore entita' possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attivita' e del tipo specifico di prodotto di investimento assicurativo che sono loro proposti, nonche' i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. 3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
Art. 135-septies. Condizioni di ammissibilita' degli incentivi
1. Lo scopo di cui all'art. 135-sexies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 1. 2. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario e' inammissibile qualora lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa sia distorto o negativamente influenzato a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoche' continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa: a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa; e b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa, nonche' le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti. 5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) prima di distribuire un prodotto di investimento assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'art. 135-sexies, comma 2, sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). I benefici non monetari di minore entita' possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente; b) qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entita' possono essere descritti in modo generico. 6. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall'art. 121-sexies, commi 1, lettera c), e 2, del CAP, e dall'art. 50, del regolamento (UE) 2017/565.
Capo II Incentivi in relazione all'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente
Art. 135-octies. Incentivi riguardanti l'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente
1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entita' che possono migliorare la qualita' della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attivita' e ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al cliente; b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente; c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'. 2. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entita': a) le informazioni o la documentazione relativa a un prodotto di investimento assicurativo o all'attivita' di distribuzione assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della societa', o quando il soggetto terzo e' contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purche' il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento; c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto di investimento assicurativo, attivita' di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente; d) ospitalita' di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 3. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente. 4. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili sono comunicati ai clienti prima dello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente, sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). Tali benefici possono essere descritti in modo generico.
Capo III Ricerca in materia di investimenti
Art. 135-novies. Condizioni
1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti in relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte di terzi ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' medesima non e' considerata un incentivo se viene pagata: a) direttamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mediante risorse proprie; b) attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il conto di pagamento e' finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti; 2) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca; 3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto puo' essere delegata a terzi, purche' cio' agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, conformemente alle loro istruzioni; 4) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualita' della ricerca acquistata e come la stessa e' in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa formulano per iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione. Tale politica e' fornita ai clienti. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono nella politica di cui al comma 1, lettera b), numero 4), l'entita' del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento puo' apportare all'asset allocation ottimale dei clienti, tenuto conto dell'approccio che verra' adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti.
Art. 135-decies. Onere per la ricerca
1. Ai fini dell'art. 135-novies, comma 1, lettera b), numero 1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti: a) e' determinato esclusivamente sulla base di un budget per la ricerca definito ai sensi dell'art. 135-undecies; e b) non e' collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti. 2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente a una commissione di negoziazione, tale onere e' identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-novies, comma 1, lettera b), e 135-duodecies, comma 1, lettere a) e b). 3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non puo' superare il budget per la ricerca, salvo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 4. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, l'onere per la ricerca determinato sulla base del budget di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verra' addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4).
Art. 135-undecies. Budget per la ricerca
1. Ai fini dell'art. 135-novies, comma 1, lettera b), numero 2), il budget per la ricerca e' gestito esclusivamente dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi. 2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l'acquisto della ricerca fornita da terzi e' soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. 3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalita' di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 135-novies, comma 1, lettera b), numero 4). 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono incrementare il budget per la ricerca solo dopo aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza. 5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget. 6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.
Art. 135-duodecies. Informativa
1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono ai clienti: a) in tempo utile, informazioni sull'importo previsto nel budget per la ricerca e sull'entita' dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente sulla base di quanto previsto dall'art. 133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4); b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca; c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonche', con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel budget, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilita' sul conto.
TITOLO IV RENDICONTI
Art. 135-terdecies. Rendiconti ai clienti
1. Ai fini di cui all'art. 18 del regolamento (UE) 2017/2359, il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa fornisce ai clienti, su supporto durevole e con cadenza almeno annuale, rendiconti sull'attivita' svolta, tenendo conto della tipologia e della complessita' dei prodotti di investimento assicurativi e della natura dell'attivita'. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativi forniscono ai clienti rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 50 del regolamento (UE) 2017/565.
TITOLO V GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI - OBBLIGHI PER I SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
Art. 135-quaterdecies. Principi generali
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa devono conoscere i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, valutarne la compatibilita' con le esigenze della clientela, distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando cio' sia nell'interesse del cliente. Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata, nonche' della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore; b) adottano opportune misure per ottenere le informazioni sul prodotto di investimento assicurativo e sul suo processo di approvazione, compreso il mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun prodotto. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358.
Art. 135-quinquiesdecies. Mercato di riferimento effettivo
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare i prodotti di investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del distributore. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. 4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del mercato di riferimento e del mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto individuati ai sensi dell'art. 30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilita' del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, possono coincidere con essi. 5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il mercato di riferimento negativo effettivo sono comunicati, prima della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto. 6. Fermi restando gli obblighi di verifica e monitoraggio previsti dall'art. 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo o al mercato di riferimento negativo del soggetto che realizza il prodotto; b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 o al mercato di riferimento del soggetto che realizza il prodotto, purche' tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e: i) siano adeguati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi di cui all'art. 135-quater, comma 1; ii) siano adeguati o appropriati, nel caso di prodotti di investimento assicurativi diversi da quelli di cui all'art. 135-quater, comma 1. 7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato di riferimento, ai sensi del comma 6, e' comunicata dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il prodotto. 8. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi realizzati da imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia adottano tutti i presidi necessari per garantire che i prodotti siano distribuiti in conformita' al presente Libro, siano conformi alle norme europee e italiane e rispondano alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento effettivo individuato.
Art. 135-sexiesdecies. Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale
1. L'organo con funzione di supervisione strategica ha la responsabilita' ultima dell'osservanza delle norme relative ai meccanismi di distribuzione e alla definizione del mercato di riferimento effettivo. 2. La funzione di controllo di conformita' alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa per il governo dei prodotti di investimento assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358. 3. Le relazioni della funzione di controllo di conformita' comprendono sistematicamente in un'apposita sezione informazioni sui prodotti di investimento assicurativi distribuiti dal soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e sulla strategia di distribuzione. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, l'apposita sezione della relazione della funzione di controllo di conformita' prevista dal comma 3. 6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonche' le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.
Art. 135-septiesdecies. Scambio informativo con i soggetti che realizzano il prodotto
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'art. 135-quinquiesdecies. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonche' quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento di cui all'art. 135-quinquiesdecies e la strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono informazioni sulle vendite dei prodotti di investimento assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'art. 135-octiesdecies ai soggetti che realizzano il prodotto per supportare i controlli, il monitoraggio e il processo di revisione dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi.
Art. 135-octiesdecies. Riesame
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti dal presente Titolo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riesaminano regolarmente i prodotti di investimento assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento effettivo individuato ai sensi dell'art. 135-quinquiesdecies. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa valutano almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia di distribuzione continui a essere appropriata. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto di investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di investimento assicurativo non soddisfi piu' le condizioni del mercato di riferimento effettivo. 5. L'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 4 e' comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 5.
Art. 135-noviesdecies. Collaborazione orizzontale
1. In caso di collaborazione orizzontale, ciascun soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e' responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo. Si applica l'art. 16, comma 5, del regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni e l'art. 42, commi 4 e 4-bis, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
Art. 135-vicies. Principio di proporzionalita'
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano gli obblighi di cui al presente Titolo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto di investimento assicurativo e del relativo mercato di riferimento. 2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa prestano particolare attenzione qualora intendano distribuire nuovi prodotti di investimento assicurativi ovvero nel caso di modifiche all'attivita' di distribuzione svolta.
TITOLO VI REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA
Art. 135-vicies semel. Conoscenze e competenze
1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II del Libro III con riferimento ai membri del personale che operano all'interno dei locali. I requisiti di conoscenza e competenza sono integrati da quanto previsto dall'Allegato I, punto II, della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. 2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi dell'art. 156 o ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del CAP o negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del TUB, se svolte nelle materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal comma 1.
TITOLO VII DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI BANCARI, PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO
Art. 135-vicies bis. Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento assicurativi e servizi di investimento
1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti di investimento assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta.
TITOLO VIII ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Art. 135-vicies ter. Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in particolare, trasmettono all'impresa di assicurazione, dietro specifica istruzione della medesima, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi all'attivita' di distribuzione necessarie per predisporre il «Documento unico di rendicontazione» previsto dall'art. 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
PARTE III PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITA' ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI
Art. 135-vicies quater. Disciplina applicabile
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa rispettano le disposizioni di cui alla Parte II del Libro IV, riferendo gli obblighi ivi prescritti all'attivita' di distribuzione assicurativa e ai prodotti di investimento assicurativi.
PARTE IV CONFLITTI DI INTERESSE
Art. 135-vicies quinquies. Principi generali
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. 2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma del comma 1 non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai sensi dell'art. 121-quinquies, comma 2, del CAP e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull'attivita' nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 3. Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualita' dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359.
Art. 135-vicies sexies. Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale
1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di remunerare e di incentivare il proprio personale secondo modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. 2. Ai fini del comma 1, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti un particolare prodotto di investimento assicurativo se puo' essere offerto un prodotto differente, piu' adatto alle esigenze del cliente. 3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 8 del regolamento (UE) 2017/2359. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
PARTE V CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
Art. 135-vicies septies. Conservazione delle registrazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del regolamento (UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa tengono, per tutte le attivita' e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, e in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 94, commi 2 e 3.
Art. 135-duodetricies. Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche
1. Le registrazioni di cui all'art. 135-vicies septies comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni concluse nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa. 2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' indicata al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva conclusione di operazioni. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che hanno autorizzato a utilizzare. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un dipendente o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare. 4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni. Tale comunicazione puo' essere effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa. 5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa si astengono dallo svolgere per telefono l'attivita' di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 4. 6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente puo' essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.
PARTE VI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Art. 135-undetricies. Soggetti
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono distribuire prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 135-tricies. Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza
1. La distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza non puo' effettuarsi e, qualora intrapresa, deve essere immediatamente interrotta, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al suo svolgimento o alla sua prosecuzione. A tale fine e' fornita espressa indicazione della possibilita' per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
Art. 135-tricies semel. Svolgimento
1. Nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa osservano le disposizioni del presente Libro.
Art. 135-tricies bis. Utilizzo di call center
1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa possono avvalersi di call center per la distribuzione a distanza di prodotti di investimento assicurativi a condizione che essi assumano la piena responsabilita' dell'operato degli addetti e individuino, per ogni sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP, incaricato del coordinamento e del controllo della relativa attivita'. 2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che gli addetti del call center: a) siano in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza previsti dall'art. 135-vicies semel; b) forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalita', nonche' la denominazione dell'impresa di assicurazione e del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa; c) forniscano risposte uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa garantiscono, inoltre, che il cliente: a) possa, a richiesta, essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center; b) riceva le informazioni in lingua italiana e in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile.
Art. 135-tricies ter. Sito internet e profili di social network dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-tricies semel, in caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi tramite internet, il sito, i profili di social network del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa e le eventuali applicazioni utilizzati per la distribuzione assicurativa contengono nella home page, ovvero in una apposita pagina direttamente accessibile dalla home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni: a) i dati identificativi del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa, il numero di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP e l'indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione; b) la sede legale e le eventuali sedi operative; c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e, laddove previsto, l'indirizzo di posta elettronica certificata; d) di essere soggetto alla vigilanza della Consob; e) i recapiti per la presentazione dei reclami e la facolta' per il cliente di avvalersi di eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 2
Disposizioni finali e transitorie
1. La presente delibera e' pubblicata sul sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 31 marzo 2021, salvo quanto previsto al comma 2. 2. La modifica all'art. 180, comma 3, lettera a), numero 1), del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2020
Il Presidente: Savona |
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