Gazzetta n. 201 del 12 agosto 2020 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2020
Modifiche e integrazioni ai regolamenti n. 23 del 9 maggio 2008, n. 24 del 19 maggio 2008, n. 38 del 3 luglio 2018, n. 40 del 2 agosto 2018 e n. 41 del 2 agosto 2018. (Regolamento n. 97).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'Ivass;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Vista la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva n. 2002/92/CE e la direttiva n. 2011/61/UE;
Vista la direttiva n. delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva n. (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. (UE) n. 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
Visto il regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'Isvap di cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;
Visto il regolamento Ivass n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Ivass;
Visto il regolamento Ivass n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa) e in particolare al capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonche' di cui al titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), art. 215-bis (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.
Visto il regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;
Considerata la necessita' di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;
Sentita la Consob, Commissione nazionale per le societa' e la borsa,

Adotta il seguente

provvedimento

Indice:
art. 1 (Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008);
art. 2 (Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 18 maggio 2008);
art. 3 (Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018);
art. 4 (Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018);
art. 5 (Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018);
art. 6 (Disposizione transitorie);
art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Elenco degli allegati:
allegato 1: allegato 3 «Informativa sul distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;
allegato 2: allegato 4 «Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;
allegato 3: allegato 4-bis «Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;
allegato 4: allegato 4-ter «Elenco delle regole di comportamento del distributore» al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018;
allegato 5: allegato 4 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018;
allegato 6: allegato 6 «Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.auto - DIP aggiuntivo R.C.auto» al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Art. 1

Modifica al regolamento Isvap n. 23 del 9 maggio 2008

1. All'art. 5, comma 3, dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente:
«a-bis): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potra' rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovra' necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante».
 
Allegato 1

ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

ALLEGATO 4-bis INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO
ASSICURATIVO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

ALLEGATO 4-TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al regolamento Isvap n. 24
del 19 maggio 2008

1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o bis) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;».
2. All'art. 4 (registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), comma 2, lettera b), dopo la parola «disciplinanti» sono aggiunte le parole «la corretta redazione del KID e».
3. L'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) e' modificato come segue:
a) al comma 6, le parole «e 4» sono sostituite con le parole «, 4 e 5-bis»; dopo la parola «stabilimento» sono aggiunte le seguenti: «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».
b) al comma 7, le parole «e 1-bis» sono sostituite con le parole «, 1-bis e 5-bis»; dopo le parole «prestazione di servizi» sono aggiunte «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti».
4. All'art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'Ivass), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La relazione di cui al comma 3 indica, in forma aggregata, il numero, l'oggetto e l'esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D del registro e trasmessi all'impresa preponente interessata secondo quanto previsto dall'art. 10-sexies, comma 1, lettera a)».
5. All'art. 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola «nota» e' sostituita con «documentazione».
6. L'art. 10-sexies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro) e' modificato come segue:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-bis nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono all'impresa preponente, nei tempi e con le modalita' concordate con la medesima:
a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all'oggetto e all'esito del reclamo, inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante».
b. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.»
7. L'art. 10-decies e' modificato come segue:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Gli intermediari riportano nell'allegato 3 al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:»;
b. alla lettera c), dopo le parole «all'Ivass» sono aggiunte le seguenti «o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto».
 
Art. 3

Modifiche al regolamento n. 38 del 3 luglio 2018

1. Al comma 2 dell'art. 33, dopo le parole «al rispetto delle norme relative» sono aggiunte le seguenti parole «al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi,».
 
Art. 4

Modifiche al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018

1. L'art. 2 (Definizioni), comma 1, e' modificato come segue:
a. dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: «i-bis) «Consulenza su base indipendente»: la consulenza prevista dall'art. 24-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;
b. La lettera j) e' sostituita dalla seguente: «contraente» o «cliente»: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attivita' di distribuzione assicurativa;
c. dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: «n-bis) "DIP aggiuntivo IBIP": documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicita' e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private;»;
d. la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «distribuzione assicurativa»: le attivita' consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente e' in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;»
e. dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) «distribuzione riassicurativa»: le attivita', anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione»;»
f. dopo la lettera y), e' inserita la seguente: «y-bis) «incentivo»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (2), del regolamento delegato (UE) 2359/2017, qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;»;
g. dopo la lettera bb) e' aggiunta la seguente: «bb-bis) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;»;
h. dopo la lettera oo) sono aggiunte le seguenti:
«oo-bis) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
oo-ter) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento delegato (UE) n. 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
oo-quater) «direttiva delegata (UE) n. 2017/593»: direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la direttiva n. 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;»;
i. dopo la lettera ss), e' aggiunta la seguente: «ss-bis) «schema di incentivazione»: secondo quanto previsto dall'art. 2, par. 1, (3), del regolamento delegato (UE) n. 2359/2017, un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;».
2. All'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b) sono soppresse le parole «ed eventuali sedi secondarie»;
b) al comma 2, lettera a) la parola «nella» e' sostituti con la parola «nelle».
3. Il comma 4 dell'art. 11 (Contratto di assicurazione della responsabilita' civile) e' sostituito dal seguente: «4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea.»
4. All'art. 17, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».
5. L'art. 22, comma 1 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) e' modificato come segue:
a) al comma 1 dopo le parole «ovvero nell'Elenco annesso» sono aggiunte le seguenti «abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,»;
b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».
6. Al comma 1 dell'art. 23 (Requisiti per l'iscrizione delle societa'), dopo le parole: «Le societa' addette all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».
7. Al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole «nelle sezioni A, B, o F» sono aggiunte le seguenti «ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».
8. Al comma 1 dell'art. 25 (Modalita' d'iscrizione), dopo le parole: «iscritto nelle sezioni A, B, D o F» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nell'elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,».
9. Al comma 1 dell'art. 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;».
10. All'art. 37 (Collaborazione tra autorita'), le parole «dal protocollo di Lussemburgo» sono sostituite con «dai vigenti accordi europei di collaborazione tra le autorita' competenti».
11. L'art. 41 (Modalita' di esercizio dell'attivita' da parte dell'impresa) e' modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.»;
b) al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».
12. L'art. 42 e' modificato come segue:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La collaborazione orizzontale e' formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari. Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:
a) che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali e' prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, siano trasmesse al cliente;
b) che le informazioni sui costi e gli oneri connessi all'attivita' di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del regolamento Ivass n. 41 del 2018 siano comunicate all'impresa di assicurazione;
c) il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari Ivass in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
d) il rispetto dell'obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis della corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attivita' e' svolta in collaborazione tra piu' intermediari, di cui e' indicata l'identita', la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.».
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 e' comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate.».
13. All'art. 44, i commi 4 e 5 sono abrogati.
14. L'art. 46 e' modificato come segue:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La funzione di verifica di conformita' delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo e da inoltrare all'Ivass, che illustri:
a) le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
b) le eventuali criticita' rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;
c) le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;
d) gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all'art. 30-decies del codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.
15. Al comma 1 dell'art. 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attivita') dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.».
16. L'art. 52 e' modificato come segue:
«1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai capi II e III si applicano all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi effettuata:
a) dagli intermediari iscritti nel registro;
b) dagli addetti a tale attivita' operanti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67
c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attivita' di distribuzione;
d) agli intermediari assicurativi a titolo accessorio di cui all'art. 3, comma 4, nei limiti di quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del codice.
2. Le disposizioni di cui ai capi II-bis e III si applicano all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d'investimento assicurativi effettuata:
a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli addetti a tale attivita' all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel registro nella sezione C;
b) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attivita' di distribuzione.».
17. La rubrica del capo II del titolo II, parte III, e' sostituita come segue: «Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi».
18. L'art. 56 (Informativa precontrattuale) e' sostituito come segue:
«Art. 56 (Informativa precontrattuale). - 1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:
a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
b) le informazioni di cui all'allegato 3;
c) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4-ter.
3. Le informazioni di cui al comma 2, sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.
4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attivita' di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-ter.
5. L'informativa precontrattuale:
a) e' scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, cosi' da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. E' in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;
b) e' presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
d) se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.
6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.
7. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 puo' essere fornita tramite un sito internet purche' ricorrano le condizioni di cui all'art. 120-quater, comma 5, del codice. Il distributore e' in ogni caso responsabile della veridicita', dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.
8. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'art. 120-quater, comma 5, lettera c), del codice.
9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del codice.»
19. L'art. 57 (Informativa sulle remunerazioni), e' modificato come segue:
a) il comma 1, ultimo periodo, e' sostituito come segue: «Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del registro, l'informazione e' complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.»;
b) al comma 2 le parole «nell'ambito dell'informativa resa ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a,» sono soppresse.
20. All'art. 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.»;
b) sono abrogati i commi 5 e 6;
c) al comma 7, le parole «dal presente articolo» sono sostituite con «dal presente regolamento».
21. All'art. 59, comma 3, le parole «, debitamente sottoscritta dal contraente,» sono abrogate.
22. Dopo l'art. 59 e' aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis (Vendita abbinata). - 1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonche' del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.
2. In caso di distribuzione con consulenza di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.»
23. All'art. 60 (Documentazione da consegnare ai contraenti), le parole «da quest'ultimo sottoscritto» sono sostituite con «la cui redazione e' prevista dal presente regolamento.»
24. All'art. 61, comma 5, (Modalita' dell'informativa) le parole «di cui agli articoli 58 e 59» sono sostituite da «di cui al presente regolamento».
25. Al comma 1 dell'art. 64 (Fideiussione bancaria), le parole «con un minimo di euro 18.750» sono sostituite dalle seguenti «con il minimo previsto dalla normativa europea.».
26. All'art. 66, comma 1, le parole da «56» a «61» sono sostituite con le seguenti «56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-ter, comma 1, per i prodotti d'investimento assicurativi,».
27. L'art. 67 (Conservazione della documentazione) e' modificato come segue:
a. il capoverso del comma 1 e' sostituito dal seguente «I distributori, conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:»;
b. alla lettera b) le parole «, inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59» sono abrogate;
c. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all'art. 30-decies del codice e relative disposizioni di attuazione.»
28. Dopo l'art. 68 e' inserito il seguente:

«Capo II-bis
Regole di comportamento per la distribuzione
dei prodotti d'investimento assicurativi

Sezione I
Regole generali

Art. 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi). - 1. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente capo, nonche' gli articoli 53, 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, e 68 del capo II del titolo II quando e' effettuata:
a) dagli iscritti nel registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;
b) dagli iscritti nel registro nella sezione C;
c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attivita' di distribuzione.
2. Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente capo, nonche' gli articoli 54, 55, 56, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, 57, 58, commi 3, 4-bis, 7 e 8, 59, 59-bis, 60, 61, 62, 65, 66 e 68 del capo II del titolo II quando e' effettuata dagli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.

Sezione II
Informativa precontrattuale al contraente

Art. 68-ter (Informativa precontrattuale). - 1. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'art. 68-bis consegnano o trasmettono al cliente:
a) copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all'allegato 4-bis, che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attivita' di distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente;
b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato 4-ter.
2. Ai fini di cui all'art. 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del codice, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi, incluso, in caso di consulenza obbligatoria di cui all'art. 68-duodecies, i costi relativi alla valutazione periodica dell'adeguatezza Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.
3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:
a) i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
b) la volatilita' del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.
4. L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.
5. Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.
6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste In caso di prodotti che prevedono piu' opzioni, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.
Art. 68-quater (Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto). - 1. L'intermediario di assicurazione e l'impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta dei rischi finanziari quando menzionano potenziali rendimenti di un prodotto d'investimento assicurativo;
b) nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonche' una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in piu' di una lingua;
f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
2. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d'investimento assicurativi, il raffronto:
a) e' significativo ed e' presentato in modo corretto ed equilibrato;
b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati anche mediante l'utilizzo di un esempio rappresentativo.
3. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto d'investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:
a) tale indicazione non costituisce l'elemento piu' evidente della comunicazione;
b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente e' residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento puo' crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
f) quando l'indicazione e' basata sui risultati lordi, e' indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.
4. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione fanno si' che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o piu' strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);
c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
5. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:
a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati ne' vi fanno riferimento;
b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, e' indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
6. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale individuale del contraente, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e puo' essere soggetto a variazioni in futuro.
7. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorita' competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti.
Art. 68-quinquies (Comunicazioni pubblicitarie). - 1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede precontrattuale e di sottoscrizione del contratto.
2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito a proporre, specificano le modalita' di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018.

Sezione III
Disposizioni in materia di incentivi

Art. 68-sexies (Principi generali in materia di incentivi). - 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all'attivita' di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa;
b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.
2. L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attivita' di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attivita' di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonche' i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
Art. 68-septies (Condizioni di ammissibilita' degli incentivi). - 1. Ai fini dell'art. 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualita' del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti, come:
i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario;
ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d'investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l'assistenza nella gestione del contratto; oppure
iii) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d'investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;
b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), sono considerati stretti legami i rapporti di cui all'art. 1, comma 1, lettera iii), punti 1, 2 e 3, del codice.
3. In coerenza con quanto previsto dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario e' inammissibile qualora la prestazione dell'attivita' di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.
4. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 3 fintantoche' continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.
5. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa:
a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attivita' di distribuzione assicurativa; e
b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualita' dell'attivita' di distribuzione prestata ai contraenti, nonche' le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
6. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
a) prima di distribuire un prodotto d'investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all'art. 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entita' possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;
b) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e
c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entita' possono essere descritti in modo generico.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 68-sexies, comma 2, nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all'art. 121-sexies del codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel regolamento Ivass n. 41 del 2018.
Art. 68-octies (Incentivi riguardanti l'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente). - 1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entita' che possono migliorare la qualita' della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:
a) restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attivita' e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attivita' di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;
b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;
c) informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entita' che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.
3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entita':
a) le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo e' contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purche' il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d'investimento assicurativo, attivita' di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;
d) ospitalita' di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).
4. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.
5. I benefici non monetari di minore entita' ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.

Sezione IV
Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Art. 68-novies (Valutazione di adeguatezza). - 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:
a) siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;
b) siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del codice.
2. Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di assicurazione, ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:
a) all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative gia' in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessita' del contratto offerto;
b) alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacita' di sostenere perdite;
d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.
3. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'art. 121-septies, comma 12, del codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
4. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:
a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire;
b) valutare, tenendo conto dei costi e della complessita', se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.
Art. 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza). - 1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto di investimento assicurativo e' coerente con le richieste ed esigenze del contraente o potenziale contraente, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perche' corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.
3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che non consente la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:
a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;
b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilita' di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.
Art. 68-undecies (Valutazione di appropriatezza). - 1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che svolgono attivita' di distribuzione in relazione a vendite che non prevedono una consulenza accertano che il prodotto d'investimento assicurativo proposto o richiesto sia coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative gia' in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessita' del contratto offerto.
2. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione e' appropriato per il contraente o potenziale contraente.
3. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
4. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto e' per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.
5. Le avvertenze di cui ai commi 3 e 4 possono essere fornite utilizzando un formato standardizzato. Si applica l'art. 68-decies, comma 3.
Art. 68-duodecies (Consulenza obbligatoria). - 1. Salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'art. 16 del regolamento (UE) n. 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi.
2. Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d'investimento assicurativo non e' coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non e' adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.
3. Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di effettuare la consulenza.
4. La prestazione della consulenza accompagnata da una valutazione periodica dell'adeguatezza non comporta l'applicazione dell'art. 121-septies, comma 2, secondo periodo, del codice.
Art. 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente). - 1. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformita' con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.
2. La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all'art. 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all'art. 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all'art. 68-undecies e' conservata con le modalita' di cui all'art. 67.».
29. All'art. 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola «collocamento,» la parola «effettuate» e' sostituita con «effettuati»; dopo le parole «tecniche di comunicazione a distanza» sono aggiunte le parole «dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all'art. 52, commi 1 e 2,».
30. L'art. 72 (Collocamento di contratti non richiesti), comma 2, dopo la parola «opt-out» sono inserite le seguenti «che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa».
31. L'art. 73 (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza) e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo l'ultima frase e' aggiunta la seguente: «Si applica l'art. 56, comma 1».
b) il comma 3 e' cosi' sostituito: «Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalita' prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'art. 56, comma 4, o 68-ter, comma 1.»
32. L'art. 74 e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole «di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64» sono sostituite da «di cui ai capi II e II bis»;
b) al comma 2 la lettera a) e' sostituita con la seguente «la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente regolamento;».
33. L'art. 83 e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione puo' essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;
d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di distribuzione che non hanno condotto all'effettiva conclusione di contratti assicurativi»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. Le registrazioni sono conservate per il periodo di cui all'art. 67, comma 1;
2-ter. I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l'attivita' di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 1.»
34. All'art. 86 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1, lettera d), dopo le parole «prima di intraprendere l'attivita'», sono aggiunte le parole «, con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del registro».
35. Dopo l'art. 89 (Aggiornamento professionale) e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri elenchi o albi professionali). - 1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'art. 128-undecies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonche' ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, se svolte in conformita' con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione.
2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai sensi del titolo IX della parte III del libro III del regolamento intermediari Consob, dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all'interno dei locali possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformita' con la disciplina della parte IV e nelle materie indicate dall'allegato 6 del presente regolamento.
36. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:
a) l'allegato 3 e' sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento;
b) l'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 2 al presente provvedimento;
c) e' inserito l'allegato 3 al presente provvedimento «allegato 4-bis»;
d) e' inserito l'allegato 4 al presente provvedimento «allegato 4-ter».
 
Art. 5

Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018

1. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7, lettera h), e' sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;";
b) il comma 7, lettera i), e' sostituito come segue: "«A chi e' rivolto questo prodotto?»;";
c) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;".
2. L'art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto) e' modificato come segue:
a) al comma 1 le parole «l'estratto conto annuale della» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione relativo alla»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attivita' di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale.»
3. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, lettera a), dopo le parole «contenenti le» la parola «informazione» e' sostituita con la parola «informazioni»;
b) il comma 7, lettera h), e' sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;";
c) il comma 7, lettera i), e' sostituito come segue: "«A chi e' rivolto questo prodotto?»;";
d) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;";
e) il comma 7, lettera m), e' sostituito come segue: "«Quali sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;"
f) al comma 8, lettera a), le parole «estratto conto» sono sostituite dalle parole «documento unico di rendicontazione»;
4. All'art. 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) La rubrica e' sostituita con la seguente «(Documento unico di rendicontazione)»;
b) al comma 1 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;
c) al comma 2 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;
d) al comma 3 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;
e) al comma 6 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»;
f) al comma 6, la lettera f) e' abrogata;
g) al comma 7 le parole «un estratto conto» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione»;
h) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nel documento unico di rendicontazione l'impresa fornisce al contraente:
a) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti unit direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditivita' del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
1) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditivita' del prodotto;
2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
3) e' accompagnata da una sua descrizione.»;
i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attivita' di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale puo' sostituire l'informativa annuale di cui all'art. 121-sexies, comma 2, del codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. 8-ter Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico della Finanza, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 135-terdecies del regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.»
5. All'art. 29, comma 8, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis): la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potra' rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovra' necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.».
6. All'art. 36, comma 2, le parole «dell'estratto conto annuale» sono sostituite dalle seguenti «del documento unico di rendicontazione annuale».
7. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue:
a) l'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 5 al presente provvedimento;
b) l'allegato 6 e' sostituito dall'allegato 6 al presente provvedimento.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c-bis, 22, comma 1, lettera c-bis, 26, comma 1, lettera c-bis, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato dal presente provvedimento.
2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis, e art. 48, comma 1, lettera b-bis.
3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' stato indicato all'Ivass come responsabile dell'attivita' di distribuzione delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera b-bis.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel registro.
5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di cui all'art. 68-septies, comma 1, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il 31 marzo 2022.
6. I distributori si conformano agli obblighi di cui all'art. 83, comma 1, lettera d-ter), del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il primo gennaio 2022.
 
Art. 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. II presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'Ivass e sul suo sito internet ed entra in vigore il 31 marzo 2021.

Roma, 4 agosto 2020

per Il direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco