Gazzetta n. 202 del 13 agosto 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) n. 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, e, in particolare, l'articolo 17 che delega il Governo ad adottare disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' per realizzare un riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nel quale e' compresa la disciplina degli impianti di combustione medi;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2193, nonche' il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e, in particolare, la parte quinta, relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 febbraio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 268, comma 1:
1) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;»;
2) la lettera mm) e' sostituita dalla seguente:
«mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;
b) all'articolo 269:
1) al comma 4, lettera b), in fine il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I valori limite di emissione sono identificati solo per sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'articolo 271, comma 18.»;
2) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Alla variazione del gestore si applica la procedura di cui al comma 11-bis.»;
3) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, e' effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio dell'autorizzazione per la parte trasferita. L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'articolo 268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a quella dello stabilimento oggetto di parziale trasferimento. L'autorita' competente procede altresi' all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore cedente, sulla base di una apposita comunicazione di modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo sono a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorita' competente.»;
c) all'articolo 270:
1) al comma 8, primo periodo, le parole «articolo 281, commi 1, 2, 3 o 4,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 281»;
2) al comma 8-bis, le parole «ulteriori disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche disposizioni»;
d) all'articolo 271:
1) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorita' competente una relazione con la quale si analizza la disponibilita' di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.»;
2) al comma 14, terzo periodo, le parole «articolo 272, comma 4, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 272, comma 4,»;
3) al comma 18, secondo periodo, le parole «articolo 279, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 279, comma 2-bis»;
4) al comma 20, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'autorita' competente e all'autorita' competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale.»;
e) all'articolo 272:
1) al comma 1, quinto periodo, le parole «nella parte III II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, la parola «possono» e' sostituita dalla seguente: «puo'»;
3) al comma 4, primo periodo, le parole «utilizzate, nell'impianto o nell'attivita', le sostanze o le miscele» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele» e dopo le parole «H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd» sono aggiunte le seguenti: «o quelle classificate estremamente preoccupanti,»;
f) all'articolo 273-bis:
1) al comma 6, secondo periodo, le parole «L'adeguamento puo' essere altresi'» sono sostituite dalle seguenti: «L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi'»;
2) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorita' competente puo' stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.»;
3) al comma 10, alla fine della lettera q) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera q), e' aggiunta la seguente:
«q-bis) impianti di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall'articolo 270 o dall'articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni.»;
4) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera q-bis, si applicano i valori limite di emissione specificamente previsti dal presente decreto per gli impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e le norme sui controlli previste dall'articolo 272, comma 1-bis.»;
5) al comma 11, primo periodo, le parole «Parte V» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis»;
6) al comma 12, lettera f), le parole «articolo 284, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 284, commi 2-bis e 2-ter»;
7) al comma 20, ultimo periodo, le parole «quelli autorizzati del 19 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «quelli autorizzati prima del 19 dicembre 2017»;
g) all'articolo 279:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «della prescritta autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272» e al terzo periodo, le parole «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis,»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole «e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro» e al terzo periodo, le parole «chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6»;
3) al comma 4, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro»;
h) all'articolo 281, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n. 183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo stabilimento previsti dall'articolo 273-bis per i medi impianti di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.»;
i) all'articolo 283, comma 1, lettere i) e m), le parole «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),» sono sostituite dalle seguenti: «decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis»;
l) all'articolo 284:
1) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In caso di modifica di impianti fuori produzione l'installatore dichiara che il libretto di centrale e' stato integrato nei modi previsti dal comma 2.»;
2) al comma 2-bis, secondo periodo, la parola «quantomeno» e' sostituita dalle seguenti: «entro un termine non inferiore a» e le parole: «Parte V,» sono sostituite dalle seguenti: «Parte IV-bis» e, dopo il secondo periodo, e', aggiunto, in fine, il seguente: «Il termine di sessanta giorni puo' essere ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da dichiarare in un atto allegato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.»;
3) al comma 2-ter, secondo periodo, le parole «allegato I, parte V» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I, parte IV-bis»;
m) all'articolo 294:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.» ;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per consentire la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo, il sistema di controllo della combustione deve essere in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili per effetto della vigente normativa, anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata se e' utilizzato un sistema di regolazione automatica che prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere tarati in conformita' alle modalita' ed alle periodicita' previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal produttore.»;
2. Agli allegati IV, VI e IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato IV, parte I, dopo la lettera kk-quinquies), e' aggiunta la seguente:
«kk-sexies) turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.»;
b) all'allegato IV, Parte II, la lettera ll) e' sostituita dalla seguente:
«ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.»;
c) all'allegato VI, al paragrafo 2.3 le parole: «nelle condizioni di esercizio piu' gravose» sono soppresse;
d) all'allegato IX, prima tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «>0,15 ÷ ≤1» e' sostituito dal seguente: «>0,15 ÷ ≤3»;
e) all'allegato IX, seconda, terza, quarta e quinta tabella della sezione 2 della parte III, il riferimento «> 3» e' sostituito dal seguente: «≤ 3».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi e'
pubblicata nella G.U.U.E. 28 novembre 2015, n. L 313.
- Il testo dell'art. 17 della legge 12 agosto 2016, n.
170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204, cosi' recita:
«Art. 17. Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti di combustione medi,
nonche' per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi, il Governo
provvede anche al riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel
quale e' compresa la disciplina degli impianti di
combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo
osserva i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1,
comma 1, in quanto compatibili, nonche' i seguenti principi
e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina generale relativa agli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante
la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda
l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative,
la determinazione dei valori limite di emissione, i
controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
b) razionalizzare le procedure autorizzative per
gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di
garantire il coordinamento con la normativa vigente in
materia di autorizzazione unica ambientale;
c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i
vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori
tecnologie disponibili, con priorita' per gli impianti di
combustione e per la classificazione delle sostanze
inquinanti;
d) riconoscere agli impianti di combustione medi
esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul
piano tecnico alle nuove prescrizioni;
e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e
amministrative previsto dalla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformita' alle
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera d), della legge
24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare
l'effettivita', la proporzionalita' e la dissuasivita'
delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo
conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga
natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti
sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonche'
dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da
disciplinare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla
sua attuazione con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183
(Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, nonche' il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell' atmosfera) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2017, n. 293.
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea. - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale, e, in particolare, la Parte Quinta,
relativa alla tutela dell'aria ed alla riduzione delle
emissioni in atmosfera) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
2010, n. 216, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59 (Regolamento sulla disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione
di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma
dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio
2013, n. 124, S.O.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata. - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 268 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 268 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione
dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa
di una o di piu' sostanze in quantita' e con
caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo
per la salute umana o per la qualita' dell'ambiente oppure
tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi
legittimi dell'ambiente;
b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza
solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che
possa causare inquinamento atmosferico e, per le attivita'
di cui all'art. 275, qualsiasi scarico, diretto o
indiretto, di COV nell'ambiente;
c) emissione convogliata: emissione di un effluente
gassoso effettuata attraverso uno o piu' appositi punti;
d) emissione diffusa: emissione diversa da quella
ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui
all'art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV
contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei
prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute
nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del
presente decreto;
e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione
diffusa che deve essere convogliata sulla base delle
migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o
di zone che richiedono una particolare tutela;
f) emissioni totali: la somma delle emissioni
diffuse e delle emissioni convogliate;
f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o
diffuse aventi effetti di natura odorigena;
g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente
emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata
volumetrica e' espressa in metri cubi all'ora riportate in
condizioni normali (Nm³/ora), previa detrazione del tenore
di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto;
h) stabilimento: il complesso unitario e stabile,
che si configura come un complessivo ciclo produttivo,
sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in
cui sono presenti uno o piu' impianti o sono effettuate una
o piu' attivita' che producono emissioni attraverso, per
esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali,
deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento
anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una
o piu' attivita';
i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento
che, alla data del 1°(gradi) luglio 1988, era in esercizio
o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi
della normativa previgente, e che e' stato autorizzato ai
sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno
stabilimento che e' stato autorizzato ai sensi dell'art. 6
o dell'art. 11 o dell'art. 15, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, purche' in funzione o messo in funzione entro il 29
aprile 2008;
i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non
ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o
l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a
svolgere in modo autonomo una specifica attivita', anche
nell'ambito di un ciclo piu' ampio;
m) modifica dello stabilimento: installazione di un
impianto o avvio di una attivita' presso uno stabilimento o
modifica di un impianto o di una attivita' presso uno
stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto
indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui
all'art. 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui
all'art. 269, comma 3, o nella domanda di adesione
all'autorizzazione generale di cui all'art. 272, o
nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei
documenti previsti dall'art. 12 di tale decreto; ricadono
nella definizione anche le modifiche relative alle
modalita' di esercizio o ai combustibili utilizzati;
m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta
un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o
che altera le condizioni di convogliabilita' tecnica delle
stesse e che possa produrre effetti negativi e
significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui
all'art. 273 si applica la definizione prevista dall'art.
5, comma 1, lettera l-bis); per le attivita' di cui
all'art. 275 si applicano le definizioni previste ai commi
21 e 22 di tale articolo. Le regioni e le province autonome
possono, nel rispetto della presente definizione, definire
ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche
sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le
quali non vi e' l'obbligo di comunicazione di cui all'art.
269, comma 8;
n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha
potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio
dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente
decreto; per gli impianti di cui all'art. 273 e per le
attivita' di cui all'art. 275 si applica la definizione
prevista all'art. 5, comma 1, lettera r-bis);
o) autorita' competente: la regione o la provincia
autonoma o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale quale autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli
altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli
stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale e per gli adempimenti a questa connessi,
l'autorita' competente e' quella che rilascia tale
autorizzazione;
p) autorita' competente per il controllo: l'autorita' a
cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire
in via ordinaria i controlli circa il rispetto
dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente
titolo, ferme restando le competenze degli organi di
polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione alle emissioni tale autorita' coincide,
salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella
di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad
autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a
questa connessi, l'autorita' competente per il controllo e'
quella prevista dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione;
q) valore limite di emissione: il fattore di
emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di
massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono
essere superati. I valori di limite di emissione espressi
come concentrazione sono stabiliti con riferimento al
funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio
piu' gravose e, salvo diversamente disposto dal presente
titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come
media oraria;
r) fattore di emissione: rapporto tra massa di
sostanza inquinante emessa e unita' di misura specifica di
prodotto o di servizio;
s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli
impianti di combustione i valori di emissione espressi come
concentrazione (mg/Nm³) sono calcolati considerando, se non
diversamente stabilito dalla parte quinta del presente
decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento
del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i
combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume
per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per
le turbine a gas;
t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza
inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata
nel processo produttivo, moltiplicato per cento;
u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante
emessa per unita' di tempo;
v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di
massa, per singolo inquinante o per singola classe di
inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di
abbattimento, e nelle condizioni di esercizio piu' gravose
dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i
valori limite di emissione;
z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K
ed una pressione di 101,3 kPa;
aa) migliori tecniche disponibili: la piu'
efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attivita' e
relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica
di determinate tecniche ad evitare ovvero, se cio' risulti
impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende
per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura degli impianti e delle attivita';
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una
scala che ne consenta l'applicazione in condizioni
economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del
pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal
fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito
nazionale, purche' il gestore possa avervi accesso a
condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso.
Per gli impianti di cui all'art. 273 e per le attivita'
di cui all'art. 275 si applica la definizione prevista
all'art. 5, comma 1, lettera l-ter);
aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore,
durante il quale un grande impianto di combustione o un
medio impianto di combustione e', in tutto o in parte, in
esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i
periodi di avviamento e di arresto;
bb) periodo di avviamento: salva diversa
disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a
seguito dell'erogazione di energia, combustibili o
materiali, e' portato da una condizione nella quale non
esercita l'attivita' a cui e' destinato, o la esercita in
situazione di carico di processo inferiore al minimo
tecnico, ad una condizione nella quale tale attivita' e'
esercitata in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito
dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili
o materiali, non dovuta ad un guasto, e' portato da una
condizione nella quale esercita l'attivita' a cui e'
destinato in situazione di carico di processo pari o
superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale
tale funzione e' esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non e' esercitata;
dd) carico di processo: il livello percentuale di
produzione rispetto alla potenzialita' nominale
dell'impianto;
ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo
compatibile con l'esercizio dell'attivita' cui l'impianto
e' destinato;
ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di
utilizzare il calore cosi' prodotto;
gg) grande impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a
50MW. Un grande impianto di combustione e' classificato
come:
1) anteriore al 2013: il grande impianto di
combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7
gennaio 2013 o per cui e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione entro tale data, a condizione
che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;
2) anteriore al 2002: il grande impianto di
combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27
novembre 2002 o per cui e' stata presentata una domanda
completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione
che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;
3) nuovo: il grande impianto di combustione che
non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);
gg-bis) medio impianto di combustione: impianto di
combustione di potenza termica nominale pari o superiore a
1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a
gas alimentato con i combustibili previsti all'allegato X
alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste
all'allegato II alla parte quinta. Un medio impianto di
combustione e' classificato come:
1) esistente: il medio impianto di combustione
messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto
della normativa all'epoca vigente o previsto in una
autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica
ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che
il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19
dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro
il 20 dicembre 2018;
2) nuovo: il medio impianto di combustione che
non rientra nella definizione di cui al punto 1);
gg-ter) motore: un motore a gas, diesel o a doppia
alimentazione;
gg-quater) motore a gas: un motore a combustione
interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza
l'accensione comandata per bruciare il combustibile;
gg-quinquies) motore diesel: un motore a
combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e
che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il
combustibile;
gg-sexies) motore a doppia alimentazione: un motore a
combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e
che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia
combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia
combustibili gassosi;
gg-septies) turbina a gas: qualsiasi macchina
rotante che trasforma energia termica in meccanica,
costituita principalmente da un compressore, un dispositivo
termico in cui il combustibile e' ossidato per riscaldare
il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a
gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le
turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di
bruciatore supplementare;
hh) potenza termica nominale dell'impianto di
combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile utilizzato e della portata massima di
combustibile bruciato al singolo impianto di combustione,
cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt
termici o suoi multipli;
ii) composto organico: qualsiasi composto
contenente almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli
elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo,
fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di
carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi
composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di
vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una
volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, e'
considerata come COV la frazione di creosoto che alla
temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore
superiore a 0,01 kPa;
mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo
o in combinazione con altri agenti, senza subire
trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie
prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia
per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo
di dispersione, correttore di viscosita', correttore di
tensione superficiale, plastificante o conservante;
nn) capacita' nominale: la massa giornaliera
massima di solventi organici utilizzati per le attivita' di
cui all'art. 275, svolte in condizioni di normale
funzionamento ed in funzione della potenzialita' di
prodotto per cui le attivita' sono progettate;
oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di
solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le
attivita' di cui all'art. 275 per anno civile ovvero per
qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi
COV recuperato per riutilizzo;
pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo
di solventi calcolato sulla base della capacita' nominale
riferita, se non diversamente stabilito
dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in
caso di attivita' effettuate su tutto l'arco della
settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre
attivita';
qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di
solventi organici prodotti da una attivita' e
successivamente recuperati per qualsiasi finalita' tecnica
o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
rr) soglia di consumo: il consumo di solvente
espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II
dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto,
per le attivita' ivi previste;
rr-bis) raffinerie: stabilimenti in cui si effettua
la raffinazione di oli minerali o gas;
ss) ;
tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il
carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore
da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione
dell'art. 277 si considerano esistenti gli impianti di
distribuzione di benzina gia' costruiti o la cui
costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi
della vigente normativa prima del 1°(gradi) gennaio 2012 e
si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di
benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono
autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1°(gradi)
gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli
impianti distribuzione che, a decorrere dal 1°(gradi)
gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione
completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento
dei serbatoi e delle relative tubazioni;
tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti
di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea
pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante
dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere
collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;
tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:
1) ai fini dell'art. 276, l'attrezzatura per il
recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di
caricamento presso i terminali;
2) ai fini dell'art. 277, l'attrezzatura per il
recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del
carburante del veicolo durante il rifornimento presso un
impianto di distribuzione;
tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema
di recupero dei vapori di benzina che prevede il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione o il
riconvogliamento degli stessi al distributore per la
reimmissione in commercio;
tt-quinquies) flusso: quantita' totale annua di
benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacita'
in un impianto di distribuzione;
uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o
senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali:
NC 2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151
- 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o
superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale
carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di
petrolio liquefatto (GPL);
uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che
evaporano dalla benzina;
vv) terminale: ogni struttura adibita al
caricamento e allo scaricamento di benzina in/da
veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi
compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della
struttura;
zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso
adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini
dell'applicazione dell'art. 277 si fa riferimento ai
serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso
gli impianti di distribuzione;
aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un
terminale ove la benzina puo' essere caricata in cisterne
mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna
comprendono una o piu' torri di caricamento;
bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un
terminale mediante la quale la benzina puo' essere, in un
dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito
temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto
fisso presso un terminale prima del trasferimento e del
successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento
dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello
stesso terminale non e' considerato deposito temporaneo di
vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;
ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacita'
superiore ad 1 m³, trasportata su strada, per ferrovia o
per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da
un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto
di distribuzione di carburanti;
eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto
su strada della benzina che comprenda una o piu' cisterne
montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o
una o piu' cisterne rimuovibili;
eee-bis) combustibile: qualsiasi materia solida,
liquida o gassosa, di cui l'allegato X alla Parte Quinta
preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante
combustione, esclusi i rifiuti;
eee-ter) combustibile di raffineria: materiale
combustibile solido, liquido o gassoso risultante dalle
fasi di distillazione e conversione della raffinazione del
petrolio greggio, inclusi gas di raffineria, gas di
sintesi, oli di raffineria e coke di petrolio;
eee-quater) olio combustibile pesante: qualsiasi
combustibile liquido derivato dal petrolio di cui al codice
NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, o
2710 20 39 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio, diverso dal gasolio, che, per i suoi limiti di
distillazione, rientra nella categoria degli oli pesanti
destinati a essere usati come combustibile e di cui meno
del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250° C
secondo il metodo ASTM D86. anche se la percentuale del
distillato a 250° C non puo' essere determinata secondo il
predetto metodo;
eee-quinquies) gasolio: qualsiasi combustibile
liquido derivato dal petrolio di cui ai codici NC 2710 19
25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710
20 19 o qualsiasi combustibile liquido derivato dal
petrolio di cui meno del 65% in volume, comprese le
perdite, distilla a 250° C e di cui almeno l'85% in volume,
comprese le perdite, distilla a 350° C secondo il metodo
ASTM D86;
eee-sexies) gas naturale: il metano presente in
natura, contenente non piu' del 20% in volume di inerti e
altri costituenti;
eee-septies) polveri: particelle, di qualsiasi forma,
struttura o densita', disperse in fase gassosa alle
condizioni del punto di campionamento, che, in determinate
condizioni, possono essere raccolte mediante filtrazione
dopo il prelievo di campioni rappresentativi del gas da
analizzare e che, in determinate condizioni, restano a
monte del filtro e sul filtro dopo l'essiccazione;
eee-octies) ossidi di azoto (NOx): il monossido di
azoto (NO) ed il biossido di azoto espressi come biossido
di azoto (NO2);
eee-nonies) rifiuto: rifiuto come definito all'art.
183, comma 1, lett. a).».
- Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per gli stabilimenti). - 1. Fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente
articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli
stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta
una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente
decreto. L'autorizzazione e' rilasciata con riferimento
allo stabilimento. I singoli impianti e le singole
attivita' presenti nello stabilimento non sono oggetto di
distinte autorizzazioni.
1-bis. In caso di stabilimenti soggetti ad
autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo
delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure
previste dal decreto di attuazione dell'art. 23, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. Le
disposizioni dei commi 3, 7 e 8 continuano ad applicarsi
nei casi in cui il decreto di attuazione dell'art. 23,
comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, rinvia alle norme di settore, nonche' in relazione
alla partecipazione del Comune al procedimento. Sono fatti
salvi gli ulteriori termini previsti all'art. 273-bis,
comma 13.
2. Il gestore che intende installare uno stabilimento
nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro
presenta all'autorita' competente una domanda di
autorizzazione, accompagnata:
a) dal progetto dello stabilimento in cui sono
descritti gli impianti e le attivita', le tecniche adottate
per limitare le emissioni e la quantita' e la qualita' di
tali emissioni, le modalita' di esercizio, la quota dei
punti di emissione individuata in modo da garantire
l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che
caratterizzano l'esercizio e la quantita', il tipo e le
caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si
prevede l'utilizzo, nonche', per gli impianti soggetti a
tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i
parametri di impianto che lo caratterizzano;
b) da una relazione tecnica che descrive il
complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli
impianti e le attivita' ed indica il periodo previsto
intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime
degli impianti.
2-bis. Nella domanda di autorizzazione relativa a
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di
combustione devono essere indicati, oltre quanto previsto
al comma 2, anche i dati previsti all'allegato I, parte
IV-bis, alla parte quinta.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione
all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita'
competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso
della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un
contestuale esame degli interessi coinvolti in altri
procedimenti amministrativi e, in particolare, nei
procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per
l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorita' competente,
previa informazione al comune interessato il quale puo'
esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un
autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di
autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda
devono essere trasmesse all'autorita' competente entro
trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorita'
competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi
giorni o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla
ricezione della domanda stessa, il gestore puo', entro i
successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorita'
competente.
4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli
articoli 270 e 271:
a) per le emissioni che risultano tecnicamente
convogliagli, le modalita' di captazione e di
convogliamento;
b) per le emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, i valori limite di emissione,
le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i
criteri per la valutazione della conformita' dei valori
misurati ai valori limite e la periodicita' del
monitoraggio di competenza del gestore, la quota dei punti
di emissione individuata tenuto conto delle relative
condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli
impianti soggetti a tale condizione e le portate di
progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite
solo nella misura inevitabile dal punto di vista
tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente
indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di
emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli. I
valori limite di emissione sono identificati solo per
sostanze e parametri valutati pertinenti in relazione al
ciclo produttivo e sono riportati nell'autorizzazione
unitamente al metodo di monitoraggio di cui all'art. 271,
comma 18;
c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni,
anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il
contenimento delle fonti su cui l'autorita' competente
valuti necessario intervenire.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4,
l'autorizzazione puo' stabilire, per ciascun inquinante,
valori limite di emissione espressi come flussi di massa
annuali riferiti al complesso delle emissioni,
eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e
delle attivita' di uno stabilimento.
6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve
intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime
dell'impianto. La messa in esercizio, fermo restando quanto
previsto all'art. 272, comma 3, deve essere comunicata
all'autorita' competente con un anticipo di almeno quindici
giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui
devono essere trasmessi all'autorita' competente i
risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in
un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio
dell'impianto, decorrente dalla messa a regime, e la durata
di tale periodo, nonche' il numero dei campionamenti da
realizzare. L'autorita' competente per il controllo
effettua il primo accertamento circa il rispetto
dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a
regime di uno o piu' impianti o dall'avvio di una o piu'
attivita' dello stabilimento autorizzato.
7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di
rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della
scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla
domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi
del presente articolo, l'esercizio dell'impianto puo'
continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in
caso di mancata pronuncia in termini del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a
cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3.
L'autorita' competente puo' imporre il rinnovo
dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo
delle autorizzazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini
previsti dall'art. 281, comma 1, se una modifica delle
prescrizioni autorizzative risulti necessaria al rispetto
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta
il decorso di un periodo di quindici anni.
8. Il gestore che intende effettuare una modifica
dello stabilimento ne da' comunicazione all'autorita'
competente o, se la modifica e' sostanziale, presenta, ai
sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.
Se la modifica per cui e' stata data comunicazione e'
sostanziale, l'autorita' competente ordina al gestore di
presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del
presente articolo. Se la modifica e' sostanziale
l'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione dello
stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e
alle attivita' interessati dalla modifica o, a seguito di
eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza
in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o
delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la
modifica non e' sostanziale, l'autorita' competente
provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in
atto. Se l'autorita' competente non si esprime entro
sessanta giorni, il gestore puo' procedere all'esecuzione
della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il
potere dell'autorita' competente di provvedere
successivamente. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.
275, comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a
differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo
periodo di quindici anni. Alla variazione del gestore si
applica la procedura di cui al comma 11-bis.
9. L'autorita' competente per il controllo e'
autorizzata ad effettuare presso gli stabilimenti tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto
dell'autorizzazione. Il gestore fornisce a tale autorita'
la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti
mediante attivita' di campionamento e analisi e raccolta di
dati e informazioni, funzionali all'accertamento del
rispetto delle disposizioni della parte quinta del presente
decreto. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in
condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme
tecniche di settore, ai punti di prelievo e di
campionamento.
10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli
impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas
liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare
apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a
rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente
disposte, per le medesime finalita', con apposito
provvedimento dall'autorita' competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo
ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento
nuovo.
11-bis. La variazione del gestore dello stabilimento
e' comunicata dal nuovo gestore all'autorita' competente
entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista
efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la
produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto
dalla suddetta data. La presente procedura non si applica
se, congiuntamente alla variazione del gestore, e'
effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
11-ter. In caso di trasferimento di una parte di uno
stabilimento il gestore cessionario richiede il rilascio
dell'autorizzazione per la parte trasferita.
L'autorizzazione applica la classificazione di cui all'art.
268, comma 1, lettere i), i-bis), i-ter), corrispondente a
quella dello stabilimento oggetto di parziale
trasferimento. L'autorita' competente procede altresi'
all'aggiornamento dell'autorizzazione della parte di
stabilimento che rimane sotto la gestione del gestore
cedente, sulla base di una apposita comunicazione di
modifica non sostanziale da parte di quest'ultimo.
11-quater. Le spese per rilievi, accertamenti,
verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria
relativa alle autorizzazioni di cui al presente articolo
sono a carico del richiedente, sulla base di appositi
tariffari adottati dall'autorita' competente.
12. - 16.».
- Il testo dell'art. 270 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 270 (Individuazione degli impianti e
convogliamento delle emissioni). - 1. In sede di
autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 272,
l'autorita' competente verifica se le emissioni diffuse di
ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono tecnicamente
convogliabili sulla base delle migliori tecniche
disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni
dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto e,
in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.
2. In presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale, l'autorita' competente dispone la captazione ed
il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del
comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il
requisito della disponibilita' di cui all'art. 268, comma
1, lettera aa), numero 2).
3. -
4. Se piu' impianti con caratteristiche tecniche e
costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche
chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso
stabilimento sono destinati a specifiche attivita' tra loro
identiche, l'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' considerare gli
stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento
ad un solo punto di emissione. L'autorita' competente deve,
in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione dei valori limite di
emissione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 282, comma
2.
5. In caso di emissioni convogliate o di cui e' stato
disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un
solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei
commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre
disposizioni del presente titolo, i valori limite di
emissione si applicano a ciascun punto di emissione.
6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per
ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5,
l'autorita' competente puo' consentire un impianto avente
piu' punti di emissione. In tal caso, i valori limite di
emissione espressi come flusso di massa, fattore di
emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle
emissioni dell'impianto e quelli espressi come
concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli
punti. L'autorizzazione puo' prevedere che i valori limite
di emissione si riferiscano alla media ponderata delle
emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla
stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee,
provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto;
in tal caso, il flusso di massa complessivo dell'impianto
non puo' essere superiore a quello che si avrebbe se i
valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti
di emissione.
7. Ove opportuno, l'autorita' competente, tenuto
conto delle condizioni tecniche ed economiche, puo'
consentire il convogliamento delle emissioni di piu'
impianti in uno o piu' punti di emissione comuni, purche'
le emissioni di tutti gli impianti presentino
caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a
ciascun punto di emissione comune si applica il piu'
restrittivo dei valori limite di emissione espressi come
concentrazione previsti per i singoli impianti e, se del
caso, si prevede un tenore di ossigeno di riferimento
coerente con i flussi inviati a tale punto.
L'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni volte a
limitare la diluizione delle emissioni ai sensi dell'art.
269, comma 4, lettera b).
8. L'adeguamento alle disposizioni del comma 5 o, ove
cio' non sia tecnicamente possibile, alle disposizioni dei
commi 6 e 7 e' realizzato entro i tre anni successivi al
primo rinnovo o all'ottenimento dell'autorizzazione ai
sensi dell'art. 281 o dell'art. 272, comma 3, ovvero nel
piu' breve termine stabilito dall'autorizzazione. Ai fini
dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorita'
competente tiene anche conto della documentazione elaborata
dalla commissione di cui all'art. 281, comma 9.
8-bis. Il presente articolo si applica anche ai
grandi impianti di combustione ed ai medi impianti di
combustione, ferme restando le specifiche disposizioni in
materia di aggregazione degli impianti previste all'art.
273, commi 9 e 10, e all'art. 273-bis, commi 8 e 9.».
- Il testo dell'art. 271 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - 1. Il presente articolo
disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da
applicare agli impianti ed alle attivita' degli
stabilimenti.
2.
3. La normativa delle regioni e delle province
autonome in materia di valori limite e di prescrizioni per
le emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
4. I piani e i programmi di qualita' dell'aria
previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
possono stabilire appositi valori limite di emissione e
prescrizioni piu' restrittivi di quelli contenuti negli
allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente
decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di
esercizio, purche' cio' sia necessario al perseguimento ed
al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria.
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. A tal fine possono essere
altresi' considerati, in relazione agli stabilimenti
previsti dal presente titolo, i BAT-AEL e le tecniche
previste nelle conclusioni sulle BAT pertinenti per
tipologia di impianti e attivita', anche se riferiti ad
installazioni di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda.
Si devono altresi' valutare il complesso di tutte le
emissioni degli impianti e delle attivita' presenti, le
emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita'
dell'aria nella zona interessata. I valori limite di
emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale
istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli
previsti dagli allegati I, II, III e V alla parte quinta
del presente decreto e di quelli applicati per effetto
delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli
stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di
biocarburanti, i criteri per la fissazione dei valori
limite di emissione sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro della salute.
5-ter.
6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di
emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori
limite con riferimento a quelli previsti per sostanze
simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi
sulla salute e sull'ambiente.
7. L'autorizzazione degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 e nuovi puo' sempre stabilire, per
effetto dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori
limite e prescrizioni piu' severi di quelli contenuti negli
allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente
decreto, nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4.
7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come
cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene
(H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita' e
cumulabilita' particolarmente elevata devono essere
limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle
classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE)
n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non
appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli
produttivi da cui originano emissioni delle sostanze
stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di
rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli
stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze
previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli
produttivi da cui originano le emissioni inviano
all'autorita' competente una relazione con la quale si
analizza la disponibilita' di alternative, se ne
considerano i rischi e si esamina la fattibilita' tecnica
ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
Sulla base della relazione di cui al precedente periodo,
l'autorita' competente puo' richiedere la presentazione di
una domanda di aggiornamento o di rinnovo
dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di
installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate
nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono
nel presente comma a seguito di una modifica della
classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore
presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di
autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del
presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione
di cui al terzo periodo.
8. - 10.
11. I valori limite di emissione e il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al
volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni
normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente
indicato nell'allegato I alla parte quinta del presente
decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.
12. Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I
alla parte quinta del presente decreto, il tenore
volumetrico dell'ossigeno di riferimento e' quello
derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore
volumetrico di ossigeno e' diverso da quello di
riferimento, le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

13. I valori limite di emissione si riferiscono alla
quantita' di emissione diluita nella misura che risulta
inevitabile dal punto di vista tecnologico e
dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione
dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere
corrette mediante la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte
quinta del presente decreto, i valori limite di emissione
si applicano ai periodi di normale funzionamento
dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto e'
in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di
arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti tali da non permettere il rispetto dei valori
stessi. L'autorizzazione puo' stabilire specifiche
prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e
per l'eventualita' di tali anomalie o guasti ed individuare
gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano
i valori limite di emissione. In caso di emissione di
sostanze di cui all'art. 272, comma 4, l'autorizzazione,
ove tecnicamente possibile, deve stabilire prescrizioni
volte a consentire la stima delle quantita' di tali
sostanze emesse durante i periodi in cui si verificano
anomalie o guasti o durante gli altri periodi transitori e
fissare appositi valori limite di emissione, riferiti a
tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. Se si
verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il
rispetto di valori limite di emissione, l'autorita'
competente deve essere informata entro le otto ore
successive e puo' disporre la riduzione o la cessazione
delle attivita' o altre prescrizioni, fermo restando
l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale
dell'impianto nel piu' breve tempo possibile. Si applica,
in tali casi, la procedura prevista al comma 20-ter. Il
gestore e' comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni
opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le
fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la
durata di tali fasi sia la minore possibile. Sono fatte
salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta
del presente decreto per specifiche tipologie di impianti.
Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di
arresto i periodi di oscillazione che si verificano
regolarmente nello svolgimento della funzione
dell'impianto.
15. Il presente articolo si applica anche ai grandi
impianti di combustione di cui all'art. 273, ai medi
impianti di combustione di cui all'art. 273-bis ed agli
impianti e alle attivita' di cui all'art. 275.
16.
17. L'allegato VI alla parte quinta stabilisce i
criteri per i controlli da parte dell'autorita' e per il
monitoraggio delle emissioni da parte del gestore. In sede
di rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni
previste dal presente titolo l'autorita' competente
individua i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del
gestore sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o,
ove queste non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche
queste ultime non siano disponibili, sulla base delle
pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti. I
controlli, da parte dell'autorita' o degli organi di cui
all'art. 268, comma 1, lettera p), e l'accertamento del
superamento dei valori limite di emissione sono effettuati
sulla base dei metodi specificamente indicati
nell'autorizzazione per il monitoraggio di competenza del
gestore o, se l'autorizzazione non indica specificamente i
metodi, sulla base di uno tra i metodi sopra elencati,
oppure attraverso un sistema di monitoraggio in continuo
delle emissioni conforme all'allegato VI alla Parte Quinta
che rispetta le procedure di garanzia di qualita' delle
norma UNI EN 14181, qualora la relativa installazione sia
prevista dalla normativa nazionale o regionale o qualora
l'autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'.
18. L'autorizzazione stabilisce, per il monitoraggio
delle emissioni di competenza del gestore, l'esecuzione di
misure periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo
di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo. Il
gestore effettua il monitoraggio di propria competenza
sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio
indicati nell'autorizzazione e mette i risultati a
disposizione dell'autorita' competente per il controllo nei
modi previsti dall'Allegato VI alla parte quinta del
presente decreto e dall'autorizzazione; in caso di ricorso
a metodi o a sistemi di monitoraggio diversi o non conformi
alle prescrizioni dell'autorizzazione, i risultati della
relativa applicazione non sono validi ai sensi ed agli
effetti del presente titolo e si applica la pena prevista
dall'art. 279, comma 2-bis.
19.
20. Si verifica un superamento dei valori limite di
emissione, ai fini del reato di cui all'art. 279, comma 2,
soltanto se i controlli effettuati dall'autorita' o dagli
organi di cui all'art. 268, comma 1, lettera p), accertano
una difformita' tra i valori misurati e i valori limite
prescritti, sulla base di metodi di campionamento e di
analisi o di sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni conformi ai requisiti previsti al comma 17. Le
difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del
gestore devono essere da costui specificamente comunicate
all'autorita' competente e all'autorita' competente per il
controllo entro 24 ore dall'accertamento. L'autorizzazione
stabilisce i casi in cui devono essere comunicate anche le
difformita' relative ai singoli valori che concorrono alla
valutazione dei valori limite su base media o percentuale.
20-bis. Se si accerta, nel corso dei controlli
effettuati dall'autorita' o dagli organi di cui all'art.
268, comma 1, lettera p), la non conformita' dei valori
misurati ai valori limite prescritti, l'autorita'
competente impartisce al gestore, con ordinanza,
prescrizioni dirette al ripristino della conformita' nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni
non possano essere imposte sulla base di altre procedure
previste dalla vigente normativa. La cessazione
dell'esercizio dell'impianto deve essere sempre disposta se
la non conformita' puo' determinare un pericolo per la
salute umana o un significativo peggioramento della
qualita' dell'aria a livello locale.
20-ter. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di
propria competenza, accerti la non conformita' dei valori
misurati ai valori limite prescritti deve procedere al
ripristino della conformita' nel piu' breve tempo
possibile. In tali casi, l'autorita' competente impartisce
al gestore prescrizioni dirette al ripristino della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e
stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino
al ripristino. La continuazione dell'esercizio non e' in
tutti i casi concessa se la non conformita' dei valori
misurati ai valori limite prescritti puo' determinare un
pericolo per la salute umana o un significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale.
Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione
entro il termine fissato si applica, per tale
inadempimento, la sanzione prevista all'art. 279, comma
2.».
- Il testo dell'art. 272 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1. Non
sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
impianti e attivita' elencati nella parte I dell'allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si
riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle
normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili
soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
e 6, dell'allegato X alla parte quinta del presente
decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori
limite appositamente previsti per l'uso di tali
combustibili nella parte II, dell'allegato I alla parte
quinta del presente decreto. Se in uno stabilimento sono
presenti sia impianti o attivita' inclusi nell'elenco della
parte I dell'allegato IV alla parte quinta del presente
decreto, sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco,
l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo
quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i
dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di
autorizzazione dell'art. 269 salva la possibilita' di
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i
gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da
questa delegata, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero,
in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di
ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto
possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
cui all'art. 281, comma 5, anche su indicazione delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni
rappresentative di categorie produttive.
1-bis. Per gli impianti previsti dal comma 1, ove
soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi
del medesimo comma, la legislazione regionale di cui
all'art. 271, comma 3, individua i metodi di campionamento
e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli e
puo' imporre obblighi di monitoraggio di competenza del
gestore. Per gli impianti di combustione previsti dal comma
1, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai
sensi del medesimo comma, l'autorita' competente per il
controllo puo' decidere di non effettuare o di limitare i
controlli sulle emissioni se il gestore dispone di una
dichiarazione di conformita' dell'impianto rilasciata dal
costruttore che attesta la conformita' delle emissioni ai
valori limite e se, sulla base di un controllo documentale,
risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni
tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste
dalla dichiarazione. La decisione dell'autorita' competente
per il controllo e' ammessa solo se la dichiarazione
riporta le istruzioni tecniche per l'esercizio e la
manutenzione dell'impianto e le altre informazioni
necessarie a rispettare i valori limite, quali le
configurazioni impiantistiche e le modalita' di gestione
idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche
del combustibile ed i sistemi di regolazione.
2. L'autorita' competente puo' adottare
autorizzazioni di carattere generale riferite a
stabilimenti oppure a categorie di impianti e attivita',
nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di
adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la
periodicita' dei controlli. Puo' inoltre stabilire apposite
prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le
condizioni in cui il gestore e' tenuto a captare e
convogliare le emissioni ai sensi dell'art. 270. Al di
fuori di tali casi e condizioni l'art. 270 non si applica
agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione
generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni
sono stabiliti in conformita' all'art. 271, commi da 5 a 7.
L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della
domanda di adesione e puo' prevedere appositi modelli
semplificati di domanda, nei quali le quantita' e le
qualita' delle emissioni sono deducibili dalle quantita' di
materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni
generali sono adottate con priorita' per gli stabilimenti
in cui sono presenti le tipologie di impianti e di
attivita' elencate alla parte II dell'allegato IV alla
parte quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione
e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella
parte II dell'allegato IV alla parte quinta si deve
considerare l'insieme degli impianti e delle attivita' che,
nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. I gestori degli stabilimenti per cui e' stata
adottata una autorizzazione generale possono comunque
presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.
269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti
anche impianti e attivita' non previsti in autorizzazioni
generali e' soggetta alle autorizzazioni di cui all'art.
269. L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti
impianti e attivita' previsti in piu' autorizzazioni
generali e' ammessa previa contestuale procedura di
adesione alle stesse. In stabilimenti dotati di
autorizzazioni generali e' ammessa, previa procedura di
adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di
attivita' previsti in altre autorizzazioni generali. In
caso di convogliamento delle emissioni prodotte da impianti
previsti da diverse autorizzazioni generali in punti di
emissione comuni, si applicano i valori limite piu' severi
prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza
interessata. In stabilimenti dotati di un'autorizzazione
prevista all'art. 269, e' ammessa, previa procedura di
adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di
attivita' previsti nelle autorizzazioni generali, purche'
la normativa regionale o le autorizzazioni generali
stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il
numero massimo o l'entita' delle modifiche effettuabili
mediante tale procedura per singolo stabilimento;
l'autorita' competente provvede ad aggiornare
l'autorizzazione prevista all'art. 269 sulla base
dell'avvenuta adesione.
3. Ai fini previsti dal comma 2, almeno
quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore
invia all'autorita' competente una domanda di adesione
all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi
prescritti. La domanda di adesione individua specificamente
gli impianti e le attivita' a cui fare riferimento
nell'ambito delle autorizzazioni generali vigenti.
L'autorita' che riceve la domanda puo', con proprio
provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano
rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione
generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o
dalla legislazione regionale di cui all'art. 271, commi 3 e
4, o in presenza di particolari situazioni di rischio
sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela
ambientale. Alla domanda di adesione puo' essere allegata
la comunicazione relativa alla messa in esercizio prevista
all'art. 269, comma 6, che puo' avvenire dopo un periodo di
quarantacinque giorni dalla domanda stessa. La procedura si
applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare
una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di
sottoporre lo stabilimento alle autorizzazioni previste
all'art. 269 in caso di modifiche relative
all'installazione di impianti o all'avvio di attivita' non
previsti nelle autorizzazioni generali. L'autorizzazione
generale si applica a chi vi ha aderito, anche se
sostituita da successive autorizzazioni generali, per un
periodo pari ai quindici anni successivi all'adesione. Non
hanno effetto su tale termine le domande di adesione
relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno
quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo
il gestore presenta una domanda di adesione
all'autorizzazione generale vigente, corredata dai
documenti ivi prescritti. L'autorita' competente procede,
almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni
generali adottate ai sensi del presente articolo. Le
procedure e le tempistiche previste dal presente articolo
si applicano in luogo di quelle previste dalle norme
generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative
e silenzio assenso.
3-bis. Le autorizzazioni di carattere generale
adottate per gli stabilimenti in cui sono presenti medi
impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e
attivita', devono disciplinare anche le voci previste
all'allegato I, parte IV-bis, alla parte quinta, escluse
quelle riportate alle lettere a), g) e h). Le relative
domande di adesione devono contenere tutti i dati previsti
all'allegato I, parte IV-bis, alla parte quinta.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano
nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da
cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con
indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F,
H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente
preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e delle miscele. Nel caso in cui, a seguito
di una modifica della classificazione di una sostanza, uno
o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni
generali siano soggetti al divieto previsto al presente
comma, il gestore deve presentare all'autorita' competente,
entro tre anni dalla modifica della classificazione, una
domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269. In caso
di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione.
4-bis.
5. Il presente titolo non si applica agli
stabilimenti destinati alla difesa nazionale, fatto salvo
quanto previsto al comma 5-bis, ed alle emissioni
provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente
adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di
lavoro in relazione alla temperatura, all'umidita' e ad
altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.
Sono in tutti i casi soggette al presente titolo le
emissioni provenienti da punti di emissione specificamente
destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli
ambienti di lavoro. Il presente titolo non si applica
inoltre a valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri
dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza,
salvo quelli che l'autorita' competente stabilisca di
disciplinare nell'autorizzazione. Sono comunque soggetti al
presente titolo gli impianti che, anche se messi in
funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza,
operano come parte integrante del ciclo produttivo dello
stabilimento. Agli impianti di distribuzione dei carburanti
si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni
degli articoli 276 e 277.
5-bis. Sono soggetti ad autorizzazione gli
stabilimenti destinati alla difesa nazionale in cui sono
ubicati medi impianti di combustione. L'autorizzazione
dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni
solo per tali impianti.».
- Il testo dell'art. 273-bis del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 273-bis (Medi impianti di combustione). - 1.
Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di
combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi
dell'art. 269 e, in caso di installazioni di cui alla parte
seconda, all'autorizzazione integrata ambientale. Gli
stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di
combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste
all'allegato II alla parte quinta sono autorizzati ai sensi
degli articoli 208 o 214.
2. Gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti
di combustione, anche insieme ad altri impianti o
attivita', possono essere oggetto di adesione alle
autorizzazioni di carattere generale adottate in
conformita' all'art. 272, comma 3-bis.
3. L'istruttoria autorizzativa prevista all'art. 271,
comma 5, e all'art. 272, comma 2, individua, per i medi
impianti di combustione, valori limite di emissione e
prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai
pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e
V alla parte quinta e dalle normative e dai piani regionali
di cui all'art. 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli
applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al
rinnovo.
4. Per i medi impianti di combustione ubicati in
installazioni di cui alla parte seconda i valori limite di
emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e
V alla parte quinta e delle normative e dei piani regionali
previsti all'art. 271, commi 3 e 4, sono presi in esame
nell'istruttoria dell'autorizzazione integrata ambientale
ai fini previsti all'art. 29-sexies, comma 4-ter.
5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di
impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5
MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di
combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di
emissione individuati attraverso l'istruttoria
autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date
devono essere rispettati i valori limite previsti dalle
vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di
combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati
all'allegato IV, parte I, alla parte quinta, gli eventuali
valori limite applicabili ai sensi dell'art. 272, comma 1.
6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del
presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di
un'autorizzazione prevista all'art. 269, in cui sono
ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta
una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date
previste al comma 5. L'adeguamento, anche su richiesta
dell'autorita' competente, puo' essere altresi' previsto
nelle ordinarie domande di rinnovo periodico
dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due
anni. L'autorita' competente aggiorna l'autorizzazione
dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi
impianti di combustione esistenti o la rinnova con
un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di
autorizzazioni che gia' prescrivono valori limite e
prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il
gestore comunica tale condizione all'autorita' competente
quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5.
Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al
primo periodo, l'autorita' competente puo' stabilire
appositi calendari e criteri temporali per la presentazione
delle domande e delle comunicazioni previste dal presente
comma.
7. Entro il termine previsto al comma 6 sono,
altresi', presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di
carattere generale adottate in conformita' all'art. 272,
comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi
impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti,
in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti,
che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai
sensi dell'art. 269 secondo la normativa vigente prima del
19 dicembre 2017;
c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli
articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono
presenti medi impianti di combustione alimentati con le
biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte
Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione
in caso di autorizzazioni che gia' prescrivono valori
limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma
5;
d) le domande di rinnovo e riesame delle
autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di
cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di
combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una
comunicazione in caso di autorizzazioni che gia'
prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli
previsti al comma 5.
8. Si considerano come un unico impianto, ai fini
della determinazione della potenza termica nominale in base
alla quale stabilire i valori limite di emissione, i medi
impianti di combustione che sono localizzati nello stesso
stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o
convogliabili, sulla base di una valutazione delle
condizioni tecniche svolta dalle autorita' competenti, ad
un solo punto di emissione. La valutazione relativa alla
convogliabilita' tiene conto dei criteri previsti all'art.
270. Tale unita' si qualifica come grande impianto di
combustione nei casi previsti all'art. 273, comma 9. Non
sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che
funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi
ultimi sono disattivati. Se le emissioni di piu' medi
impianti di combustione sono convogliate ad uno o piu'
punti di emissione comuni, il medio impianto di combustione
che risulta da tale aggregazione e' soggetto ai valori
limite che, in caso di mancato convogliamento, si
applicherebbero all'impianto piu' recente.
9. L'adeguamento alle disposizioni del comma 8, in
caso di medi impianti di combustione esistenti, e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione, nel rispetto delle date previste dal
comma 5.
10. Non costituiscono medi impianti di combustione:
a) impianti in cui i gas della combustione sono
utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o
qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
b) impianti di postcombustione, ossia qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
d) turbine a gas e motori a gas e diesel usati su
piattaforme off-shore;
e) impianti di combustione utilizzati per il
riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno
stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni
degli ambienti di lavoro;
f) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori
di cracking catalitico;
g) dispositivi di conversione del solfuro di
idrogeno in zolfo;
h) reattori utilizzati nell'industria chimica;
i) batterie di forni per il coke;
l) cowpers degli altiforni;
m) impianti di cremazione;
n) medi impianti di combustione alimentati da
combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri
combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie
di petrolio e gas;
o) caldaie di recupero nelle installazioni di
produzione della pasta di legno;
p) impianti di combustione disciplinati dalle norme
europee in materia di motori o combustione interna
destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali;
q) impianti di incenerimento o coincenerimento
previsti al titolo III-bis alla parte quarta;
q-bis) impianti di combustione aventi potenza
termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle
norme di aggregazione previste dall'art. 270 o dall'art.
272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo
convogliamento a punti di emissione comuni.
10-bis. Agli impianti previsti dal comma 10, lettera
q-bis, si applicano i valori limite di emissione
specificamente previsti dal presente decreto per gli
impianti aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW e
le norme sui controlli previste dall'art. 272, comma 1-bis.
11. E' tenuto, presso ciascuna autorita' competente,
con le forme da questa stabilite, un registro documentale
nel quale sono riportati i dati previsti all'allegato I,
parte IV-bis, alla parte quinta per i medi impianti di
combustione e per i medi impianti termici civili di cui
all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter, nonche' i dati relativi
alle modifiche di tali impianti. E' assicurato l'accesso
del pubblico alle informazioni contenute nel registro,
attraverso pubblicazione su siti internet, secondo le
disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195.
12. I dati previsti al comma 11 sono inseriti nel
registro documentale:
a) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali o
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214 di
stabilimenti o installazioni in cui sono presenti medi
impianti di combustione nuovi;
b) al rilascio dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 269 o delle autorizzazioni integrate ambientali
delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 o 214, comma
7, di stabilimenti o installazioni in cui sono presenti
medi impianti di combustione esistenti, in caso di rilascio
avvenuto a partire dal 19 dicembre 2017;
c) entro sessanta giorni dalla comunicazione
prevista al comma 6, ultimo periodo, e al comma 7, lettere
c) e d);
d) al perfezionamento della procedura di adesione
alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272, comma
3-bis;
e) entro sessanta giorni dalla comunicazione delle
modifiche non sostanziali di cui all'art. 269, comma 8,
relative a medi impianti di combustione, fatte salve le
eventuali integrazioni del registro ove l'autorita'
competente aggiorni l'autorizzazione dopo il termine;
f) all'atto dell'iscrizione dei medi impianti
termici civili di cui all'art. 284, commi 2-bis e 2-ter,
nel relativo registro autorizzativo.
13. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 o della domanda
di autorizzazione integrata ambientale di stabilimenti e di
installazioni in cui sono ubicati medi impianti di
combustione o della domanda di adesione alle autorizzazioni
generali di cui all'art. 272, comma 3-bis, o della
comunicazione di modifiche non sostanziali relative a medi
impianti di combustione, l'autorita' competente avvia il
procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale
avvio al richiedente.
14. Per gli impianti di combustione di potenza
termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas,
installati prima del 19 dicembre 2017, i pertinenti valori
di emissione in atmosfera previsti all'allegato I alla
parte quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio
2030. Fino a tale data devono essere rispettati gli
eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'art. 272,
comma 1.
15. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6
puo' esentare i medi impianti di combustione esistenti che
non sono in funzione per piu' di 500 ore operative
all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di
cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di
emissione previsti al comma 5. La domanda di autorizzazione
contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di
ore operative. Il primo periodo da considerare per il
calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi
quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo
di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo
a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore
presenta all'autorita' competente, ai fini del calcolo
della media mobile, la registrazione delle ore operative
utilizzate nell'anno precedente. Il numero massimo di ore
operative puo' essere elevato a 1.000 in caso di emergenza
dovuta alla necessita' di produrre energia elettrica nelle
isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a
seguito dell'interruzione di tale alimentazione.
16. L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono
ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in
funzione per piu' di 500 ore operative all'anno, calcolate
in media mobile su un periodo di tre anni, puo' esentare
tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori
limite previsti all'allegato I alla parte quinta. La
domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a
rispettare tale numero di ore operative. Il primo periodo
da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di
anno civile successiva al rilascio dell'autorizzazione ed
ai due anni civili seguenti. Entro il 1° marzo di ogni
anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di
rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta
all'autorita' competente, ai fini del calcolo della media
mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate
nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa di cui
all'art. 271, comma 5, individua valori limite non meno
restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente
prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri
degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni
caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm3.
17. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6
puo' differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai
valori limite di emissione previsti al comma 5 per i medi
impianti di combustione esistenti di potenza termica
superiore a 5 MW se almeno il 50% della produzione di
calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su
ciascun periodo di cinque anni, sia fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua
calda. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del
gestore a rispettare tale percentuale di fornitura. Il
primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai
cinque anni civili successivi quello di rilascio
dell'autorizzazione. Entro il 1° marzo di ogni anno, a
partire dal secondo anno civile successivo a quello di
rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta
all'autorita' competente, ai fini del calcolo della media
mobile, un documento in cui e' indicata la percentuale di
produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale
fornitura nell'anno precedente. L'istruttoria autorizzativa
di cui all'art. 271, comma 5, individua, per le emissioni
del periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed al 1°
gennaio 2030, valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati e, per le emissioni di ossidi
di zolfo, in ogni caso, un valore limite non superiore a
1.100 mg/Nm3.
18. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6
puo' differire al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai
valori limite di emissione degli ossidi di azoto previsti
al comma 5 per i medi impianti di combustione esistenti
costituiti da motori a gas o turbine a gas di potenza
termica superiore a 5 MW, se tali impianti sono utilizzati
per il funzionamento delle stazioni di compressione di gas
necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di un
sistema nazionale di trasporto del gas. Resta fermo, fino
alla data prevista di adeguamento, il rispetto dei valori
limite precedentemente autorizzati.
19. In caso di impossibilita' di rispettare i
pertinenti valori limite di emissione previsti per gli
ossidi di zolfo all'allegato I alla parte quinta per i medi
impianti nuovi ed esistenti a causa di un'interruzione
nella fornitura di combustibili a basso tenore di zolfo,
dovuta ad una situazione di grave penuria, l'autorita'
competente puo' disporre una deroga, non superiore a sei
mesi, all'applicazione di tali valori limite.
L'autorizzazione individua i valori limite da applicare in
tali periodi, assicurando che risultino non meno
restrittivi di quelli autorizzati prima del 19 dicembre
2017.
20. In caso di medi impianti nuovi ed esistenti,
alimentati esclusivamente a combustibili gassosi, che a
causa di un'improvvisa interruzione nella fornitura di gas
debbano eccezionalmente utilizzare altri combustibili e
dotarsi di un apposito sistema di abbattimento, l'autorita'
competente puo' disporre una deroga, non superiore a 10
giorni, salvo giustificate proroghe, all'applicazione dei
pertinenti valori limite di emissione previsti
dall'allegato I alla parte quinta. L'autorizzazione
individua i valori limite da applicare in tali periodi,
assicurando che risultino non meno restrittivi di quelli
autorizzati prima del 19 dicembre 2017.
21. Le deroghe previste ai commi 18 e 19 sono
comunicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla Commissione europea entro un
mese dalla concessione. L'autorita' competente, se diversa
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, comunica al Ministero tali deroghe entro cinque
giorni dalla concessione.
22. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 6
fissa al 1° gennaio 2030 l'obbligo di adeguarsi ai valori
limite di emissione previsti al comma 5 per i medi impianti
di combustione esistenti che fanno parte di un piccolo
sistema isolato o di un microsistema isolato di cui
all'art. 2, punto 26 e punto 27, della direttiva
2009/72/CE. L'istruttoria autorizzativa di cui all'art.
271, comma 5, individua, per le emissioni del periodo
compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 1°(gradi) gennaio
2030, valori limite non meno restrittivi di quelli
precedentemente autorizzati.».
- Il testo dell'art. 279 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 279 (Sanzioni). - 1. Fuori dai casi per cui
trova applicazione l'art. 6, comma 13, cui eventuali
sanzioni sono applicate ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, chi inizia a installare o esercisce uno
stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli
articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e'
punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o
dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa
pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una
modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista
dall'art. 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di
attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica
non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista
dall'art. 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile,
dal decreto di attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla
cui irrogazione provvede l'autorita' competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i
valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione,
dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del
presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla
normativa di cui all'art. 271 e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori
limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata
ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione.
2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola
le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli
allegati I, II, III o V alla parte quinta, dai piani e dai
programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede
l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono
contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che
disciplina tale autorizzazione.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un
impianto o inizia ad esercitare un'attivita' senza averne
dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi
dell'art. 269, comma 6, o ai sensi dell'art. 272, comma 1,
e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla
cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non
presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione
di cui all'art. 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei
termini, una delle comunicazioni previste all'art. 273-bis,
comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei
termini, la domanda prevista all'art. 273-bis, comma 6.
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art.
29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorita'
competente i dati relativi alle emissioni ai sensi
dell'art. 269, comma 6, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la
pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei
valori limite di emissione determina anche il superamento
dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non
adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento
anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena
dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a
milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'art.
276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione
delle prescrizioni dell'art. 277 si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro.
All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli
articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.
689, la regione o la diversa autorita' indicata dalla legge
regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e'
sempre disposta in caso di recidiva.».
- Il testo dell'art. 281 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. -
2.
3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo
entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine
stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo
stabilimento e' soggetto a tale autorizzazione la relativa
domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 o
dell'art. 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.
L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di
autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della
domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda, le
condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non
possono essere modificati fino all'ottenimento
dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione della
domanda entro il termine previsto o in caso di
realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento
dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in
esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio
puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente. Ai soli fini della determinazione dei valori
limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272,
tali stabilimenti si considerano nuovi. La procedura
prevista dal presente articolo si applica anche in caso di
stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore
della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati
dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di
tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera.
4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio
alla data di entrata in vigore della parte quinta del
presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del
presente titolo e che ricadevano nel campo di applicazione
della legge 13 luglio 1966, n. 615, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, o
del titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale
inferiore a 10 MW, l'autorita' competente, ai fini
dell'applicazione del comma 3, adotta le autorizzazioni
generali di cui all'art. 272, comma 2, entro cinque anni da
tale data.
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
6. Alla modifica ed integrazione degli allegati alla
parte quinta del presente decreto, al fine di dare
attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui
le stesse comportino modifiche delle modalita' esecutive e
delle caratteristiche di ordine tecnico stabilite dalle
norme vigenti, si provvede ai sensi dell'art. 36 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti
adottati dall'autorita' competente e i risultati delle
attivita' di controllo, ai sensi del presente titolo,
nonche' gli elenchi delle attivita' autorizzate in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del
pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
8.
9. Il Coordinamento previsto dall'art. 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura un esame
congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in
relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la
normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e
inquinamento dell'aria ambiente ed assicura, anche sulla
base dello scambio di informazioni previsto dall'art. 6,
comma 10, della direttiva 2015/2193/UE, le attivita'
necessarie per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione,
tra le autorita' competenti, dei dati e delle informazioni
rilevanti ai fini dell'applicazione della parte quinta del
presente decreto e per la valutazione delle migliori
tecniche disponibili di cui all'art. 268, comma 1, lettera
aa).
10. A fini di informazione le autorita' competenti
rendono disponibili al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, in formato digitale, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 269 e
272.
10-bis. Agli impianti che, prima del 19 dicembre
2017, erano soggetti al regime di deroga previsto dall'art.
272, comma 1, e che, per effetto del decreto legislativo n.
183 del 2017, sono esclusi da tale regime, si applicano le
tempistiche di adeguamento e le procedure di rilascio,
rinnovo o riesame dell'autorizzazione del relativo
stabilimento previsti dall'art. 273-bis per i medi impianti
di combustione di potenza termica nominale pari o inferiore
a 5 MW.
11.».
- Il testo dell'art. 283 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 283 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto termico: impianto destinato alla
produzione di calore costituito da uno o piu' generatori di
calore e da un unico sistema di distribuzione e
utilizzazione di tale calore, nonche' da appositi
dispositivi di regolazione e di controllo;
b) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di
combustione alimentato con combustibili al fine di produrre
calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno
scambiatore di calore;
c) focolare: parte di un generatore di calore nella
quale avviene il processo di combustione;
d) impianto termico civile: impianto termico la cui
produzione di calore e' esclusivamente destinata, anche in
edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla
climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al
riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari;
l'impianto termico civile e' centralizzato se serve tutte
le unita' dell'edificio o di piu' edifici ed e' individuale
negli altri casi;
d-bis) medio impianto termico civile: impianto
termico civile di potenza pari o superiore a 1 MW; non
ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il
riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello
stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni
degli ambienti di lavoro;
e) potenza termica nominale dell'impianto: la somma
delle potenze termiche nominali dei singoli focolari
costituenti l'impianto;
f) potenza termica nominale del focolare: il
prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile
utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato
all'interno del focolare, espresso in Watt termici o suoi
multipli;
g) valore di soglia: potenza termica nominale
dell'impianto pari a 0,035 MW;
h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che
sia effettuato su un impianto gia' installato e che
richieda la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 7
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
i) autorita' competente: l'autorita' responsabile
dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni
previsti all'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, e dal decreto attuativo dell'art. 4, comma 1,
lettere a) e b), e comma 1-bis, del citato decreto
legislativo, o altra autorita' indicata dalla legge
regionale;
l) installatore: il soggetto indicato dall'art. 3
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
m) responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto: il soggetto indicato dal decreto attuativo
dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-bis, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
n) conduzione di un impianto termico: insieme delle
operazioni necessarie al fine di assicurare la corretta
combustione nei focolari e l'adeguamento del regime
dell'impianto termico alla richiesta di calore.».
- Il testo dell'art. 284 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 284 (Installazione o modifica). - 1. Nel corso
delle verifiche finalizzate alla dichiarazione di
conformita' prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37, per gli impianti termici civili di potenza
termica nominale superiore al valore di soglia,
l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto e'
dotato della attestazione prevista all'art. 282, comma
2-bis. In caso di modifica di impianti fuori produzione
l'installatore dichiara che il libretto di centrale e'
stato integrato nei modi previsti dal comma 2. Tali
dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un
atto allegato alla dichiarazione di conformita', messo a
disposizione del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto da parte dell'installatore entro
30 giorni dalla conclusione dei lavori. L'autorita' che
riceve la dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, provvede ad inviare
tale atto all'autorita' competente. In occasione della
dichiarazione di conformita', l'installatore indica al
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto l'elenco delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei
valori limite di cui all'art. 286, affinche' tale elenco
sia inserito nel libretto di centrale previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Se
il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto non e' ancora individuato al momento
dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni
dall'installazione, invia l'atto e l'elenco di cui sopra al
soggetto committente, il quale li mette a disposizione del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa
individuazione.
2. Per gli impianti termici civili di potenza termica
nominale superiore al valore di soglia, in esercizio alla
data di entrata in vigore della parte quinta del presente
decreto, il libretto di centrale previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 deve essere integrato, a cura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che
l'impianto e' conforme alle caratteristiche tecniche di cui
all'art. 285 ed e' idoneo a rispettare i valori limite di
cui all'art. 286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di
centrale deve essere inoltre integrato con l'indicazione
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad
assicurare il rispetto dei valori limite di cui all'art.
286. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto provvede ad inviare tali atti integrativi
all'autorita' competente entro 30 giorni dalla redazione.
2-bis. I medi impianti termici civili messi in
esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre
2018 devono essere preventivamente iscritti nel registro
autorizzativo previsto al comma 2-quater. A tal fine il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione trasmette
all'autorita' titolare del registro, entro un termine non
inferiore a sessanta giorni prima dell'installazione o
della modifica dell'impianto, un apposito atto in cui
dichiara i dati previsti all'allegato I, parte IV-bis, alla
parte quinta. Il termine di sessanta giorni puo' essere
ridotto qualora sussista una imprevedibile urgenza da
dichiarare in un atto allegato dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione.
2-ter. I medi impianti termici civili messi in
esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere iscritti
nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro
il 1° gennaio 2029. A tal fine il responsabile
dell'esercizio e della manutenzione trasmette all'autorita'
titolare del registro, entro il 31 ottobre 2028, un
apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'allegato
I, parte IV-bis, alla parte quinta.
2-quater. E' tenuto, presso ciascuna autorita'
competente, un registro per l'iscrizione dei medi impianti
termici civili. Entro trenta giorni dalla ricezione degli
atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorita' competente
effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e
comunica tempestivamente tale esito al richiedente.».
- Il testo dell'art. 294 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 294 (Prescrizioni per il rendimento di
combustione). - 1. Al fine di ottimizzare il rendimento di
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della
parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli
previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte
quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile,
di un sistema di controllo della combustione che consenta
la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
Ai fini della presente disposizione non si applicano le
norme di aggregazione previste dall'art. 272, comma 1.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti elencati
nell'art. 273, comma 15, anche di potenza termica nominale
inferiore a 50MW.
3. Al fine di ottimizzare il rendimento di
combustione, gli impianti disciplinati dal titolo II della
parte quinta del presente decreto, di potenza termica
nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di
potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e
dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non
inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di
controllo della combustione che consenta la regolazione
automatica del rapporto aria-combustibile.
3-bis. Per consentire la regolazione automatica del
rapporto aria-combustibile ai sensi del presente articolo,
il sistema di controllo della combustione deve essere in
grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori
di rendimento verificati al collaudo e di quelli
applicabili per effetto della vigente normativa, anche in
presenza di variazioni chimico/fisiche dell'aria comburente
o del combustibile. Tale condizione si considera rispettata
se e' utilizzato un sistema di regolazione automatica che
prevede la misura in continuo del tenore di ossigeno
residuo nelle emissioni o dei valori espressi come massa di
comburente e combustibile. I dispositivi di misura a tal
fine utilizzati devono essere compatibili con i sistemi
realizzati secondo la norma UNI EN 298:2012 ed essere
tarati in conformita' alle modalita' ed alle periodicita'
previste nelle istruzioni tecniche rilasciate dal
produttore.».
- Il testo dell'allegato IV alla parte quinta del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegati alla parte quinta
Allegato IV - Impianti e attivita' in deroga
In vigore dal 19 dicembre 2017
Parte I
Impianti ed attivita' di cui all'art. 272, comma 1
1. elenco degli impianti e delle attivita':
a) lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione
di attivita' di verniciatura e trattamento superficiale e
smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o
come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500
kg/anno.
b) laboratori orafi in cui non e' effettuata la
fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in
cui viene svolta attivita' estetica, sanitaria e di
servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori
annessi a scuole.
c) decorazione di piastrelle ceramiche senza
procedimento di cottura.
d) le seguenti lavorazioni tessili:
preparazione, filatura, tessitura della trama,
della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali
o sintetiche, con eccezione dell'operazione di
testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti
limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad
eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di
liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a
condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione
siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) le operazioni in bagno acquoso devono essere
condotte a temperatura inferiore alla temperatura di
ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano
condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, cio'
deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di
prodotti volatili, organici o inorganici, o, in
alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i
trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono
essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e
nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono
essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili,
organici od inorganici;
e) cucine, esercizi di ristorazione collettiva,
mense, rosticcerie e friggitorie;
f) panetterie, pasticcerie ed affini con un
utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a
300 kg;
g) stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di
analisi;
h) serre;
i) stirerie;
j) laboratori fotografici;
k) autorimesse e officine meccaniche di riparazioni
veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di
verniciatura;
l) autolavaggi;
m) silos per materiali da costruzione ad esclusione
di quelli asserviti ad altri impianti, nonche' silos per i
materiali vegetali;
n) macchine per eliografia;
o) stoccaggio e movimentazione di prodotti
petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da
giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o
protetti da gas inerte;
p) impianti di trattamento delle acque, escluse le
linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera p-bis);
p-bis) linee di trattamento dei fanghi che operano
nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue
con potenzialita' inferiore a 10.000 abitanti equivalenti
per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3 /h di
acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in
caso di impianti che prevedono sia un trattamento
biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere
rispettati entrambi i requisiti;
q) macchinari a ciclo chiuso di concerie e
pelliccerie;
r) attivita' di seconde lavorazioni del vetro,
successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e
tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di
acidatura e satinatura;
s) forni elettrici a volta fredda destinati alla
produzione di vetro;
t) trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg;
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima
non superiore a 350 kg;
v) molitura di cereali con produzione giornaliera
massima non superiore a 500 kg;
v-bis) impianti di essiccazione di materiali
vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle
stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1
MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come
tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3
MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;
w) lavorazione e conservazione, esclusa
surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini
con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
x) lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo
giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg;
y) trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera massima non superiore a 350 kg;
z) allevamenti effettuati in ambienti confinati in
cui il numero di capi presenti e' inferiore a quello
indicato, per le diverse categorie di animali, nella
seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente
confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo
prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta
per la stabulazione degli animali.


=============================================================
|Categoria animale e tipologia di allevamento | N° capi |
+=============================================+=============+
|Vacche specializzate per la produzione di | |
|latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) | Meno di 200 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300| |
|kg/capo) | Meno di 300 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) | Meno di 300 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 | |
|kg/capo) | Meno di 300 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 | |
|kg/capo) |Meno di 1.000|
+---------------------------------------------+-------------+
|Suini: scrofe con suinetti destinati allo | |
|svezzamento | Meno di 400 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Suini: accrescimento/ingrasso |Meno di 1.000|
+---------------------------------------------+-------------+
|Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) |Meno di 2.000|
+---------------------------------------------+-------------+
|Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:| Meno di |
|2 kg/capo) | 25.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
| | Meno di |
|Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) | 30.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
| | Meno di |
| Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) | 30.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
| | Meno di |
|Altro pollame | 30.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)|Meno di 7.000|
+---------------------------------------------+-------------+
|Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 | Meno di |
|kg/capo) | 14.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
| | Meno di |
|Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) | 30.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 | Meno di |
|kg/capo) | 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio:| Meno di |
|1,7 kg/capo) | 24.000 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) | Meno di 250 |
+---------------------------------------------+-------------+
|Struzzi | Meno di 700 |
+---------------------------------------------+-------------+


aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di
potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a
biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del
presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW,
alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a
biodiesel.
cc) Impianti di combustione alimentati ad olio
combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica
nominale inferiore a 0,3 MW.
dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti,
alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non
superiore a 3 MW, se l'attivita' di recupero e' soggetta
alle procedure autorizzative semplificate previste dalla
parte quarta del presente decreto e tali procedure sono
state espletate.
ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi
elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione,
alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta
del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore
o uguale a 1 MW.
gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza
termica nominale inferiore a 1 MW.
hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di
cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica
nominale inferiore a 1 MW.
ii) Impianti di combustione connessi alle attivita' di
stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di
2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1
MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 1 MW se
alimentati a gasolio.
jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota
per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di
prototipi.
kk) Dispostivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento.
kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate
l'anno di uva nonche' stabilimenti di produzione di aceto o
altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250
ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli
altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che
superano tali soglie sono comunque sempre escluse,
indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di
fermentazione, movimentazione, travaso, addizione,
trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e
stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate
negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
kk-ter) Frantoi di materiali vegetali;
kk-quater) Attivita' di stampa «3d» e stampa «ink jet»;
kk-quinquies) Attivita' di taglio, incisione e
marcatura laser su carta o tessuti.
kk-sexies) Turbine a gas e motori a gas esclusivamente
usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni
e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica
nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL,
inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas.
Parte II
Impianti ed attivita' di cui all'art. 272, comma 2
1. Elenco degli impianti e delle attivita':
a) riparazione e verniciatura di carrozzerie di
autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di
impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo
non superiore a 20 kg;
b) tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo
di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari)
giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;
c) produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo
giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso
non superiore a 200 kg;
d) produzione di articoli in gomma e prodotti delle
materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo
complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
e) produzione di mobili, oggetti, imballaggi,
prodotti semifiniti in materiale a base di legno con
utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime
non superiore a 2000 kg;
f) verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed
altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;
g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro
con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti
all'uso non superiore a 50 kg/g;
h) panificazione, pasticceria e affini con consumo di
farina non superiore a 1500 kg/g;
i) torrefazione di caffe' ed altri prodotti tostati
con produzione non superiore a 450 kg/g;
l) produzione di mastici, pitture, vernici, cere,
inchiostri e affini con produzione complessiva non
superiore a 500 kg/h.
m) sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo
complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g;
n) laboratori orafi con fusione di metalli con meno
di venticinque addetti.
o) anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di
superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non
superiore a 10 kg/g;
p) utilizzazione di mastici e colle con consumo
complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;
q) Produzione di sapone e detergenti sintetici
prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di
materie prime non superiori a 200 kg/g;
r) Tempra di metalli con consumo di olio non
superiore a 10 kg/g;
s) Produzione di oggetti artistici in ceramica,
terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con
utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini
non superiore a 50 kg/g;
t) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non
superiore a 1000 kg/g;
u) Trasformazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000
kg/g;
v) Molitura cereali con produzione non superiore a
1500 kg/g;
v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali
impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi
nella parte I del presente allegato.
z) Lavorazione e conservazione, esclusa la
surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini
con produzione non superiore a 1000 kg/g;
aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantita' non
superiore a 1500 kg/g;
bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in
quantita' non superiore a 100 kg/g;
cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con
utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non
superiore a 50 kg;
ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti
metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la
decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero
massimo non superiore a 3000 kg;
gg) Produzione di carta, cartone e similari con
utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore
a 4000 kg;
hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione
giornaliera non superiore a 1000 kg.
ll) Impianti termici civili aventi potenza termica
nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.
mm) Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di
tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle
pulitintolavanderie a ciclo chiuso.
nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in
cui il numero di capi potenzialmente presenti e' compreso
nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di
animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato
in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo
produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura
coperta per la stabulazione degli animali.


===================================================================
|Categoria animale e tipologia di allevamento | N° capi |
+=============================================+===================+
|Vacche specializzate per la produzione di | |
|latte (peso vivo medio: 600 kg/capo) | Da 200 a 400 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300| |
|kg/capo) | Da 300 a 600 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Altre vacche (nutrici e duplice attitudine) | Da 300 a 600 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 | |
|kg/capo) | Da 300 a 600 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 | |
|kg/capo) | Da 1.000 a 2.500 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Suini: scrofe con suinetti destinati allo | |
|svezzamento | Da 400 a 750 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Suini: accrescimento/ingrasso | Da 1.000 a 2.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo) | Da 2.000 a 4.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio:| |
|2 kg/capo) |Da 25.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo) |Da 30.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo) |Da 30.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Altro pollame |Da 30.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)| Da 7.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 | |
|kg/capo) |Da 14.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo) |Da 30.000 a 40.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 | |
|kg/capo) |Da 40.000 a 80.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio:| |
|1,7 kg/capo) |Da 24.000 a 80.000 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo) | Da 250 a 500 |
+---------------------------------------------+-------------------+
|Struzzi | Da 700 a 1.500 |
+---------------------------------------------+-------------------+


oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo
complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle
emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o
altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del
presente allegato.».
- Il testo dell'allegato VI, alla parte quinta, del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegati alla parte quinta
Allegato VI - Criteri per i controlli e per il
monitoraggio delle emissioni
(Omissis).
2. Metodi di valutazione delle misure effettuate dal
gestore dell'impianto e delle misure effettuate
dall'autorita' competente per il controllo.
2.1 Ai fini di una corretta interpretazione dei dati,
alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui
o con metodi continui automatici devono essere associati i
valori delle grandezze piu' significative dell'impianto,
atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad
esempio: produzione di vapore, carico generato,
assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.).
2.2. Salvo diversamente indicato nel presente decreto,
in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si
considerano conformi ai valori limite se nessuna delle
medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se
nessuna delle medie orarie supera i valori limite di
emissione di un fattore superiore a 1,25.
2.3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente
decreto, in caso di misure discontinue, le emissioni
convogliate si considerano conformi ai valori limite se,
nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata
come media dei valori analitici di almeno tre campioni
consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni
dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione
e che siano rappresentativi di almeno un'ora di
funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di
emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento
individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche
sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle
tre ore, e' possibile utilizzare un unico campione ai fini
della valutazione della conformita' delle emissioni ai
valori limite. L'autorizzazione puo' stabilire che, per
ciascun prelievo, sia effettuato un numero di campioni o
sia individuata una sequenza temporale differente rispetto
a quanto previsto dal presente punto 2.3 nei casi in cui,
per necessita' di natura analitica e per la durata e le
caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non
sia possibile garantirne l'applicazione.
2.4. Il sistema di misura in continuo di ciascun
inquinante deve assicurare un indice di disponibilita'
mensile delle medie orarie, come definito al punto 5.5, non
inferiore all'80%(percento). Nel caso in cui tale valore
non sia raggiunto, il gestore e' tenuto a predisporre
azioni correttive per migliorare il funzionamento del
sistema di misura, dandone comunicazione all'autorita'
competente per il controllo.
2.5. Il gestore il quale preveda che le misure in
continuo di uno o piu' inquinanti non potranno essere
effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore
continuative, e' tenuto ad informare tempestivamente
l'autorita' competente per il controllo. In ogni caso in
cui, per un determinato periodo, non sia possibile
effettuare misure in continuo, laddove queste siano
prescritte dall'autorizzazione, il gestore e' tenuto, ove
tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme
alternative di controllo delle emissioni basate su misure
discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con
specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate.
Per tali periodi l'autorita' competente per il controllo
stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare
per la stima delle emissioni. La disposizione data da tale
autorita' deve essere allegata al registro di cui al punto
2.7.
2.6. I dati misurati o stimati con le modalita' di cui
al punto 2.5 concorrono ai fini della verifica del rispetto
dei valori limite.
2.7. I dati relativi ai controlli analitici discontinui
previsti nell'autorizzazione ed ai controlli previsti al
punto 2.5 devono essere riportati dal gestore su appositi
registri ai quali devono essere allegati i certificati
analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione
dell'autorita' competente per il controllo. Uno schema
esemplificativo per la redazione dei registri e' riportato
in appendice 1. Per i medi impianti di combustione il
registro e' sostituito dall'archiviazione prevista al punto
5-bis.2.
2.8. Ogni interruzione del normale funzionamento degli
impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e
straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del
funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere
annotata su un apposito registro. Il registro deve essere
tenuto a disposizione dell'autorita' competente per il
controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione del
registro e' riportato in appendice 2. Per i medi impianti
di combustione il registro e' sostituito dall'archiviazione
prevista al punto 5-bis.2.
2.9. Ai fini della verifica del rispetto dei valori
limite si applicano le procedure di calibrazione degli
strumenti di misura stabilite dall'autorita' competente per
il controllo sentito il gestore.
(Omissis).».
- Il testo della sezione 2 della parte III
dell'allegato IX, alla parte quinta del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegati alla parte quinta
Allegato IX - Impianti termici civili
Parte III
Valori di emissione
(Omissis).
Sezione 2
Valori limite per gli impianti che utilizzano biomasse
1. Gli impianti termici che utilizzano biomasse di
cui all'allegato X devono rispettare i seguenti valori
limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento
dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose,
esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. I valori
limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco
rapportato alle condizioni normali.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima
del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide (valori
da rispettare prima della data prevista dall'art. 286,
comma 1-bis) e impianti termici civili di potenza termica
inferiore a 1 MW alimentati a biomasse solide. Valori
riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso
del 11%(percento).

+----------------------------------------------+-------------+
| Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ ≤ 3 |
| | ----------- |
+----------------------------------------------+-------------+
| polveri [1] | 100 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| monossido di carbonio (CO) | 350 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di zolfo (SO2) | 200 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa
tra 0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione
per le polveri di 200 mg/Nm3.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima
del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse solide. Valori
da rispettare entro la data prevista dall'art. 286, comma
1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 6%.

+----------------------------------------------+-------------+
| Potenza termica nominale MW | >0,15 ≤ 3 |
| | -- |
+----------------------------------------------+-------------+
| polveri [1] | 50 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra
0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le
polveri di 200 mg/Nm3.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di
impianti alimentati esclusivamente a legna.

Medi impianti termici civili messi in esercizio o
soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018
alimentati a biomasse solide. Valori riferiti ad un tenore
di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

+----------------------------------------------+-------------+
| Potenza termica nominale MW | >0,15 ÷ ≤ 3 |
| | -- |
+----------------------------------------------+-------------+
| polveri [1] | 50 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| monossido di carbonio (CO) | 525 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di azoto (NO2) | 500 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
|ossidi di zolfo (SO2) [2] | 200 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+

[1] Agli impianti di potenza termica nominale compresa tra
0,035 MW e 0,15 MW si applica un valore di emissione per le
polveri di 200 mg/Nm3.
[2] Il valore limite si considera rispettato in caso di
impianti alimentati esclusivamente a legna.

Medi impianti termici civili messi in esercizio prima
del 20 dicembre 2018 alimentati a biomasse liquide. Valori
da rispettare entro la data prevista dall'art. 286, comma
1-bis. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno
nell'effluente gassoso del 3%.

+----------------------------------------------+-------------+
| Potenza termica nominale MW | >1 ÷ ≤ 3 |
| | -- |
+----------------------------------------------+-------------+
| polveri | 50 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| monossido di carbonio (CO) | |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di azoto (NO2) | 650 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+

Medi impianti termici civili messi in esercizio o
soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018
alimentati a biomasse liquide.

+----------------------------------------------+-------------+
| Potenza termica nominale MW | >1 ÷ ≤ 3 |
| | -- |
+----------------------------------------------+-------------+
| polveri | 50 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| monossido di carbonio (CO) | |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di azoto (NO2) | 300 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+
| ossidi di zolfo (SO2) | 350 mg/Nm3 |
+----------------------------------------------+-------------+

"
 
Allegato I
MODIFICHE ALLA PARTE III DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.

1. All'allegato I, parte III, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono introdotte, nei paragrafi 1, 3, 4, le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 1.1, alla quarta tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide e impianti di combustione a biomasse solide di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», le righe relative a: «monossido di carbonio» e «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti:
+------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |monossido di | | | | | |carbonio (CO) | 350 mg/Nm³ |300 mg/Nm³ |250 mg/Nm³ |200 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | |150 mg/Nm³ |100 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | |  [2] |  [2] | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |ossidi di azoto | | | | | |(NOX ) | 500 mg/Nm³ | 500 mg/Nm³| 400 mg/Nm³|400 mg/Nm³ | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ | | | | 300 mg/Nm³| 200 mg/Nm³| +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+ |  | | | [2] | [2] | +------------------+------------+-----------+-----------+-----------+

a-bis) al paragrafo 1.1, alla seconda tabella, relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili solidi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5)». Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.», alla riga «Potenza termica nominale (MW)» le parole «≤1 ÷ ≤5» sono sostituite dalle seguenti: «≥1 ÷ ≤5».
b) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la riga relativa a: «polveri» e' sostituita dalla seguente:
+--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+ |polveri | 5 mg/Nm3 | [1] | [4] |  5 mg/Nm3 | [1] |  [4] | +--------------+------------+------+------+-----------+-----+-------+

c) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi», la riga relativa a «polveri» e' sostituita dalla seguente:

+---------------+-------------+-------+-------------+-------+
|polveri | 5 mg/Nm3 | [3] |  5 mg/Nm3 | [3] |
+---------------+-------------+-------+-------------+-------+

d) al paragrafo 1.3, alla tabella relativa a «Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas e impianti di combustione a biogas di potenza inferiore a 1 MW installati prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a «polveri» e' eliminata e la riga relativa a «composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCI)» e' sostituita dalla seguente:
composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come 30 mg/Nm3 30 mg/Nm3 HCI);
e) al paragrafo 3, alla tabella relativa a «Motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori da rispettare entro le date previste dall'articolo 273-bis, comma 5)», la nota «[4] 20 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW; 10 mg/Nm3 in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio di potenza termica nominale superiore a 20 MW.» e' rinumerata come nota [6];
f) al paragrafo 4, alla tabella relativa a «Turbine a gas costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentate a biogas installate prima del 19 dicembre 2017», la riga relativa a: «ossidi di azoto» e' sostituita dalla seguente:

+-------------+-------------+-------------+-------------+
|ossidi di | | | |
|azoto (NOx) | 150 mg/Nm³ |  80 mg/Nm³ | 80 mg/Nm³ |
+-------------+-------------+-------------+-------------+

 
Art. 2

Modifiche all'allegato I alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. All'allegato I, parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 la parte III e' modificata secondo quanto previsto all'allegato I al presente decreto.

Note all'art. 2:

- La parte III dell'allegato I, Parte Quinta del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' cosi' rubricata:
«Allegato I - Valori di emissione e prescrizioni;
Parte III Valori di emissione per specifiche
tipologie di impianti».
 
Art. 3

Norme transitorie e finali

1. In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, e' effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025.
2. Nel caso in cui uno o piu' impianti o attivita' ricompresi in autorizzazioni generali risultino soggetti al divieto previsto all'articolo 272, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per effetto del presente decreto, il gestore presenta, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorita' competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorita' competente, puo' essere altresi' previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non puo' essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa puo' essere, altresi', presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. La durata di 15 anni delle autorizzazioni generali prevista dall'articolo 272, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica anche alle adesioni alle autorizzazioni generali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. In relazione alle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative nella parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica la procedura prevista dagli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
6. Agli allegati alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «ossidi di azoto» sono sostituite dalle seguenti: «ossidi di azoto (NOx)».
7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista e' inviata all'autorita' competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Note all'art. 3:

- Per il testo degli articoli 269, 271, 272, 273-bis,
279 e 294 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
si veda nelle note all'art. 1.
- Il titolo II della parte quinta del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, e' cosi' rubricato:
«Parte quinta norme in materia di tutela dell'aria e
di riduzione delle emissioni in atmosfera;
Titolo II Impianti termici civili».
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2016, n. 17, cosi' recitano:
«Art. 8. Applicabilita' delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che
sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre
che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati
dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua
entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto
irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza
o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con
l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del
codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto non puo' essere applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore
al massimo della pena originariamente inflitta per il
reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui
all'art. 135 del codice penale. A tali fatti non si
applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte
dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano
corrispondenti pene accessorie.»
«Art. 9. Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa
1. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1,
l'autorita' giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, dispone la
trasmissione all'autorita' amministrativa competente degli
atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati
in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal
pubblico ministero che, in caso di procedimento gia'
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa,
il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche
elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice
pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura
penale, sentenza inappellabile perche' il fatto non e'
previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione
degli atti a norma del comma 1. Quando e' stata pronunciata
sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel
dichiarare che il fatto non e' previsto dalla legge come
reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli
interessi civili.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli
estremi della violazione l'interessato e' ammesso al
pagamento in misura ridotta, pari alla meta' della
sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti derivanti da tale decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Bonafede