Gazzetta n. 203 del 14 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 agosto 2020
Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - supplemento ordinario n. 62), che dispone testualmente «Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: «Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio; b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle domande c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: «L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»;
Visto, altresi', il comma 142 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati.»;
Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede «L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:
a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.
Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima.
Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»;
Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare, in assenza di rendiconti trasmessi alla richiamata banca dati, le informazioni desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti dalle richiamate disposizioni normative, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entita' del contributo da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140 e seguenti dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonche' le modalita' di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2021;
Visto il modello A di certificazione con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio che costituisce parte integrante del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Comuni richiedenti il contributo

1. I comuni hanno facolta' di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.
2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o piu' opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita':
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:
a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.
3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:
a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.
4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili:
a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche;
d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.
5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche il cui costo e' uguale o superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Il livello di progettazione e' verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
A tal fine i comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare su detto sistema, entro il 25 settembre 2020, in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:
iter procedurale;
cronoprogramma di spesa (piano dei costi);
quadro economico.
6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:
a) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore stradali;
b) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure risorse idriche e acque reflue;
c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie oppure pubblica sicurezza.
 
Art. 3

Modello di certificazione

1. E' approvato il modello A di certificazione informatizzato con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
2. Il modello cartaceo di cui al modello A allegato al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovra' essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sara' messo a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'«AREA CERTIFICATI».
 
Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 15 settembre 2020, per l'anno 2021, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
 
Art. 5

Esclusione dalla procedura

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:
a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
d) con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto.
 
Art. 6

Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dall'art. 4, previo annullamento della precedente certificazione che perdera' la sua validita' ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2020

Il direttore centrale: Colaianni