Gazzetta n. 203 del 14 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 luglio 2020
Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della predetta legge n. 95 del 2015, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione del citato accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America e degli accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti dai medesimi accordi, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle entrate;
Vista la direttiva 2020/876/UE, del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica la direttiva 2011/16/UE per affrontare l'urgente necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di Covid-19;
Visto, in particolare, l'art. 27-bis, par. 3, della citata direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla predetta direttiva 2020/876/UE, che prevede, nella sostanza, che gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per consentire che la comunicazione di informazioni su conti finanziari, relative all'anno solare 2019 o a un altro adeguato periodo di rendicontazione, avvenga entro dodici mesi dal termine dell'anno solare 2019 o di un altro adeguato periodo di rendicontazione;
Visto, altresi', il successivo art. 27-ter, della medesima direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla citata direttiva 2020/876/UE, che prevede, nella sostanza, una procedura semplificata al fine di disporre l'eventuale prolungamento di ulteriori tre mesi dei termini stabiliti dall'art. 27-bis della predetta direttiva 2011/16/UE, a condizione che continuino a persistere gravi rischi per la salute pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla pandemia di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento;
Vista la comunicazione, ai sensi della sezione 7, par. 1, lettera a), dell'accordo multilaterale tra Autorita' competenti in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari (MCAA), del 29 aprile 2020, con la quale il direttore generale delle finanze, in qualita' di Autorita' competente, notifica al segretariato dell'OCSE che, a causa dell'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, l'Italia scambiera' le informazioni su conti finanziari relative al 2019, entro il 31 dicembre 2020;
Visto la risposta positiva del Dipartimento del Tesoro del Governo degli Stati Uniti d'America, del 9 aprile 2020 alla richiesta, formulata dai Paesi del G5, il 3 aprile 2020, di posticipare di tre mesi il termine previsto per lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari e pagamenti di cui all'accordo IGA1;
Considerata, altresi', l'opportunita' di spostare il termine previsto per la trasmissione delle informazioni, da parte delle istituzioni finanziarie, all'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2015, n. 187, recante l'attuazione della predetta legge n. 95 del 2015, di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014;
Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del predetto decreto 6 agosto 2015, che prevede che il termine per la trasmissione, all'Agenzia delle entrate, delle informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 giugno di ciascun anno;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della citata legge n. 95 del 2015 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che il termine per la trasmissione, all'Agenzia delle entrate, delle informazioni relative all'anno solare precedente e' il 30 giugno di ciascun anno;
Visto, altresi', il successivo comma 7 del predetto art. 3 del decreto 28 dicembre 2015, che prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorita' competente della giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;
Visto, altresi', l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1
Differimento dei termini previsti dall'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015

1. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, relative all'anno solare 2019, e' stabilito al 30 settembre 2020.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorita' competente della giurisdizione considerata entro il 31 dicembre 2020.
 
Art. 2
Differimento dei termini previsti dall'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015

1. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle informazioni, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2015, relative all'anno 2019, e' stabilito al 30 settembre 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2020

Il Ministro: Gualtieri