Gazzetta n. 204 del 17 agosto 2020 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' FORO ITALICO DI ROMA |
DECRETO RETTORALE 30 luglio 2020 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2011, modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 177 del 30 luglio 2013 e in particolare l'art. 34 «Modifiche dello statuto»; Richiamate le delibere del Senato accademico n. 40 della seduta del 12 novembre 2019 (repertorio delibere n. 213/2019) e n. 43 del 18 novembre 2019 (repertorio delibere n. 220/2019) in cui si approva, in due sedute successive, il documento modificato dello statuto; Considerate le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Universita' e della ricerca, con nota prot. n. 310 del 23 gennaio 2020, nell'esercizio del controllo ex art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; Preso atto delle modifiche apportate al testo recependo le osservazioni indicate nella nota sopracitata; Richiamata la delibera n. 4 della seduta telematica del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2020 in cui si esprime parere favorevole al testo proposto (repertorio delibere n. 26/2020); Richiamate le delibere del Senato accademico n. 2 della seduta del 13 febbraio 2020 (repertorio delibere n. 29/2020) e n. 9 della seduta del 2 marzo 2020 (repertorio delibere n. 43/2020) in cui si approva, in due sedute successive, il documento modificato dello statuto; Vista la delibera n. 26 della seduta del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2020 in cui si esprime parere favorevole al testo proposto;
Decreta:
1. Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico», modificato secondo quanto deliberato dagli organi di Governo dell'Ateneo nelle adunanze citate nelle premesse, e' emanato nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 luglio 2020
Il Rettore: Parisi |
| Allegato
STATUTO Definizioni Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI Natura dell'ateneo Scopi e principi ispiratori Attivita' formative e titoli Titolo II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE Capo I Organi di governo Sezione I Rettore Funzioni del Rettore Elezione del Rettore Prorettore vicario e delegati Sezione II Consiglio di amministrazione Funzioni del Consiglio di amministrazione Composizione del Consiglio di amministrazione Sezione III Senato accademico Funzioni del Senato accademico Composizione del Senato accademico Capo II Organi e strutture di gestione Direttore generale Capo III Organi di controllo amministrativo-contabile e di valutazione Collegio dei revisori dei conti Nucleo di valutazione Capo IV Organismi ausiliari Consiglio degli studenti Comitato per lo sport Comitato unico di garanzia Collegio di disciplina Titolo III - STRUTTURE DECENTRATE E ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE Organizzazione dipartimentale Direttore di dipartimento Consiglio e giunta di dipartimento Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti Centri di ricerca e formazione Corsi di studio Scuola dottorale Biblioteca di ateneo Titolo IV - NORME COMUNI Capo I Rapporti con l'esterno Criteri generali Fonti di finanziamento Capacita' giuridica Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo Capo II Attivita' normativa Regolamenti Validita' delle deliberazioni Pubblicita' dei verbali Indennita' di carica e gettoni di presenza Modifiche dello statuto Titolo V - NORME FINALI Norme elettive generali Validita' ed entrata in vigore dello statuto Definizioni Ai fini del presente statuto e degli atti collegati si intende per: Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per l'Universita'; Ateneo: l'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico»; Professori ordinari: i professori universitari di ruolo di prima fascia; Professori associati: i professori universitari di ruolo di seconda fascia; Ricercatori: i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato; Docenti: i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato; Personale dirigente e tecnico-amministrativo: i dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo; Studenti: gli iscritti regolarmente ai corsi di studio dell'ateneo come definiti dalla normativa; Organizzazioni sindacali: le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita', nonche' le Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.
Art. 1.
Natura dell'ateneo
1. L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico», di seguito denominata ateneo, e' una universita' statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica. E' dotata di personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e ha, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria. Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale. 2. L'ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, e succede all'Accademia di educazione fisica (1928, istituita con RDL 28 agosto 1931, n. 1227), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato, e alle istituzioni in cui essa si e' nel tempo trasformata: l'Istituto superiore statale di educazione fisica (ISEF, 1952, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto universitario di scienze motorie (IUSM, 1998), denominazione con cui l'ateneo e' stato inizialmente istituito (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178). |
| Art. 2.
Scopi e principi ispiratori
1. L'ateneo considera valore fondante la unicita' della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande pervasivita' culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua piu' ampia accezione, espandendo il proprio campo d'azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il benessere, la societa' e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, la comunicazione, l'espressivita' e la creativita' corporea. Assumono rilievo nella missione dell'ateneo i temi dell'impegno sociale, quali la solidarieta' e i processi di integrazione, l'inclusione dei soggetti in condizione di disabilita' o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. L'ateneo e' impegnato a favore dell'apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equita', eticita' e progresso sociale, ed e' sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attivita' a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo sviluppo. 2. L'ateneo si riconosce nei principi ispiratori della nuova universita' europea delineata dalla strategia di Lisbona ed e' impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilita' divengano una realta'; a perseguire l'internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del Processo di Bologna; a migliorare la qualita' e l'efficacia della formazione; a promuovere l'equita', la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creativita', l'innovazione e l'imprenditorialita' a tutti i livelli di formazione. 3. L'ateneo ispira la sua azione ai principi complementari di autonomia e responsabilita', di sussidiarieta' e razionalizzazione, equita' e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e sviluppa azioni a favore delle pari opportunita', indipendentemente da differenze di genere, condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa. 4. L'ateneo promuove un'azione sistematica volta a verificare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la produttivita' e i livelli di internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonche' la corretta e trasparente gestione delle risorse, e l'imparzialita' e il buon andamento della gestione amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture, anche sulla base della misurazione e valutazione della performance. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale. 5. L'ateneo garantisce e promuove liberta' di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti e attivando opportuni incentivi per sostenerne l'impegno. Garantisce equita' nei meccanismi di reclutamento e di carriera, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice etico di ateneo. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo. Assicura agli studenti, di cui valorizza la centralita' nella vita dell'istituzione, i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della societa' e del mondo del lavoro, promuovendo l'accesso agli studi e il loro completamento da parte di studenti capaci e meritevoli di ogni condizione, nazionalita' e appartenenza politica o confessionale, anche se privi di mezzi. Assicura agli studenti in condizioni di disagio o disabilita' interventi e strumenti atti a favorirne l'accesso all'offerta formativa e la piena partecipazione alla vita dell'ateneo. Promuove attivita' culturali, sportive e ricreative garantendo pari opportunita' di accesso alle sue diverse componenti. 6. L'ateneo cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, favorisce l'organizzazione di attivita' a esso dirette, e promuove un proficuo rapporto con le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 7. Al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione, l'ateneo adotta un bilancio unico, con un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e di contabilita' analitica. 8. L'ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento, in linea con gli obiettivi delineati nel Documento di Programmazione Triennale a tal fine adottato dagli organi di Governo su proposta del Rettore, caratterizzandosi per lo stretto rapporto tra formazione e ricerca, l'attenzione al diritto allo studio e alle attivita' di orientamento, tutorato e inserimento nel mercato del lavoro, l'enfasi sull'alta formazione e l'innovazione, le attivita' di apprendimento permanente e il raccordo con il territorio, il sistematico ricorso ai processi di valutazione e la valorizzazione del merito. Convinto assertore dei valori europei, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli, l'ateneo e' attivamente impegnato nel processo di integrazione europea e di internazionalizzazione, e persegue la circolazione del sapere, la mobilita' e lo scambio di docenti e studenti, l'armonizzazione dei programmi di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di consorzi di ricerca e alta formazione, e ogni altra azione atta a favorire l'integrazione culturale e la cooperazione tra popoli e culture, gruppi sociali, confessioni. 9. Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici, culturali e organizzativi, l'ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Assumono rilievo, in tal senso, la possibile costituzione, autonoma o congiunta, di Fondazioni di diritto privato atte a favorire specifiche azioni istituzionali, e in particolare lo sviluppo di reti interuniversitarie e di forme federative con altri atenei volte a potenziare la ricerca, la didattica e i servizi, favorendo la mobilita' e ottimizzando l'offerta formativa, l'impiego delle risorse, i servizi agli studenti, a cui l'ateneo rivolge particolari cure, in linea con la propria tradizione e la vocazione di ateneo residenziale, e le attivita' di apprendimento permanente e piu' in generale rivolte al territorio. Di rilievo, in tal senso, e' anche l'avvio di attivita' di spin-off e di qualunque ulteriore strumento di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento al sistema produttivo del patrimonio conoscitivo dell'ateneo, nonche' la costituzione di una Fondazione di Ateneo, denominata «Fondazione universitaria Foro Italico», quale soggetto strumentale dell'Universita' anche per le finalita' della Terza Missione. 10. Al fine di meglio sostenere tali obiettivi e assicurare un pieno raccordo con il territorio e le parti sociali, l'ateneo promuove la consultazione di organismi di supporto, quali esponenti della comunita' scientifica e della cultura, del mondo delle istituzioni, del lavoro e dello sport, interessati a contribuire, nelle forme possibili, alle attivita' dell'ateneo, anche partecipando alle loro ricadute nel contesto socioeconomico e del territorio. A essi l'ateneo puo' chiedere di esprimere il proprio parere sullo stato dell'istituzione, le attivita' svolte e le linee di azione programmate, e di contribuire alla definizione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle esigenze del mercato del lavoro e del contesto sociale e culturale. |
| Art. 3.
Attivita' formative e titoli
1. L'ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario ai tre livelli della formazione, ivi compresi i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, di Master universitario di primo e secondo livello, di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti, e ogni altro corso previsto dalle norme vigenti. 2. Nel quadro del suo impegno a favore della collettivita' e del territorio, l'ateneo promuove forme di estensione della formazione universitaria per soggetti di ogni eta' e condizione, anche certificando, nei modi e nei limiti consentiti dalle norme, qualificazioni acquisite in altri contesti, e favorisce l'aggiornamento professionale organizzando corsi di apprendimento permanente, anche d'intesa con gli ordini professionali, le organizzazioni dei lavoratori e altri enti pubblici e privati. Attivita' di apprendimento permanente sono anche progettate e organizzate in funzione delle politiche e azioni di formazione e sviluppo promosse da enti territoriali, nazionali o sovranazionali, e piu' in generale di specifiche esigenze o interessi della popolazione generale. |
| Art. 4.
Funzioni del Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'ateneo a ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo, assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento nei riguardi delle attivita' dell'istituzione. 2. In particolare, il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico; b) emana lo statuto e i regolamenti; c) propone al Senato e nomina i componenti del Consiglio di amministrazione; d) propone al Consiglio di amministrazione il direttore generale, il Presidente del Collegio dei revisori, e, sentito il Senato, i componenti del Nucleo di valutazione; e) nomina il Nucleo di valutazione e, sulla base delle indicazioni degli organi previsti dalla legge, il Collegio dei revisori; f) propone agli organi di Governo, in corrispondenza con la Programmazione triennale del Ministero, un Documento di programmazione triennale, ai sensi della legge 31 marzo 2005, n. 43, e ne sviluppa le linee guida nel quadro della programmazione delle attivita', assicurandone adeguati aggiornamenti annuali e rendendone conto in una Relazione annuale alla comunita' universitaria; g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' il Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposti dal direttore generale ovvero dal responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasmparenza; h) presenta agli organi competenti le relazioni periodiche previste dalla legge; i) adotta, in casi di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato, salvo tempestiva ratifica da parte dell'organo competente; j) sottoscrive atti, convenzioni e ogni altro genere di accordi non affidati alla competenza delle strutture decentrate o del direttore generale; k) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive del territorio, in ambito nazionale, europeo e internazionale; l) nomina, sentito il Senato, il Collegio di disciplina e il responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza; m) esercita il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, irrogando le relative sanzioni fino al livello della censura, in base all'art. 87 del RD 31 agosto 1933, n. 1592, mentre per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina con una sua motivata proposta; n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, e comunque ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi. 3. Il Rettore puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. |
| Art. 5.
Elezione del Rettore
1. Il Rettore e' eletto tra i professori di prima fascia, in servizio a tempo pieno presso universita' italiane, con le modalita' previste dall'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e disciplinate dal Regolamento generale di ateneo. La durata della carica e' per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. La candidatura e' presentata dagli aventi titolo accompagnata da un programma e da un curriculum vitae, ai quali e' assicurata adeguata pubblicita' mediante inserimento sul sito istituzionale di ateneo. 2. L'elettorato attivo spetta ai docenti universitari di ruolo in servizio presso l'ateneo. 3. L'elettorato attivo spetta altresi', secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di ateneo: a) al personale dirigente e tecnico-amministrativo, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2; b) ai rappresentanti eletti nel consiglio degli studenti, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2. 4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, per decesso, dimissioni o cessazione dal ruolo dei professori, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario sino all'espletamento di nuove elezioni. 5. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, il Senato puo' proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato. |
| Art. 6.
Prorettore vicario e delegati
1. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia due Prorettori di cui uno vicario. 2. Il Rettore nomina tra i docenti di ruolo i delegati previsti per legge e altri delegati a specifiche funzioni, nei limiti di quanto richiesto da precise esigenze istituzionali e tenuto conto delle dimensioni dell'ateneo. L'azione dei delegati e' svolta in collegamento con il Rettore e nei limiti di quanto delegato. 3. Il Prorettore vicario, altro prorettore e gli altri delegati possono fruire di un'indennita' di carica o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti. |
| Art. 7.
Funzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione degli atti di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di indirizzo e vigilanza sugli assetti e l'equilibrio economico-finanziario di ogni attivita', tenuto conto delle linee di indirizzo del Programma triennale, delle programmazioni del Senato in materia di didattica e ricerca, e dei pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione. 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', e il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le relative modifiche; esprime inoltre parere sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni e le relative modifiche; le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Documento di programmazione triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale nonche' il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; c) approva, su proposta del direttore generale, il piano triennale delle performance; d) approva i programmi edilizi dell'ateneo; e) delibera l'attivazione, i livelli e meccanismi di finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e dei pareri degli organi di controllo e valutazione; f) delibera l'attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto conto delle linee di indirizzo delle linee programmatiche proposte dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione; g) delibera l'organico di ateneo del personale docente e, sentito il direttore generale, di quello tecnico amministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e delle relazioni del Nucleo di valutazione; h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente, ai fini della successiva presa di servizio; i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di controllo e il Consiglio degli studenti; j) delibera le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio; k) approva i contratti, le convenzioni e altri atti negoziali riguardanti le attivita' didattiche e di ricerca; l) esercita il potere disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; m) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di direttore generale e quello di Presidente del Collegio dei revisori; delibera inoltre, su proposta del Rettore, la composizione del Nucleo di valutazione; n) definisce gli obiettivi dell'azione del direttore generale per l'anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione; o) stabilisce la misura delle indennita' di funzione previste dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti. p) definisce annualmente, nell'ambito del bilancio di ateneo, il contributo riconosciuto alla Fondazione universitaria «Foro Italico». 3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la meta' dei componenti. 4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennita' di carica nei limiti delle norme vigenti. |
| Art. 8.
Composizione del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' costituito da nove componenti: a) e' componente di diritto il Rettore che assume la carica di Presidente; in alternativa, il Consiglio puo', su proposta del Rettore che resta comunque a farne parte, eleggere quale Presidente uno dei componenti esterni; b) sono componenti designati i due Prorettori; il Prorettore vicario, in caso di necessita' sostituisce il Rettore; c) sono componenti designati quattro esperti - almeno due dei quali estranei ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico - individuati, previa adeguata pubblicizzazione, e nel rispetto del principio delle pari opportunita', tra personalita' italiane o straniere di elevata professionalita' e competenza in campo gestionale o elevata qualificazione culturale, che abbiano maturato ampia esperienza presso enti pubblici o privati; le candidature sono individuate da un Comitato di selezione, nominato con decreto rettorale; il Comitato formula una rosa di dieci candidati, tra cui il Rettore sceglie quattro nominativi che propone al Senato; la proposta puo' essere respinta dal Senato con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nel qual caso deve essere riformulata; d) partecipano al Consiglio di amministrazione due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; e) possono essere invitati, in qualita' di uditori, un rappresentante dei docenti di ruolo e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; f) partecipa il direttore generale, senza diritto di voto; g) sono invitati inoltre i componenti del Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti il cui mandato e' biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. 3. Nel caso in cui uno dei componenti del consiglio risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore puo' proporre al Consiglio di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalita' e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo. |
| Art. 9.
Funzioni del Senato accademico
1. Il Senato accademico svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e delle attivita' didattiche e di ricerca, e funzioni propositive nei riguardi dell'organizzazione e della programmazione delle diverse attivita' dell'ateneo. 2. In particolare, il Senato accademico: a) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, lo statuto, il Regolamento generale, il Regolamento didattico, i regolamenti interni e le relative modifiche, con delibere assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; b) approva la rosa dei componenti designati del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore; c) esprime parere sul Documento di programmazione triennale proposto dal Rettore; d) formula linee programmatiche in materia di didattica e di ricerca e criteri di ripartizione dei relativi finanziamenti, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per stabilire la destinazione delle risorse e la formazione del bilancio; e) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio e svolge funzioni di coordinamento didattico secondo quanto specificato ai commi 3 e 4 e nel Regolamento didattico di ateneo; f) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, la modifica o la disattivazione delle strutture decentrate, delibera l'afferenza alle stesse dei singoli docenti, ed esprime le proprie valutazioni in merito alla qualita' dei relativi programmi, anche in riferimento alle analisi condotte dal Nucleo di valutazione; g) formula linee programmatiche e criteri di priorita' in ordine alle esigenze di organico, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per la programmazione del personale; h) e' sentito dal Rettore in merito alla composizione del Nucleo di valutazione; i) esprime parere sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi nonche' sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; j) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi studenteschi; k) esprime pareri obbligatori su convenzioni e contratti in materia di didattica e ricerca, nonche' se richiesto dal Consiglio di amministrazione; l) delibera, tenuto conto delle linee di indirizzo degli organismi di rappresentanza del sistema universitario, il codice etico di ateneo, volto a evitare ogni forma di discriminazione o abuso e a regolare casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale nel rispetto della normativa vigente; m) decide, su proposta del Rettore, le misure da adottare in caso di violazioni al codice etico da parte di docenti, studenti o personale tecnico-amministrativo, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, sulla base dello specifico regolamento; le sanzioni che possono essere comminate sono l'archiviazione, il richiamo, il richiamo scritto, o la censura con deposito degli atti nel fascicolo personale ed eventuale esclusione per un anno da ogni forma di finanziamento o altro beneficio interno nei casi di violazione grave o reiterata; qualora la condotta presa in esame si configuri quale illecito disciplinare, gli atti sono inoltrati al Collegio di disciplina; nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione di natura etica e di natura disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica; n) puo', trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato rettorale e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato. 3. In sede di coordinamento didattico, il Senato: a) detta norme di indirizzo per i corsi sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di bilancio; b) stabilisce, in base alle rispettive proposte, la programmazione didattica; c) assicura l'armonizzazione degli obiettivi formativi svolgendo compiti di raccordo, supervisione e razionalizzazione delle attivita' e dei servizi comuni, e formulando piani organici in materia di supporto alla docenza; d) assicura il supporto gestionale ai corsi e soddisfa ai relativi adempimenti ministeriali nei termini previsti. 4. Il Senato e' convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la meta' dei suoi componenti. |
| Art. 10.
Composizione del Senato accademico
1. Il Senato accademico e' costituito da undici componenti: a) e' componente di diritto il Rettore, in qualita' di Presidente; b) sono componenti designati: il Prorettore vicario, che in caso di necessita' sostituisce il Rettore, e il delegato alla didattica; c) sono componenti elettivi: cinque rappresentanti dei docenti universitari di ruolo, eletti con le procedure definite dal Regolamento generale, in modo da assicurare la rappresentanza di aree scientifico-disciplinari distinte e la presenza di almeno due Direttori di strutture decentrate; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; d) partecipa inoltre al Senato il direttore generale, senza diritto di voto; 2. Il Senato dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti, il mandato e' rinnovabile una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il mandato non e' rinnovabile. 3. Nel caso in cui uno dei componenti del Senato risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore puo' proporre al Senato di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalita' e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo. |
| Art. 11.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' preposto all'amministrazione dell'ateneo, alle strutture amministrative e tecniche finalizzate alla organizzazione e gestione dei servizi generali, e al coordinamento del personale e dei servizi centrali e decentrati. 2. In particolare, il direttore generale: a) cura l'attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di amministrazione, attribuisce incarichi e responsabilita', e definisce e verifica periodicamente obiettivi, risorse e responsabilita' per la loro realizzazione; b) definisce criteri e indicatori per la misurazione e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' svolte dalle strutture amministrative, in collaborazione con il Nucleo di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato e assicura il rispetto della disciplina normativa in tema di trasparenza; c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; d) dirige e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia o impedimento, e propone l'adozione di eventuali misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; e) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale delle performance; g) propone al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo; h) formula proposte e pareri e riferisce al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza; i) predispone il programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, e il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo la nomina di altro Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza nonche' predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, che lo individua, sentito il Senato accademico e lo stesso Consiglio, tra dirigenti della pubblica amministrazione o altre personalita' di elevata qualificazione ed esperienza maturata nell'ambito organizzativo e gestionale. Il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e' di durata triennale rinnovabile. 4. Il direttore generale presenta annualmente una relazione al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto del parere del Senato accademico e delle relazioni del Nucleo di valutazione, ne valuta l'azione svolta, definendo gli obiettivi specifici da perseguire per l'anno successivo. Nel caso di gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, e previa contestazione all'interessato, il Rettore puo' proporre al Consiglio di amministrazione la revoca motivata dell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' conferire, o revocare, incarichi di dirigente a tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza prolungata, il direttore generale puo' inoltre essere sostituito da un dirigente dell'ateneo da lui stesso incaricato di funzioni vicarie. |
| Art. 12.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo interno della gestione amministrativa dell'ateneo. Esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo. Esprime parere sui documenti di bilancio preventivo e consuntivo e sulle variazioni di bilancio. 2. Il Collegio e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'ateneo e almeno due dei quali iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Il Collegio e' nominato con decreto rettorale; il suo mandato ha durata triennale e puo' essere rinnovato una sola volta. 3. Almeno uno dei componenti del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. |
| Art. 13.
Nucleo di valutazione
1. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di ateneo, che opera quale organo indipendente, in raccordo con i competenti organi nazionali del sistema universitario, in linea con i relativi criteri e indicatori. Il Nucleo basa la propria azione su apposite indagini ed elementi autonomamente raccolti, compreso il parere degli studenti, verificando l'attivita' di ricerca svolta dalle strutture e dai singoli docenti, la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, la congruita' delle attivita' di insegnamento a contratto, l'efficienza dei servizi, la produttivita' del personale, e ogni altro ambito di attivita'. Sono attribuite al Nucleo le funzioni previste dalla normativa vigente. 2. Il Nucleo di valutazione e' costituito da cinque componenti compreso uno studente. I componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, devono possedere un'elevata qualificazione professionale, anche amministrativo-gestionale ed essere in prevalenza esterni all'ateneo, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo e' nominato con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Il suo funzionamento e' definito dal Regolamento generale di ateneo. 3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti il mandato e' rinnovabile una sola volta. 4. La carica di componente del Nucleo e' incompatibile con le cariche di direttore di dipartimento, presidente dei consigli dei corsi di studio e direttore della Scuola di dottorato. 5. Il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione possono fruire di una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti. |
| Art. 14.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi di Governo sulle tematiche di interesse degli studenti stessi. Esso e' consultato dal Senato almeno una volta l'anno e ha titolo a esprimersi su temi quali l'offerta e l'organizzazione didattica, le attivita' di orientamento e tutorato, i tirocini e i rapporti con il mondo del lavoro, la logistica, il diritto allo studio, le pari opportunita', i servizi per gli studenti, e ogni altro aspetto di specifico interesse per gli studenti. 2. In particolare, il Consiglio: a) formula al Senato proposte in materia di Regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attivita' didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio; b) esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti, sul Programma triennale per quanto concerne la didattica, e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti; c) designa un docente di adeguata disponibilita' e competenza in qualita' di Difensore degli studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse attivita' dell'ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal Rettore, resta in carica due anni, con mandato sincrono con quello del Consiglio degli studenti. 3. Il Consiglio degli studenti e' nominato dal Rettore, dura in carica due anni ed e' costituito da non piu' di quindici componenti, eletti tra gli studenti in corso dei diversi corsi di studio, secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente, e designa i rappresentanti degli studenti nei diversi organi, designando di norma il Presidente quale rappresentante in Senato e Consiglio di amministrazione. 4. Il regolamento concernente il funzionamento del Consiglio degli studenti e' emanato dal Rettore con proprio decreto, previa approvazione del Senato accademico e parere del Consiglio di amministrazione. |
| Art. 15.
Comitato per lo sport
1. L'Universita' agevola e sostiene le attivita' sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario. 2. Il Comitato, costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva universitaria relativamente alle attivita' sportive dilettantistiche. |
| Art. 16.
Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito in attuazione dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, promuove e tutela le pari opportunita' nell'ambito dell'ateneo, individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ne ostacolano la piena realizzazione nei riguardi di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione. 2. In particolare, il Comitato: a) formula piani di azioni positive e misure atte a favorire l'effettiva parita' tra i sessi; b) produce raccomandazioni su argomenti d'interesse specifico di tutte le categorie svantaggiate in relazione a condizioni di salute, di origine o di culto, o altra condizione di diversita'; c) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' riguardanti l'accesso, la carriera, le figure professionali e ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni di pari opportunita' nell'ateneo; d) promuove la cultura delle pari opportunita', in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali e internazionali e iniziative volte a prevenire comportamenti lesivi delle liberta' personali anche in attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione europea, e di convenzioni internazionali. 3. Il Comitato e' costituito da un componente designato da ciascuna delle tre principali organizzazioni sindacali e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal direttore generale, da due rappresentanti del personale docente designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti. Tali rappresentanze sono designate in modo da risultare costituite pariteticamente da componenti di entrambi i generi. Oltre che i membri effettivi sono previsti i membri supplenti. 4. Le modalita' di organizzazione, la durata e il funzionamento del Comitato sono definiti dal Regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. |
| Art. 17.
Collegio di disciplina
1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati su iniziativa del Rettore, nei confronti di professori e ricercatori universitari, ed esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare. 2. Il procedimento si svolge secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, e con termini temporali stringenti sia per il suo avvio che per la sua conclusione. In assenza di decisione entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, il procedimento si estingue. 3. Al fine di assicurare il rispetto del principio del giudizio tra pari, il Collegio e' costituito da tre professori ordinari, uno dei quali in qualita' di Presidente, un professore associato e un ricercatore, prevalentemente esterni, ove possibile, nominati dal Rettore, sentito il Senato. I componenti esterni sono scelti tra professori ordinari, associati e ricercatori di altri atenei. I due componenti interni, professori ordinari, sono eletti dall'intero corpo accademico. Laddove non si renda possibile la nomina di uno o piu' componenti esterni, il Rettore sentito il Senato provvede alla nomina. Si applica il regime delle incompatibilita' previsto dalle vigenti norme di legge. Il professore associato e il ricercatore non partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia superiore, in ipotesi di procedimento disciplinare del Rettore, il potere disciplinare e' nella titolarita' del decano dell'Ateneo. 4. Il Collegio dura in carica tre anni. Le sue modalita' di costituzione e di funzionamento sono specificate nel Regolamento generale di ateneo. La partecipazione al Collegio non da luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. |
| Art. 18.
Organizzazione dipartimentale
1. Il Dipartimento costituisce la struttura collegiale di appartenenza dei docenti di ruolo che si riconoscono nella sua missione culturale e sono in esso incardinati, e ha lo scopo di organizzare uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo e le relative attivita' di ricerca, didattica e formazione, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di ateneo. 2. In particolare, il Dipartimento: a) promuove e coordina le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; b) organizza le attivita' di ricerca e di consulenza anche in attuazione di contratti e convenzioni; c) propone l'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, nel quadro delle proprie competenze culturali, sulla base di motivate esigenze formative; d) concorre alla definizione della programmazione didattica, corredata dalle richieste di contratti e convenzioni, all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio a cui partecipa con i propri docenti, e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite dal Senato in e delle disponibilita' di bilancio; e) concorre all'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi a cui partecipa con i propri docenti e alla definizione dei relativi regolamenti; f) concorre alla definizione dei relativi carichi didattici e dei fabbisogni di risorse di docenza esterna, nel rispetto di quanto stabilito dal Senato e delle disponibilita' di bilancio; g) propone l'attivazione di procedure concorsuali di docenti di ruolo, e le relative chiamate; 3. Le attivita' del dipartimento sono illustrate nelle rispettive Relazioni annuali e soggette a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, sulla cui base gli organi di governo deliberano l'entita' delle risorse assegnate, l'eventuale sviluppo, modifica o cessazione di attivita', o l'eventuale scioglimento della struttura. 4. Il dipartimento e' costituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da un minimo di 35 docenti di ruolo, la cui afferenza al Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico, previa richiesta degli interessati, secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di ateneo. 5. Previa approvazione del Senato, il dipartimento puo' articolarsi internamente in Sezioni, caratterizzate da un proprio specifico progetto scientifico e organizzativo e con un proprio coordinatore scelto dai rispettivi docenti, con le modalita' previste nel Regolamento generale di ateneo. 6. Al dipartimento e' attribuito un budget economico con autonomia gestionale ed e' assegnato personale tecnico amministrativo con funzioni di supporto, coerenti con le effettive esigenze e le relative qualificazioni professionali, su proposta del direttore del dipartimento. Le norme di funzionamento del dipartimento e quelle per l'assegnazione e la valutazione dell'utilizzo del personale sono specificate dal Regolamento generale di ateneo. 7. Le attivita' del dipartimento sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti, proposti dalla struttura interessata e redatti sulla base di uno schema comune, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato e parere del Consiglio di amministrazione. |
| Art. 19.
Direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne convoca e presiede il Consiglio e la giunta definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. E' responsabile di tutte le attivita' che fanno capo al dipartimento, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi di governo, ed esercita tutte le altre incombenze attribuite dalle normative vigenti, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto. 2. Il direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, con le modalita' previste dal Regolamento generale di ateneo, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile. Il direttore di dipartimento puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti. 3. Il direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore, che e' nominato con decreto rettorale e lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; puo' inoltre delegare parte delle sue funzioni ad altri docenti di ruolo, con le modalita' previste dal Regolamento di dipartimento. 4. Per gli adempimenti di carattere gestionale, il Direttore e' coadiuvato da un responsabile amministrativo, che assicura un supporto generale, la corretta applicazione delle procedure e l'efficace collegamento con l'amministrazione centrale, partecipando inoltre alle riunioni del Consiglio e della giunta di dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante. |
| Art. 20.
Consiglio e giunta di dipartimento
1. Il Consiglio di dipartimento indirizza e programma le attivita' del Dipartimento e ne adotta gli atti e le relazioni programmatiche, scientifiche e finanziarie. Ne fanno parte tutti i docenti di ruolo in esso incardinati, i rappresentanti dei tecnici a esso assegnati e un rappresentante degli studenti. 2. Il Consiglio di dipartimento e' convocato in forma allargata a tutti i componenti almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il direttore lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso una giunta, costituita dal direttore di dipartimento, che la presiede, e da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti. 3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio e della giunta, le modalita' di elezione, la durata del mandato e il regime di competenza sono indicati nel Regolamento generale di ateneo. |
| Art. 21.
Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti
1. Il numero, la denominazione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono stabiliti dal Rettore previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e parere del Nucleo di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e specificamente dall'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le relative delibere attengono a principi generali di specificita' e rilevanza degli obiettivi, economicita' ed efficienza scientifica e gestionale, dimensione e omogeneita' dei settori afferenti per fini e per metodo. Le modalita' e le condizioni di istituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di ateneo. |
| Art. 22.
Centri di ricerca e formazione
1. Centri di ricerca e formazione possono essere costituiti tra unita' di ricerca dell'ateneo e strutture esterne, per lo svolgimento di specifici progetti scientifici o formativi a durata pluriennale. 2. La proposta di istituzione, corredata da un progetto scientifico, organizzativo e finanziario e dai relativi atti convenzionali, e' sottoposta al Senato accademico che, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, ne delibera l'approvazione. La proposta approvata dal Senato e' trasmessa al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto delle implicazioni organizzative e finanziarie e della disponibilita' delle risorse necessarie, delibera l'istituzione del Centro e i relativi aspetti gestionali. 3. La delibera istitutiva indica il grado di autonomia del Centro, le strutture organizzative, il personale assegnato, le eventuali risorse assicurate dall'amministrazione centrale o da altri enti, e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro. |
| Art. 23.
Corsi di studio
1. I corsi di studio sono istituiti nell'ambito delle Classi previste dai decreti ministeriali che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti. I corsi sono disciplinati in termini generali dal Regolamento didattico di ateneo che integrato dagli ordinamenti didattici e da piu' specifici regolamenti costituisce l'insieme delle norme che regolano i corsi medesimi, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Senato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1. 2. I corsi di studio sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta di attivazione del Senato accademico integrato dai presidenti di corso, anche mediante convenzioni con altri atenei, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento didattico. L'attivazione dei corsi di studio e' subordinata all'accreditamento ministeriale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Particolare attenzione viene rivolta all'apertura internazionale dell'offerta formativa, con incentivazione della mobilita', attivazione di corsi congiunti con atenei stranieri, e uso dell'inglese quale lingua veicolare, o eventuale altra lingua. I rispettivi regolamenti didattici fissano le particolari norme che regolano il funzionamento dei diversi corsi sul piano didattico e amministrativo. 3. I corsi di studio sono nel loro insieme coordinati dal Senato accademico che, integrato dai presidenti dei corsi, stabilisce la programmazione didattica sulla base delle rispettive proposte, detta norme di indirizzo, assicurando l'armonizzazione delle singole attivita' dei diversi corsi e il supporto gestionale, anche in relazione agli adempimenti ministeriali. 4. Ciascun corso, nel quadro del coordinamento generale del Senato, e' autonomamente gestito da un Consiglio di corso, costituito dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano e da un rappresentante degli studenti, con un presidente e una giunta costituita da tre docenti, eletti dai docenti del corso con le modalita' stabilite dal Regolamento di ateneo. 5. Il Consiglio e' convocato con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa e opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la giunta. Esso svolge le seguenti funzioni: a) d'intesa con le strutture che vi partecipano con propri docenti, assicura l'organizzazione del corso e ne propone la programmazione; b) assicura l'organizzazione armonica delle attivita' didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento; c) garantisce la qualita' e la trasparenza delle attivita' di gestione del corso e ne assicura le funzioni di rappresentanza nei diversi organi. |
| Art. 24.
Scuola dottorale
1. La Scuola dottorale e' una struttura finalizzata al coordinamento delle attivita' di alta formazione dell'ateneo e alla gestione delle relative risorse. Essa ha l'obiettivo di favorire: a) lo sviluppo armonico dei diversi corsi di dottorato che a essa afferiscono, con la promozione di attivita' trasversali e altre iniziative comuni e una gestione oculata delle risorse; b) la costituzione di collaborazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, la promozione della mobilita' da parte di dottorandi italiani, e l'attrazione di studenti e ricercatori da altri paesi; c) la promozione di stretti rapporti con le realta' produttive al fine di formare competenze avanzate nel contesto economico e sociale del territorio; d) la creazione di competenze interdisciplinari, aperte e competitive a livello europeo e internazionale, al fine di ampliare il respiro culturale della formazione e le potenzialita' dell'impiego. 2. Le norme di funzionamento della Scuola sono contenute in apposito regolamento, che disciplina anche la nomina del direttore e del Consiglio della Scuola. 3. Il budget economico della Scuola e' determinato annualmente dagli organi di Governo. |
| Art. 25.
Biblioteca di ateneo
1. La biblioteca di ateneo e' una struttura il cui obiettivo principale e' garantire l'accesso all'informazione relativa alle discipline oggetto di insegnamento e ricerca in ateneo. A tal fine organizza le attivita' di acquisizione, catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale sia in formato cartaceo che digitale. 2. La biblioteca si avvale della consulenza di un Comitato scientifico di indirizzo per la pianificazione delle acquisizioni bibliografiche e delle diverse attivita', secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di ateneo. La biblioteca e' Centro di responsabilita' e la sua attivita' e' disciplinata da proprio regolamento. |
| Art. 26.
Criteri generali
1. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati dal Regolamento generale e devono essere compatibili con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarita' della prestazione universitaria. |
| Art. 27.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da ricavi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato. 3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti. 4. L'ateneo puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo la sostenibilita' economica su scala pluriennale. |
| Art. 28.
Capacita' giuridica
1. L'ateneo, in base ai propri fini istituzionali puo': a) concludere con altri enti accordi di collaborazione in attivita' istituzionali di interesse comune; b) partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato, costituire o partecipare a fondazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2011 relativo al «Regolamento recante criteri e modalita' per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato», per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali; c) ricorrere al patrocinio legale per controversie attinenti alla propria attivita' negoziale, avvalendosi, in via principale, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto n. 1611/1933, dell'Avvocatura dello Stato, salvo diversa, motivata delibera del Consiglio di amministrazione; d) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' di qualsiasi natura e valore; e) contrarre transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo; f) svolgere contrattazione attiva e partecipare a procedure di gara, quale operatore economico. |
| Art. 29.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo
1. Come disposto dall'art. 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplina la materia delle invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti dell'ateneo, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. L'ateneo stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante allo stesso ateneo ovvero ad altri enti o privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui l'ateneo non provveda alle determinazioni di cui al comma 2, allo stesso compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', l'ateneo acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dall'ateneo. |
| Art. 30.
Regolamenti
1. L'ateneo opera in base al Regolamento generale di ateneo, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', al Regolamento didattico di ateneo, a ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie. 2. Il Regolamento generale di ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'ateneo e alle modalita' di elezione degli organi di governo. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. 3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita'. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. 4. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative. Esso e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico in sede di coordinamento didattico. 5. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico 6. I regolamenti dei dipartimenti e dei centri sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimita' e di merito da parte del Senato accademico. 7. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 8. I regolamenti e i regolamenti modificati sono emanati con decreto rettorale. |
| Art. 31.
Validita' delle deliberazioni
1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto di chi presiede. Nessuno puo' prendere parte alla seduta e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. Il codice etico disciplina ulteriori casi di incompatibilita'. |
| Art. 32.
Pubblicita' dei verbali
1. I verbali delle adunanze degli organi dell'ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni e' assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'ateneo. |
| Art. 33.
Indennita' di carica e gettoni di presenza
1. Le indennita' di carica a qualunque titolo erogate dall'ateneo non sono cumulabili tra loro. Sono comunque aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme. |
| Art. 34.
Modifiche dello statuto
1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al Rettore; essa spetta, altresi', al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute successive, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso assunto con la stessa maggioranza qualificata. 3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Art. 35.
Norme elettive generali
1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto sono nominati dal Rettore con proprio decreto, salvo che non sia diversamente disciplinato dalle norme in materia, alle quali si fa anche riferimento per le incompatibilita' previste. 2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione e integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano in prospettiva un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. |
| Art. 36.
Validita' ed entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dell'art. 4 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
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