Gazzetta n. 206 del 19 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 agosto 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini».


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e' stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini»;
Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC «Colli di Rimini»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1 ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A
Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine
controllata dei vini «Colli di Rimini»

Art. 1.

Denominazione e tipologie

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» e' riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva);
«Colli di Rimini» bianco;
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
«Colli di Rimini» Biancame;
«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);
«Colli di Rimini» Rebola secco;
«Colli di Rimini» Rebola passito.
 
Allegato B
DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO DELLA DOP DEI VINI "COLLI DI RIMINI"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.
Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per le giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti, atte a produrre la tipologia «Colli di Rimini» rosso riserva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Colli di Rimini» rosso (anche nella tipologia riserva):
Sangiovese minimo 30%;
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante, Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%.
«Colli di Rimini» bianco:
Trebbiano: minimo 30 %;
Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%.
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.
«Colli di Rimini» Biancame:
Biancame b.: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in Regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del 15%.
«Colli di Rimini» Rebola secco:
Grechetto Gentile: minimo 85%;
possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
«Colli di Rimini» Rebola passito:
Grechetto Gentile: minimo 85%;
possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
«Colli di Rimini» Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):
Vitigno Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
 
Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale s.s. 16 Adriatica, e dell'intero Comune di Bellaria Igea Marina.
 
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:
Rosso 11,5%;
Rosso riserva 12,0%;
Bianco 11,0%;
Cabernet Sauvignon 11,5%;
Cabernet Sauvignon Riserva 12%;
Biancame 10,5%;
Rebola secco 11,5%;
Rebola passito 12,5%;
Sangiovese 11,5 %;
Sangiovese superiore 12,5%;
Sangiovese riserva 12,5%.
2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
4. E' esclusa ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
Rosso t/ha 11,0
Bianco t/ha 12,0
Cabernet Sauvignon t/ha 11,0
Biancame t/ha 12,0
Rebola t/ha 11,0
Sangiovese t/ha 11,0
La tolleranza massima di detti limiti di resa e' del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade della denominazione.
La Regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», e' ammesso l'arricchimento nella misura massima dell'1% vol.
3. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario vitivinicolo siano vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» deve avvenire prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione dalla cantina del produttore.
4. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rebola passito non dovra' essere superiore al 50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini». Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino «Colli di Rimini» Rebola tipo Passito, dovra' essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento puo' avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e vendemmia tardiva con appassimento in pianta.
5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» Rosso riserva, Cabernet Sauvignon riserva e Sangiovese Riserva e' fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno in vasi vinari.
La commercializzazione e' consentita soltanto dopo ventiquattro mesi di invecchiamento ed eventuale affinamento complessivi, a decorrere dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve. La relativa idoneita' chimico fisica ed organolettica non potra' essere valutata prima di ventidue mesi di invecchiamento e affinamento complessivi.
 
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini «Colli di Rimini» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Colli di Rimini» Rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: caratteristico, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali;
sapore: da secco ad abboccato, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colli di Rimini» Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso o granato;
odore: caratteristico, complesso, con eventuali note erbacee e minerali;
sapore: da secco ad abboccato, di struttura, armonico, elegante, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
«Colli di Rimini» Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta carico;
odore: caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo;
sapore: da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
«Colli di Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva:
colore: rosso rubino carico con riflessi granato;
odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: secco, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
«Colli di Rimini» Biancame:
colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Colli di Rimini» Rebola (tipo secco):
colore: dal paglierino chiaro al dorato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: secco, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
«Colli di Rimini» Rebola passito:
colore: dal giallo dorato all'ambrato;
odore: caratteristico, intenso e fruttato, a volte con note muffate;
sapore: dolce, vellutato, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol;
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Colli di Rimini» Sangiovese:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, talvolta floreale, minerale;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l.
«Colli di Rimini» Sangiovese Superiore:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Colli di Rimini» Sangiovese riserva:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Per tutte le tipologie in cui e' stato effettuato un passaggio in botti di legno puo' rilevarsi un sentore di legno.
 
Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» i termini bianchi e rossi sono facoltativi, e' vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
2. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d'origine controllata «Colli di Rimini» sono ammessi soltanto recipienti della capacita' di litri: 0,187, 0,250, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 6,000, 9,000, 12,000 e 18,00 in vetro o ceramica.
3. Per tutti i vini della DOC «Colli di Rimini» di cui all'art. 1 e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del «tappo a corona».
 
Art. 8.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica, fattori naturali rilevanti. Morfologia.
La DOP «Colli di Rimini» si estende nella zona di confine tra la parte piu' meridionale della Pianura Padana e la parte piu' propriamente peninsulare dell'Italia. In un contesto ambientale pertanto fortemente influenzato dal Mare.
Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, e' diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.
Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici si evidenziano crescenti quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60 m slm) alle piu' tipiche e diffuse unita' di paesaggio pedecollinari (60-250 m slm) a territori piu' alti e tipicamente collinari (200-400 m slm) nelle zone dell'entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.
Il contesto collinare e' quello in cui maggiore e' la concentrazione dei vigneti e che maggiormente rappresenta la tipicita' di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali piu' dolci. Pedologia.
Il territorio collinare di Colli di Rimini possiede una certa uniformita' geologica. E' infatti prevalente la Formazione geologica delle Argille Azzurre (sigla FAA), costituita da argilliti azzurrastre calcaree e compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.
Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.
Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.
Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di piu' alta collina.
Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica.
Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina piu' elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph e' sub-alcalino o alcalino; il contenuto in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica e' bassa. Suoli.
I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di eta' pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di Borello).
Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilita' di ossigeno, talvolta buona.
Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono moderatamente alcalini.
I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:
Suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei. Suoli San Clemente (SCM1): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le sommita' e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo, presente a 50 - 80 cm di profondita', sono fortemente calcarei;
Suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e medie dei versanti, sono dolcemente inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100 cm di profondita' calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondita', con accumulo di carbonato di calcio;
Suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello); sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il substrato massivo, fortemente calcarei. Caratteristiche climatiche.
Possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di Koppen - Geiger:
temperatura media annua pari a 13,2°C
temperatura media del mese piu' freddo pari a 3,4°C
tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20°C
escursione termica annua pari a 18,8°C
Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Colli di Rimini in una posizione della citata classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale.
Riguardo la misura dell'indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Colli di Riminisi colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.
Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo «Litoraneo padano» con una piovosita' totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l'anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm. 2) Fattori umani rilevanti per il legame col territorio.
Nel territorio della DOP Colli di Rimini il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenarie, le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all'VIII - VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di Vitis vinifera.
Da allora, la coltura della vite nel Riminese e' documentata senza soluzione di continuita':
le genti etrusche vi hanno introdotto l'usanza della potatura lunga e del sostegno vivo;
con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell'economia.
Di quel periodo restano numerose testimonianze figurative e le relazioni degli storici latini che esaltano gli elevati rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l'Urbe;
una importante testimonianza ci viene dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.;
la documentazione scritta disponibile per l'arco di tempo compreso fra V e X secolo, reca numerose notizie sulla presenza della vite nel Riminese e contiene interessanti informazioni sui patti colonici, le tecniche e le attrezzature relative alla vitivinicoltura;
dopo il Mille, le testimonianze storiche divengono numerosissime, per lo sviluppo della produzione e dei commerci, per il consumo interno e le esportazioni sul mercato veneziano;
gli statuti medievali di Colli di Rimini, attraverso la minuziosa normativa che regola la vita della citta' e del contado, offrono una moltitudine di elementi circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico:
nel territorio della DOP Colli di Rimini numerosi sono i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica che concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini contemplati in questo disciplinare;
grande peso ha la vicinanza del territorio al mare che influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite (opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l'ambiente ventilato dalle brezze) e contemporaneamente conferendo vigore e suadenza ai vini che ne derivano;
la peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, unita ad una piovosita' non eccessiva nel periodo estivo, alla fertilita' medio bassa dei terreni e a sommatorie termiche adeguate influenzano fortemente le caratteristiche chimico fisiche dei vini che si presentano in generale con un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol unita nei vini rossi ad una buona intensita' colorante e ad un elevato tenore in polifenoli, mentre nei bianchi conferisce spessore e sapidita'. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Le peculiari caratteristiche del territorio della DOP «Colli di Rimini» di tipo ambientale, climatico, pedologico ed orografico ne fanno un "unicum» territoriale che ha espresso sin dall'antichita' una specifica vocazionalita' alla coltivazione della vite.
La grande potenzialita' di questo territorio e' stata percepita da tutte le civilta' che si sono avvicendate nel territorio e che hanno quindi dato il proprio contributo di conoscenza ed esperienza nella coltivazione della vite e nella vinificazione.
Questa abbondante stratificazione di cultura, ricerca, selezione di vitigni ed ecotipi adatti a questo ambiente hanno generato un quadro di fortissima tipicita' che nobilita e caratterizza il vino «Colli di Rimini» DOP.
 
Art. 9.

Riferimenti alla struttura di controllo

La societa' Valoritalia e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1,2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.