Gazzetta n. 206 del 19 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 23 giugno 2020 |
Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (testo A) e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 26, della citata legge, n. 205 del 2017, con il quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ed e' stata, altresi', demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 27, della citata legge, n. 205 del 2017, il quale dispone che «Al fine dell'attuazione del comma 26 e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici giudiziari competenti. A tal fine e e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalita' di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 con cui e' stata operata la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021»; Vista la direttiva generale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'11 gennaio 2019, n. 7, registrata alla Corte dei conti reg. 1, fg. 249, in data 1° febbraio 2019, che individua gli indirizzi generali per l'attivita' e la gestione del Ministero e conferisce ai Centri di responsabilita' amministrativa gli obiettivi strategici e i connessi obiettivi operativi da realizzare nel corso dell'anno assegnando le relative risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni»; Vista la circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 riportante istruzioni per l'applicazione dello aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017 sono iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto di accertamento residui numero 000108 del 19 aprile 2019 del Capo del Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del quale «Le somme da conservarsi in conto residui per impegni da assumere sul cap. 7446 al 31 dicembre 2018 nella competenza dell'anno finanziario 2018 sono di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) dello stato di previsione di questa Amministrazione. Le somme relative verranno trasportate al corrispondente capitolo dell'anno finanziario 2019.» Vista la nota prot. 0023678 del 4 giugno 2019, con cui la Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha attestato che il citato provvedimento numero 000108 del 19 aprile 2019 e' stato ammesso alla registrazione il 3 giugno 2019, n. 1-1566; Vista la nota prot. 6432 del 16 luglio 2019 con cui la direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'ufficio legislativo per il tramite dell'ufficio di coordinamento del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici lo schema di decreto e la relazione illustrativa concernenti la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine della diramazione ai dicasteri interessati e l'acquisizione del concerto; Viste le note prot. 6590 del 19 luglio 2019 e 6709 del 25 luglio 2019 con cui la direzione generale per la condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto lo schema di decreto e la relazione illustrativa concernenti la definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, al fine dell'esame, la diramazione ai dicasteri interessati per l'acquisizione del concerto e l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome; Vista la nota prot. 30525 del 29 luglio 2019 con cui il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie lo schema di decreto e la relazione illustrativa al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome; Vista la nota prot. 12271 P-4.37.2.13 del 29 luglio 2019 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema di decreto e la relazione illustrativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, ai presidenti delle regioni e delle province autonome, alla Regione Campania, al presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani e al presidente dell'Unione province d'Italia al fine dell'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome; Vista la nota prot. 12441 P-4.37.2.13 del 31 luglio 2019 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza unificata ha trasmesso l'integrazione all'ordine del giorno della Conferenza unificata, convocata per giovedi' 1° agosto c.a., in cui figura, al punto n. 20, l'«Intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive.»; Vista la nota prot. 21652 del 1° agosto 2019, con cui il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha chiesto modifiche al citato schema di decreto; Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, comma 26, della citata legge n. 205 del 2017, alla definizione dei criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo istituito con la medesima disposizione; Attese le esigenze di semplificazione procedimentali realizzabili mediante la concentrazione degli adempimenti in capo ai comuni assegnatari del contributo di cui al presente decreto; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definisce i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, rep. atti n. 92/CU del 1° agosto 2019, trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. 12979 del 6 agosto 2019; Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attivita' culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'erogazione ai comuni dei contributi per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Possono presentare la domanda di concessione del contributo i comuni nel cui territorio ricadono l'opera o l'immobile realizzati in assenza o in totale difformita' dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». 3. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformita' dal permesso di costruire di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali e' stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonche' quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 2
Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo
1. Le risorse attribuite al fondo di cui all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo 7446 «Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive», piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrative delle risorse dei comuni, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree: a) aree demaniali o di proprieta' di altri enti pubblici; b) aree a rischio idrogeologico; c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; d) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000. 2. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente disponibili all'esito dell'utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate in relazione alle medesime tipologie di abusi edilizi e aree, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m³ e inferiori a 450 m³. 3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1, alle richieste riguardanti gli abusi relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 m³ possono essere destinate eventuali risorse disponibili all'esito dell'utilizzo di cui ai commi 1 e 2. |
| Art. 3
Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei limiti delle diponibilita' finanziarie annuali, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto. 2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. 4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni». 6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. 7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire. 8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 4
Assegnazione delle economie
1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dell'intervento. 2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 5, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 5
Risorse inutilizzate
Le risorse attribuite al «Fondo demolizioni» di cui all'art. 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo 7446, piano gestionale 1, non ripartite all'esito delle procedure di concessione dei contributi sono riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 6
Modalita' di presentazione delle domande di contributo
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su dedicata sezione del proprio sito internet, apposito sistema informatico per la presentazione delle domande di contributo poste a carico del «Fondo demolizioni». Nel sistema sono altresi' resi noti i termini per la presentazione delle domande e gli elementi amministrativi e contabili da indicare. 2. Le domande sono presentate dal legale rappresentante del comune o da un suo delegato, a pena di nullita', tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui al comma precedente, entro la data ivi indicata. Non sono ritenute ammissibili le domande presentate oltre il termine stabilito. 3. Le domande di concessione del contributo devono essere complete, a pena di nullita', degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire, nonche' dell'attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso. |
| Art. 7
Trasferimento dei fondi
1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei limiti delle disponibilita' annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalita': a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5; b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1. 2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1. |
| Art. 8
Monitoraggio e controlli a campione
1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in particolare la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato attraverso la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui al presente decreto. |
| Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza unificata.
Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo Franceschini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3150 |
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