Gazzetta n. 206 del 19 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 agosto 2020
Nomina del commissario della «Val di Catola societa' cooperativa agricola a mutualita' prevalente», in Volturara Appula.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta dall'associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della societa' cooperativa «Val di Catola societa' cooperativa agricola a mutualita' prevalente», con sede in Volturara Appula (FG) - codice fiscale 03657730713, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 19 giugno 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita' non sanate a seguito di diffida:
1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale in conformita' con l'attuale normativa in materia cooperativistica e mancata delibera in merito all'eventuale compenso spettante ai componenti dell'organo collegiale;
2) mancata conformita' dello statuto alle attuali previsioni normative in quanto l'art. 19 dello stesso stabilisce che la cooperativa sia amministrata da un organo amministrativo monocratico in contrasto con il disposto dell'art. 2542 del codice civile;
3) mancata modifica del regolamento interno nel quale non risulta espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai soci lavoratori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 142/2001;
4) omesso versamento ai fondi mutualistici del 3% dell'utile di bilancio relativo all'esercizio 2017;
Vista la nota prot. n. 142700 del 12 giugno 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta elettronica della cooperativa, con la quale e' stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;
Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza,
laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, puo' nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il commissario incaricato provveda immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarita' riscontrate;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;
Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

La sig.ra Orsola Palmieri, codice fiscale PLMRSL80E44E716U, domiciliata in Alberona (FG) - Contrada Ischia Mezzana snc., amministratore unico della societa' cooperativa Val di Catola Societa' cooperativa agricola a mutualita' prevalente, con sede in Volturara Appula (FG) - codice fiscale 03657730713, costituita in data 31 marzo 2009, e' nominata, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, commissario per gli specifici adempimenti citati in premessa e, piu' precisamente, provvedere in merito a quanto segue:
1) alla nomina di un organo amministrativo collegiale in conformita' con l'attuale normativa in materia cooperativistica e all'assunzione di determinazioni in merito all'eventuale compenso spettante ai componenti di detto organo collegiale;
2) alla regolarizzazione dello statuto societario, atteso che l'art. 19 dello stesso stabilisce che la cooperativa debba essere amministrata da un organo amministrativo monocratico in contrasto con il disposto dell'art. 2542 del codice civile;
3) alla modifica del regolamento interno, nel quale non risulta espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai soci lavoratori, come disposto dell'art. 6 della legge n. 142/2001;
4) al versamento ai fondi mutualistici del 3% dell'utile di bilancio relativo all'esercizio 2017, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento.
 
Art. 2

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 agosto 2020

Il direttore generale: Scarponi