Gazzetta n. 206 del 19 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 agosto 2020
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' per la sessione d'esame 2020.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto Istituto delle funzioni gia' affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del citato decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa, ha apportato modifiche al menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visti gli articoli 109 e 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 68 del 2018, concernenti, rispettivamente, il registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, articolato in sezioni distinte e la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte di ciascuno iscritto al registro nonche' di un contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto, nonche' l'art. 354 dello stesso decreto legislativo, recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, che inserisce, nelle sezioni del registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la lettera f) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;
Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
Visto l'art. 1, comma 66, del decreto legislativo n. 68 del 2018, che ha fissato l'importo massimo del contributo dovuto dagli iscritti alla menzionata lettera f) per gli intermediari assicurativi a titolo accessorio;
Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;
Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato decreto legislativo n. 209 del 2005, aggiunto dall'art. 1, comma 67, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita';
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, entrato in vigore il 1° ottobre 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, che ha sostituito il regolamento IVASS n. 5 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2019, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' per la sessione d'esame 2019;
Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;
Visto il prospetto sintetico del bilancio di previsione per l'esercizio 2020, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi dell'art. 16 del regolamento in materia di trasparenza;
Visto l'assestamento del bilancio di previsione 2020, deliberato dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020;
Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2020, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita';
Vista la comunicazione del 1° giugno 2020 n. 015871/20, con la quale l'IVASS, ai sensi dell'art. 336, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, ha comunicato che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2020 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nonche' la misura del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020;
Vista la comunicazione del 30 giugno 2020 con la quale l'IVASS ha precisato che la sezione F del registro, di cui all'art. 1, commi 11 e 66, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018, non e' ancora disponibile e che i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

Decreta:

Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2020 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinata come segue:
a) Sezione A - agenti di assicurazione:
persone fisiche - euro 47,00;
persone giuridiche - euro 270,00;
b) Sezione B - broker:
persone fisiche - euro 47,00;
persone giuridiche - euro 270,00;
c) Sezione C:
produttori diretti - euro 18,00;
d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste italiane:
banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane - euro 10.000,00;
banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro - euro 8.170,00;
banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM - euro 2.760,00.
2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2020.
 
Art. 2
Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova
di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo
n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2020

La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2020, e' stabilito nella misura di settanta euro.
 
Art. 3

Versamento dei contributi

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono versati sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: Gualtieri