Gazzetta n. 207 del 20 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 agosto 2020
Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata;
Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-octies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Visto l'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate;
Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dall'art. 61-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, reso in data 6 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Considerato che le detrazioni per le spese di istruzione ricorrono con maggiore frequenza nelle dichiarazioni dei redditi;
Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre individuare i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate;

Decreta:

Art. 1
Trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese per istruzione
diverse da quelle universitarie

1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese di istruzione scolastica, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'istituto scolastico, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese di cui al comma 1 erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e' stata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in via facoltativa con riferimento agli anni d'imposta 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022.
4. Non devono essere trasmessi i dati delle tasse scolastiche versate con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
5. Con riferimento alle comunicazioni relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, non si applicano le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.
 
Art. 2

Modalita' di trasmissione telematica

1. Le modalita' per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: Gualtieri