Gazzetta n. 209 del 22 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 luglio 2020 |
Istituzione del Fondo per l'emergenza Covid-19. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo per l'emergenza Covid-19, i cui criteri e modalita' di accesso sono definiti con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12 recante «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici», secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Tenuto conto delle analisi e dei dati EUMOFA (Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) che dimostrano che i settori della pesca e dell'acquacoltura sono tra i piu' colpiti dalla crisi epidemica, con una stima delle perdite oscillante tra il 50% e il 90% dei fatturati e delle produzioni. Tenuto conto, altresi', che le cause della crisi, a mente delle summenzionate analisi, sono da ricondurre alla chiusura dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo e alle difficolta' di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca; Considerato che la situazione emergenziale da Covid-19 e la conseguente crisi di liquidita' hanno provocato situazioni di difficolta' anche grave per le imprese del settore pesca e dell' acquacoltura; Considerata, pertanto, la necessita' di assicurare una rapida ripresa al settore anche permettendo allo stesso di adeguarsi in materia di sicurezza sul lavoro volta al contrasto del COVID 19, adottando tutte le misure necessarie al di stanziamento sociale ed alla sanificazione dell'ambiente di lavoro; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2020 n. 40265 con il quale e' stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un «fondo per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a seguito dell'emergenza covid-19», ai sensi dell'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro in termini di competenza e cassa per l'anno 2020; Sentite le associazioni nazionali di categoria e le organizzazioni sindacali di settore; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 9 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; «Beneficiario» o «Soggetto beneficiario»: l'impresa della pesca e dell'acquacoltura, che abbia subito danni diretti o indiretti dall'emergenza Covid-19; «PMI»: le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; |
| Art. 2
Risorse disponibili
1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuita' aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni di euro per sospensione dell'attivita' economica delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 3
Agevolazioni e finanziamenti concedibili
1. Le risorse di cui all'art. 2 sono destinate nella misura di: a) euro 15 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, nella misura e con le modalita' previste agli articoli che seguono; b) euro 3,5 milioni, al riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura comprese le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi, iscritte alla V categoria, nella misura e con le modalita' previste agli articoli che seguono; c) euro 1,5 milioni sono destinati alle regioni e province autonome nell'ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne. Tali risorse sono determinate per ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente al numero di imprese operanti sui territori di competenza, come dichiarato dalle singole regioni e pubblica amministrazione. Al successivo art. 9 e' presentata la tabella con la ripartizione per ciascuna regione e provincia autonoma. Con separato e specifico provvedimento ogni regione e provincia autonoma individuera' i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse ai beneficiari. 2. Gli importi residui, non utilizzati per l'applicazione delle misure di cui al comma precedente, sono utilizzati, per lo stesso anno, nei limiti del necessario, per la realizzazione delle misure per le quali i fondi a disposizione non sono risultati sufficienti. 3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014: a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni; b) 10% per le imprese di medie dimensioni; c) 5% per le imprese di grandi dimensioni. 4. Le eventuali risorse non utilizzate nell'ambito delle sotto-riserve di cui al comma precedente saranno redistribuite a favore di quelle le cui domande di contributo hanno superato le disponibilita' complessivamente assegnate, a partire dalle richieste non soddisfatte a valere sulla sotto-riserva rivolta alle imprese di dimensioni minori e procedendo verso quelle di maggiori dimensioni fino all'integrale esaurimento dei fondi disponibili. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3 le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1l dicembre 2013. 2. Il contributo e' riconosciuto per «impresa unica» come definita all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento UE n. 717/2014. 3. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub a) dell'art. 3, comma 1, tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2020, abbiano in armamento almeno un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca marittima risulta essere l'attivita' prevalente in termini di reddito. 4. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub b) dell'art. 3, comma 1 tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 3 giugno, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente in termini di reddito. 5. Sono eleggibili al sostegno finanziario della riserva di cui al sub c) dell'art. 3, comma 1, le imprese che svolgono l'attivita' di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata. |
| Art. 5
Condizioni del finanziamento e dei contributi
1. La concessione dei contributi di cui all'art. 3 e' condizionata all'avvio da parte dei soggetti richiedenti della rispettiva attivita' economica in data antecedente al 3 giugno 2020, da accertarsi, per le imprese di pesca attraverso l'armamento alla stessa data, di almeno un'imbarcazione da pesca, mentre per le imprese acquicole, previa verifica dell'intervenuta attivazione, prima dello stesso termine, presso il Registro imprese e della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno definite con separato provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero: a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) attestante: I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020; II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); III. limitatamente alle imprese del settore pesca, di disporre di almeno un'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2020. IV. limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 3 giugno 2020 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; V. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 120.000 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020; VI. che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca marittima ovvero che l'attivita' prevalente risulta essere l' acquacoltura. |
| Art. 6
Misura del contributo concedibile
1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020. 2 Il contributo concesso, a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della tabella di cui al successivo comma 5; 3. Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e' riconosciuto in proporzione al fatturato medio delle imprese richiedenti, secondo quanto definito nel successivo comma 5 e comunque entro l'importo massimo corrispondente alla dimensione d'impresa del soggetto richiedente riscontrabile al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, come di seguito specificato: a) euro 5.000 per le micro imprese; b) euro 6.000 per le piccole imprese; c) euro 10.000 per le medie imprese; d) euro 20.000 per le grandi imprese. 4. I contributi complessivamente concessi ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 sono erogati nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b). Qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui al presente articolo. 5. Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da concedere alle imprese di pesca armatrici di imbarcazioni il contributo pubblico e' riconosciuto in relazione alla stazza dell'imbarcazione armata misurata in Grosse Tonnage (GT):
Parte di provvedimento in formato grafico
Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca e' pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella sopra riportata, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3 giugno 2020, fino a concorrenza massima di euro 120.000 cosi' come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COV1D 19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020. All'occorrenza di eventuali economie risultanti dall'attribuzione dei contributi assegnati alle imprese del settore pesca secondo quanto indicato nella tabella di cui sopra, le risorse non attribuite saranno ripartite tra le stesse imprese in misura proporzionale ai rispettivi contributi determinati secondo quanto indicato nel comma precedente fino a completo esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a). 6 Per gli aiuti di cui all'art. 3, comma 1 lettera b) il contributo pubblico, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, e' riconosciuto nelle seguenti modalita': a) 500,00 (cinquecento) euro in quota fissa per ciascuna impresa richiedente; b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 3, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati a titolo del sub a) precedente, in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2017-2019. Il criterio di riparto tra le imprese appartenenti alla medesima fascia sara' determinato con il decreto direttoriale di cui all'art. 8. Per le imprese che abbiano avviato l' attivita' successivamente al 1° gennaio 2019 il fatturato medio annuo di cui al sub a) del comma precedente coincide con il 50 % della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente. |
| Art. 7
Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, lettera a), le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti in un successivo provvedimento di attuazione del presente decreto. 2. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari; ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui all'art. 6. 3. Le procedure di cui al presente articolo dovranno concludersi entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno delle risorse di cui all'art. 10. |
| Art. 8 Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b)
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, lettera b), le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalita' ed entro i termini definiti in un successivo provvedimento di attuazione del presente decreto. 2. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3 riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi calcolati con le modalita' di cui all'art. 6. 3. Le procedure di cui al presente articolo dovranno concludersi entro il corrente anno 2020, per consentire l'impegno delle risorse di cui all'art. 10. |
| Art. 9
Ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) tra le regioni e province autonome
1. Le risorse, pari ad euro 1.500.000,00, relative alla dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base della seguente tabella: ===================================================================== | | N° imprese | | | |Regione o provincia |acque interne | |Importo assegnato | | autonoma | dichiarate |% incidenza | euro | +====================+==============+============+==================+ |Abruzzo |2 | 0,17 %| € 2.506,27| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Basilicata |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Provincia autonoma | | | | |di Bolzano |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Calabria |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Campania |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Emilia Romagna |56 | 4,68 %| € 70.175,44| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Friuli-Venezia | | | | |Giulia |17 | 1,42 %| € 21.303,26| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Lazio |27 | 2,26 %| € 33.834,59| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Liguria |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Lombardia |83 | 6,93 %| € 104.010,03| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Marche |2 | 0,17 %| € 2.506,27| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Molise |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Piemonte |15 | 1,25 %| € 18.796,99| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Puglia |60 | 5,01 %| € 75.187,97| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Sardegna |114 | 9,52 %| € 142.857,14| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Sicilia |0 | 0,00 %| € 0,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Toscana |21 | 1,75 %| € 26315,79| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Provincia autonoma | | | | |di Trento |1 | 0,08 %| € 1.253,13| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Umbria |8 | 0,67 %| € 10.025,06| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Veneto |791 | 66,08 %| € 991.228,07| +--------------------+--------------+------------+------------------+ |Totale |1197 | 100 %| 1.500.000,00| +--------------------+--------------+------------+------------------+
2. Le regioni e province autonome dovranno comunicare alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura i numeri dei conti di tesoreria sui quali accreditare gli importi individuati nella precedente tabella. |
| Art. 10
Disponibilita' dei Fondi
1. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui all'art. 3 sono a carico dell'unita' di voto 1.3, di pertinenza del centro di responsabilita' «Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica», sulla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», azione «Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura», capitolo 2327, piano gestionale 01, denominato «somme destinate alla copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e mutui nonche' all'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca». Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.it Roma, 17 luglio 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 760 |
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