Gazzetta n. 210 del 24 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 agosto 2020
Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'art. 26 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni», e, in particolare, il comma 1, ai sensi del quale le misure ivi previste si applicano agli aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative, societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita' assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese: a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo; c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;
Visto il comma 2 del citato art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, ai fini della misura prevista dal comma 8 del medesimo articolo la societa' di cui al comma 1 soddisfa anche le seguenti condizioni: a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014; b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che subordina l'efficacia delle misure previste dal medesimo articolo all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il comma 4 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento;
Visto il comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale «L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate»;
Visto il comma 8 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale «Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali»;
Visto il comma 11 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 del medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dello stesso art. 26, pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;
Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in materia di crediti d'imposta;
Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Vista la decisione della Commissione europea del 31 luglio 2020, C(2020) 5443 final che ha considerato le misure agevolative contenute nell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020 compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107(3)(b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2021, previsto dal comma 10 del medesimo art. 26.
 
Art. 2
Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito
d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 26, comma 4,
del decreto-legge n. 34 del 2020

1. Ai soggetti che effettuano tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 conferimenti in denaro in una o piu' societa' di cui al comma 4 e' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 20 per cento dell'ammontare del conferimento medesimo. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere l'importo di euro 2.000.000.
2. L'investimento agevolato di cui al comma 1 puo' essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del Tuir, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50 per cento nel capitale sociale delle societa' di cui al comma 4 tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non e' riconosciuto:
a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 162-bis del Tuir e dalle imprese che esercitano attivita' assicurativa;
b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato.
4. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' riconosciuta in relazione ai conferimenti effettuati in societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche semplificata, societa' cooperative, societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese, a condizione che:
a) non rientrino tra quelle di cui all'art. 162-bis del Tuir e tra quelle che esercitano attivita' assicurative;
b) non rientrino tra quelle qualificabili al 31 dicembre 2019, come «imprese in difficolta'» ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese e' riconosciuto il credito d'imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell'investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano piu' soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell'investimento agevolato;
c) presentino, con riferimento al periodo d'imposta 2019, un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
d) abbiano subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
e) abbiano deliberato dopo il 19 maggio 2020 un aumento di capitale a pagamento, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che i conferimenti ivi previsti siano effettuati in esecuzione della delibera di cui alla lettera e) del comma 4.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle societa' di cui al comma 4, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 2.
7. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 e' altresi' riconosciuta in relazione agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo spazio economico europeo, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4; in tale ipotesi l'agevolazione spetta in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione della stabile organizzazione.
8. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta, a pena di decadenza dall'agevolazione, fino al 31 dicembre 2023.
 
Art. 3
Procedura di riconoscimento del credito d'imposta in favore degli
investitori di cui all'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 34
del 2020

1. I soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 2 presentano all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente:
a) il codice fiscale della societa' conferitaria nonche' l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;
b) nel caso in cui il soggetto conferente sia una societa', l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la societa' conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;
c) l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
d) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma.
2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1:
a) una copia della delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 4, lettera e);
b) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa' conferitaria non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Qualora il credito d'imposta spettante in relazione al conferimento effettuato dal richiedente determini il superamento dei limiti di cui al precedente periodo, la societa' conferitaria deve indicare anche l'importo massimo del credito d'imposta che l'investitore puo' richiedere.
3. La copia della delibera di aumento del capitale sociale e la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.
6. A seguito della comunicazione con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento e l'ammontare del credito d'imposta, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 consegnano alla societa' conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell'incentivo ricevuto al fine di consentire a quest'ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
 
Art. 4
Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 4, del
decreto-legge n. 34 del 2020 da parte degli investitori

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3, e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonche', a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
 
Art. 5
Ambito di applicazione e condizioni per beneficiare del credito
d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del decreto-legge n. 34 del
2020

1. Alle societa' di cui all'art. 2, comma 4, che soddisfano le condizioni ivi indicate, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma 4, lettera e), dell'art. 2.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, la societa' soddisfa anche le seguenti condizioni:
a) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;
b) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
c) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7.
3. Le aziende in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa, che si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla data del 19 maggio 2020, possono accedere all'agevolazione di cui al comma 1.
 
Art. 6
Procedura di riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 26,
comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020

1. La societa' che intende avvalersi del credito d'imposta di cui all'art. 5 presenta all'Agenzia delle entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalita' definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, contenente:
a) l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori di cui all'art. 2, con i relativi codici fiscali;
c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la societa', anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma.
2. A pena di decadenza dall'agevolazione, il richiedente deve acquisire prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 la dichiarazione nella quale i soggetti e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che abbiano effettuato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto attestano la misura dell'incentivo riconosciuto.
3. La delibera di aumento del capitale sociale di cui all'art. 2, comma 4, lettera e) e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere conservate, a cura del richiedente, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell'istanza, secondo l'ordine di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 1.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l'Agenzia delle entrate comunica alla societa' il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante.
 
Art. 7
Utilizzazione del credito d'imposta di cui all'art. 26, comma 8, del
decreto-legge n. 34 del 2020 da parte della societa'

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 6 e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
3. Per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 4, comma 3.
 
Art. 8

Cause di decadenza dalle agevolazioni

1. Il diritto a beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 2 decade, con conseguente obbligo del beneficiario di restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui:
a) la societa' conferitaria procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve entro il 31 dicembre 2023;
b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.
2. Il diritto a beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 5 decade, con conseguente obbligo della societa' beneficiaria di restituire l'agevolazione fruita, unitamente agli interessi legali, nel caso in cui:
a) la societa' procede alla distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024;
b) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti.
 
Art. 9

Controlli del credito d'imposta

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2020

Il Ministro: Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 973