Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 luglio 2020
Misure in favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura prevede che, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al comma 505 del medesimo art. 1 e nei limiti fissati dall'Unione europea, i criteri e le modalita' di concessione di mutui a tasso zero, nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019 che, ai sensi dell'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del capitolo n. 7723 «Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonche' di erogare i relativi mutui agevolati;
Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gia' gestisce ed eroga, per conto della stessa Amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto puo' efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola;
Considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 1983 che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l'attivita' dello Stato e quella delle regioni;
Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 18 giugno 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ISMEA» o «Soggetto gestore»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;
b) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) «regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/2014;
d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del regolamento.
e) «Progetto»: il complesso degli investimenti proposti dal soggetto beneficiario.
 
Art. 2

Requisiti dei soggetti beneficiari

Le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano alle micro imprese e piccole e medie imprese come definite dal regolamento, in qualsiasi forma costituite, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di aziende agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
b) esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
c) essere amministrate e condotte da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
d) avere sede operativa nel territorio nazionale.
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
g) non rientrare tra le imprese in difficolta', cosi' come definite dall'art. 2, punto (14), del regolamento.
 
Art. 3

Agevolazioni concedibili e garanzie

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.
2. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
3. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
4. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
 
Art. 4

Iniziative ammissibili

1. I progetti finanziabili devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse;
b) miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
2. I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
 
Art. 5

Spese ammissibili

1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
c) opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
e) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
f) servizi di progettazione;
g) beni pluriennali;
h) acquisto di terreni;
i) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.
2. La spesa di cui alla lettera a) e' ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma delle spese relative allo studio di fattibilita' ed ai servizi di progettazione e' ammissibile complessivamente entro il limite del 12% dell'investimento da realizzare.
3. L'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'investimento da realizzare.
4. La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
5. Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
6. Non possono essere concessi aiuti per:
a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
b) impianto di piante annuali;
c) lavori di drenaggio;
d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi entro ventiquattro mesi dalla data di insediamento dei giovani agricoltori;
e) acquisto di animali.
7. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le spese per investimenti di sostituzione di beni preesistenti, i costi dei lavori in economia, e le spese per l'IVA; ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7 e dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento, il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile.
8. Non saranno concessi aiuti per investimenti in impianti per la produzione di biocarburanti e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili.
9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni le spese per gli acquisti o per lavori effettuati prima della data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
 
Art. 7

Concessione ed erogazione delle agevolazioni

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del mutuo agevolato fermo restando l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione.
3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 13.
4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonche' i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.
 
Art. 8

Modalita' di rendicontazione

1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari devono rendicontare le spese effettuate in un'unica soluzione, ovvero per SAL (stato avanzamento lavori) fino a un massimo di 3.
2. Al termine del periodo di realizzazione dell'investimento, in caso di investimenti realizzati per un valore inferiore a quello previsto nel progetto approvato, i massimali di intervento di cui all'art. 3 vengono ricalcolati sulla base delle spese ammesse e l'importo del mutuo viene rideterminato con effetto sul piano di ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 9

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.
 
Art. 10

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto di investimento di cui all'art. 4, comma 2, salvo casi di forza maggiore oggettivamente dimostrabili;
b) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimento dei beni mobili e immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;
c) cessazione dell'attivita' dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento e comunque sino fino all'estinzione del mutuo agevolato;
d) fallimento dell'impresa beneficiaria prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del progetto di investimento;
e) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11;
f) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso.
2. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non espressamente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'art. 13.
 
Art. 11

Monitoraggio, ispezioni e controlli

In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.
 
Art. 12

Soggetto gestore

1. Il Ministero stipula apposita convenzione, che sara' oggetto di registrazione presso la Corte dei conti, con ISMEA, soggetto al quale sono demandate le attivita' di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonche' quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresi', definite le modalita' di rendicontazione e relazione a carico del soggetto gestore.
2. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 506, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
 
Art. 13

Istruzioni applicative

ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalita' di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. Il regime di aiuto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 747