Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 2 agosto 2020 |
Modifica del decreto 6 ottobre 2016, concernente le caratteristiche di massima e modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio 2020 con cui sono stati modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di corresponsione delle provvigioni di collocamento; Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2020), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui decreto ministeriale sopraindicato; Visto il decreto 15 gennaio 2015 contenente norme per la trasparenza nel collocamento nei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»); Ritenuta l'opportunita' di definire con maggiore chiarezza, per quali tipologia di aste le provvigioni dovranno essere corrisposte, nonche' il limite massimo dell'ammontare totale emesso ai fini della corresponsione delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie;
Decreta:
Art. 1
L'art. 6, comma 4, del decreto di massima viene modificato nel modo seguente: «Detta provvigione verra' corrisposta trimestralmente, per il tramite della Banca d'Italia, e sara' calcolata esclusivamente per le aste di cui al Titolo II (aste ordinarie), che regolano in ciascuno dei primi tre trimestri di ogni anno, sulla base di una quota di sottoscrizione minima pari al 3% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria o sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto se inferiore a detta quota minima. Al quarto trimestre la provvigione verra' corrisposta sulla base dell'ammontare effettivamente sottoscritto nel corso dell'intero anno solare, fino a un massimo del 5% dell'ammontare totale emesso in ogni singola asta ordinaria, al netto di quanto gia' corrisposto nei primi tre trimestri. La misura percentuale delle provvigioni dovute viene definita nei rispettivi decreti di emissione. Per la determinazione di tale misura, si fara' riferimento alla vita residua dei titoli». |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore a partire dal 3 agosto 2020.
Roma, 2 agosto 2020
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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