Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 23 giugno 2020, n. 105 |
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; Visto, in particolare, l'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233; Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali; Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O. - Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O. - Il testo vigente dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico). - 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo8, comma 6, dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo13-terdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali di cui all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5; c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5. 2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.» - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 2. 2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID). 2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete. 2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) alle modalita' e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e imprese; d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di servizi in rete; f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 2-septies. 2-octies. 2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi. 2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. 3. 3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2005, n. 293. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. - Il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, S.O. - Il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 13-ter del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' il seguente: «Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale; 2) direttore speciale; 3) direttore coordinatore speciale. 2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di ispettore antincendi esperto e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4 e 2. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore speciale. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 8 e 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore speciale. 9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 11. La promozione alla qualifica di direttore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 12. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 13. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 15. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo 247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 17. Il personale di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale e specifica professionalita' inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le predette funzioni coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo' essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. 18. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita' in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi aggiunti, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. 19. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui al presente articolo.» - Il testo dell'articolo 143 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente: «Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d); f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; g) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.» - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: a) scienza delle costruzioni; b) tecnica delle costruzioni. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche; b) elementi di elettrotecnica; c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 3
Titoli e anzianita' di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,50; b) lauree magistrali: punti 2,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali non correlate alle lauree di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 0,50; in caso di possesso di piu' abilitazioni tale punteggio non e' cumulabile. 4. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 3,50. 5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note all'articolo 1. |
| Art. 4
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 5. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'articolo 13-octies del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' il seguente: «Art. 13-octies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche). - 1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale, che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche: a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale logistico-gestionale; 2) direttore speciale logistico-gestionale; 3) direttore coordinatore speciale logistico-gestionale; b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche: 1) vice direttore speciale informatico; 2) direttore speciale informatico; 3) direttore coordinatore speciale informatico. 2. Il personale con la qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto o di collaboratore tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 3. 3. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice direttore speciale informatico. 4. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore speciale logistico-gestionale e direttore speciale informatico. 5. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui i commi 7 e 6. 6. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto direttore tecnico-informatico capo, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7. 7. Il personale con la qualifica di sostituto direttore amministrativo-contabile capo denominato «esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo denominato "esperto" e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore coordinatore speciale informatico. 8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4 conserva, ai fini della progressione alle qualifiche superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 10. La promozione alle qualifiche di direttore speciale logistico-gestionale e di direttore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali logistico-gestionali e ai vice direttori speciali informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 11. La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore coordinatore speciale informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 12. Al personale di cui al presente articolo che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto retroattivo. 14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 16. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni logistico-gestionali, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed elabora atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e con grado di complessita' commisurato alla qualifica posseduta; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; svolge funzioni di consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. 18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni informatiche, implicanti specifica professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore di competenza con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge attivita' di studio e ricerca, elabora proposte e progetti e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame. 19. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori informatici. 20. Il personale di cui al presente articolo e' valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 4 sono le seguenti: a) giurisprudenza (LMG/01); b) scienze dell'economia (LM-56); c) scienze della politica (LM-62); d) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); e) scienze economico-aziendali (LM-77). 2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.
Note all'art. 5: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte sulle seguenti materie: a) diritto amministrativo; b) contabilita' di stato. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento; c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 7
Titoli e anzianita' di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,00; b) lauree magistrali: punti 1,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. |
| Art. 8
Modalita' di accesso e bando di concorso
1. L'accesso alla qualifica di direttore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami. 2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it 3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 9. 4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note all'articolo 4. - Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 9
Classi di laurea magistrale
1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti: a) fisica (LM-17); b) informatica (LM-18); c) ingegneria dell'automazione (LM-25); d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); e) ingegneria informatica (LM-32); f) matematica (LM-40); g) sicurezza informatica (LM-66); h) tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91). 2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 10
Prove di esame
1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2. 2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie: a) gestione dei sistemi di elaborazione dati; b) utilizzo dei database management system (D.B.M.S.); c) sicurezza informatica; d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale. 5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). |
| Art. 11
Titoli e anzianita' di servizio
1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio. 2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono: a) lauree universitarie: punti 1,00; b) lauree magistrali: punti 1,50; c) master universitario di I livello: punti 0,30; d) master universitario di II livello: punti 0,50; e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75; f) dottorato di ricerca: punti 1,00. 3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50. 4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50. 5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera. 6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. 7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione. 8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato. |
| Art. 12
Commissione esaminatrice
1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. |
| Art. 13
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi
1.In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dell'anzianita' di servizio e della minore eta' anagrafica. 2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
Note all'art. 13: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 14
Corso di formazione e immissione in ruolo
1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi. 2. Ciascun corso e' articolato in moduli didattici settimanali e si conclude con un esame finale, diretto a verificare il livello di apprendimento e qualificazione raggiunto. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneita'. 3. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13. |
| Art. 15
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 giugno 2020
Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Interno, foglio n. 2388
Note all'art. 15: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse. |
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