Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 giugno 2020, n. 105
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 5 del suddetto articolo 259 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale, le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005, «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 17 dicembre 2005, n. 293;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 5975 del 10 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
"Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252"», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Il testo vigente dell'articolo 259 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 259 (Concorsi straordinari a direttore,
direttore logistico-gestionale e direttore informatico). -
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui all'articolo8, comma 6,
dellalegge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti
concorsi straordinari:
a) concorso per titoli ed esami, per la copertura
di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore,
riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento
dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di
cui all'articolo13-terdeldecreto legislativo 29 maggio
2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo
abilitativo di cui all'articolo 143;
b) concorso per titoli ed esami, per la copertura
di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore
logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato nel
ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano
funzioni logistico-gestionali di cui
all'articolo13-octiesdeldecreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo
giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui
al comma 5;
c) concorso per titoli ed esami, per la copertura
di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore
informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad
esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni
informatiche di cui all'articolo13-octiesdeldecreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea
magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con
decreto di cui al comma 5.
2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il
personale che, nel triennio precedente la data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato
una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il
personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato
sottoposto a misura di prevenzione.
3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al
comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
che si concludono con un esame finale. Il personale che
abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente,
nelle qualifiche di direttore, direttore
logistico-gestionale e direttore informatico, permanendo
nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di
sette anni e sei mesi. Nel caso di mancato superamento
dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e
nella qualifica di provenienza.
4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata
in relazione alla scelta manifestata dagli interessati
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale
prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1,
lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle
commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a
ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie
finali, le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso.»
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca 25 novembre 2005,
«Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 2005, n. 293.
- Il decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Universita' e della
Ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di
laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009,
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n.
233.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 259 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 13-ter del citato decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' il seguente:
«Art. 13-ter (Ruolo ad esaurimento dei direttivi
speciali che espletano funzioni operative). - 1. In
un'apposita sezione del comparto di negoziazione del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' istituito il ruolo ad esaurimento dei
direttivi speciali che espletano funzioni operative,
articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale;
2) direttore speciale;
3) direttore coordinatore speciale.
2. Il personale in possesso dal 1° gennaio 2006 della
qualifica di ispettore antincendi esperto e' inquadrato
nella istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore
speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui
al comma 4.
3. Il personale con la qualifica di ispettore
antincendi esperto, che abbia maturato trenta anni di
effettivo servizio e che sia in possesso di laurea in
ingegneria o architettura, e' inquadrato nella istituita
qualifica ad esaurimento di vice direttore speciale,
collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4
e 2.
4. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore antincendi, che abbia meno di due anni di
effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella
istituita qualifica ad esaurimento di vice direttore
speciale.
5. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore antincendi, che abbia maturato due anni e meno di
sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica ad
esaurimento di direttore speciale.
6. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato
nella istituita qualifica ad esaurimento di direttore
coordinatore speciale, collocandosi dopo il personale di
cui ai commi 8 e 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore antincendi capo e' inquadrato nella istituita
qualifica ad esaurimento di direttore coordinatore
speciale, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui
al comma 8.
8. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore antincendi capo denominato "esperto" e'
inquadrato nella istituita qualifica ad esaurimento di
direttore coordinatore speciale.
9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
del ruolo di provenienza.
10. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 4 e 5
conserva, ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta
per l'inquadramento.
11. La promozione alla qualifica di direttore
speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di
ruolo, ai vice direttori speciali che abbiano maturato due
anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel
triennio precedente non abbiano riportato una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
12. La promozione alla qualifica di direttore
coordinatore speciale e' conferita a ruolo aperto, secondo
l'ordine di ruolo, ai direttori speciali che abbiano
maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che nel triennio precedente non abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
sanzione pecuniaria.
13. Al personale di cui al presente articolo che
abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle
qualifiche del ruolo ad esaurimento e' attribuito uno
scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito
un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di
effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono
attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo
i criteri di cui al comma 19, o una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti
convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
14. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al
comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di
una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto
retroattivo.
15. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo
di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio
precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia
stato sottoposto a misura di prevenzione.
16. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al
presente articolo ai sensi dei commi 14 e 15 e' inquadrato
nel ruolo degli ispettori antincendi ai sensi dell'articolo
247 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
17. Il personale di cui al presente articolo, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge,
anche in relazione alla qualificazione professionale
posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilita'
decisionale e specifica professionalita' inerenti ai
compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i
livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza
correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo
dei direttivi speciali riveste la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per
il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale esercita le
predette funzioni coadiuvando per gli aspetti
organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge,
nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di
direzione di unita' organizzative, previste per il ruolo di
appartenenza, e di distretti; esercita compiti di
pianificazione, coordinamento e controllo di piu' unita'
organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con diretta
responsabilita' per le direttive impartite, per i risultati
conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna,
delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali e'
richiesta una specifica competenza professionale
direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi
posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso tecnico
urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;
nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di
protezione civile propone piani di intervento ed effettua
con piena autonomia gli interventi nell'ambito di
competenza; in caso di emergenze di protezione civile, puo'
essergli affidata la responsabilita' di gruppi operativi di
tipo articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo,
coordinamento e gestione connesse al funzionamento di
servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del
superamento di percorsi di qualificazione e
professionalizzazione nelle specifiche discipline; puo'
essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in
materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla
qualificazione professionale posseduta, attivita' di studio
e di ricerca, attivita' ispettive e specialistiche di
particolare rilevanza nel settore di propria competenza e
ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione,
verifica e controllo; predispone piani e studi di
fattibilita', monitorandone risultati e costi; partecipa
alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle
attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo;
svolge, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di
istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e
partecipa in qualita' di componente alle commissioni
d'esame.
18. Fino alla cessazione dal servizio del personale
inquadrato ai sensi del presente articolo e' reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di
posti nel ruolo dei direttivi aggiunti e, per le unita' in
eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto
ruolo dei direttivi aggiunti, e' reso indisponibile un
numero finanziariamente equivalente di posti nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
19. Il personale di cui al presente articolo e'
valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
20. Le posizioni organizzative di cui all'articolo
222 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono
conferite, in via transitoria, al personale di cui al
presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 143 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla
qualifica di vice direttore avviene mediante concorso
pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove
scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.
270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione
delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai
fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie
in ingegneria e architettura conseguite secondo gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di
equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli
di studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in
relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia
richiesto nel bando di concorso;
g) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli
altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti
di eta'. E' ammesso a fruire della riserva il personale
che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
Nella procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al
10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti
per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati
idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.»
- Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) scienza delle costruzioni;
b) tecnica delle costruzioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) idraulica ed elementi di costruzioni idrauliche;
b) elementi di elettrotecnica;
c) normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 3

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,50;
b) lauree magistrali: punti 2,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali non correlate alle lauree di cui all'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 0,50; in caso di possesso di piu' abilitazioni tale punteggio non e' cumulabile.
4. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 3,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note
all'articolo 1.
 
Art. 4

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni logistico-gestionali, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 5.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 259 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'articolo 13-octies del citato decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e' il seguente:
«Art. 13-octies (Ruoli ad esaurimento dei direttivi
speciali del personale tecnico-professionale che espleta
funzioni logistico-gestionali e informatiche). - 1. In
un'apposita sezione del comparto di negoziazione del
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad
esaurimento del personale tecnico-professionale, che
espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche:
a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del
personale tecnico-professionale che espleta funzioni
logistico-gestionali, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale logistico-gestionale;
2) direttore speciale logistico-gestionale;
3) direttore coordinatore speciale
logistico-gestionale;
b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del
personale tecnico-professionale che espleta funzioni
informatiche, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vice direttore speciale informatico;
2) direttore speciale informatico;
3) direttore coordinatore speciale informatico.
2. Il personale con la qualifica di collaboratore
amministrativo-contabile esperto o di collaboratore
tecnico-informatico esperto, che abbia maturato trenta anni
di effettivo servizio e che sia in possesso di laurea, e'
inquadrato, rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad
esaurimento di vice direttore speciale logistico-gestionale
e vice direttore speciale informatico, collocandosi nel
ruolo dopo il personale di cui al comma 3.
3. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore
tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di
effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento
di vice direttore speciale logistico-gestionale e vice
direttore speciale informatico.
4. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore
tecnico-informatico, che abbia maturato due anni e meno di
sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica, e' inquadrato, rispettivamente, nelle istituite
qualifiche ad esaurimento di direttore speciale
logistico-gestionale e direttore speciale informatico.
5. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore amministrativo-contabile o di sostituto direttore
tecnico-informatico, che abbia maturato sette anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento
di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e
direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi
nel ruolo dopo il personale di cui i commi 7 e 6.
6. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore amministrativo-contabile capo o di sostituto
direttore tecnico-informatico capo, e' inquadrato,
rispettivamente, nelle istituite qualifiche ad esaurimento
di direttore coordinatore speciale logistico-gestionale e
direttore coordinatore speciale informatico, collocandosi
nel ruolo dopo il personale di cui al comma 7.
7. Il personale con la qualifica di sostituto
direttore amministrativo-contabile capo denominato
«esperto» o di sostituto direttore tecnico-informatico capo
denominato "esperto" e' inquadrato, rispettivamente, nelle
istituite qualifiche ad esaurimento di direttore
coordinatore speciale logistico-gestionale e direttore
coordinatore speciale informatico.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine
del ruolo di provenienza.
9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 3 e 4
conserva, ai fini della progressione alle qualifiche
superiori, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta
per l'inquadramento.
10. La promozione alle qualifiche di direttore
speciale logistico-gestionale e di direttore speciale
informatico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine
di ruolo, rispettivamente, ai vice direttori speciali
logistico-gestionali e ai vice direttori speciali
informatici che abbiano maturato due anni di effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu'
grave della sanzione pecuniaria.
11. La promozione alle qualifiche di direttore
coordinatore speciale logistico-gestionale e di direttore
coordinatore speciale informatico e' conferita a ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai
direttori speciali logistico-gestionali e ai direttori
speciali informatici che abbiano maturato cinque anni e sei
mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel
triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
12. Al personale di cui al presente articolo che
abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle
qualifiche dei ruoli ad esaurimento e' attribuito uno
scatto convenzionale; al medesimo personale e' attribuito
un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di
effettivo servizio. Gli scatti convenzionali non sono
attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia
riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo
i criteri di cui al comma 20, o una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria o sia stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento
disciplinare per l'applicazione di una sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti
convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
13. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al
comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a
procedimento disciplinare per l'applicazione di una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di
una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria,
l'inquadramento nel ruolo sara' effettuato con effetto
retroattivo.
14. E' altresi' escluso dall'inquadramento nel ruolo
di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio
precedente l'entrata in vigore del presente decreto, abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
sanzione pecuniaria ovvero che abbia riportato sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che sia
stato sottoposto a misura di prevenzione.
15. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al
presente articolo ai sensi dei commi 13 e 14 e' inquadrato
nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali e nel ruolo
degli ispettori informatici, ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 253 e 254 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
16. Il personale di cui al presente articolo espleta
le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a
integrazione delle attivita' svolte dalle strutture
operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita'
pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
17. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ferma
restando la sovraordinazione funzionale del personale
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni
logistico-gestionali, implicanti specifica
professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti
istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, collaborando con il dirigente
responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e con i
direttivi logistico-gestionali; svolge funzioni di
direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio
cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi
ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e
controllo delle attivita' amministrative e contabili, con
autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati
conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed elabora
atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza e
con grado di complessita' commisurato alla qualifica
posseduta; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta
una specifica competenza professionale direttamente
attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita'
di studio, ricerca e verifica per l'applicazione delle
normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario
delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione
del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al
proprio settore di competenza; svolge funzioni di
consegnatario o economo e agente di cassa; partecipa alle
procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi
e forniture e alle procedure di acquisto, provvedendo anche
alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a
quelle di collaudo; svolge, in relazione alla
professionalita' posseduta, compiti di gestione ed
attuazione dell'attivita' di formazione del personale del
Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle
commissioni d'esame.
18. Il personale di cui al comma 1, lettera b), ferma
restando la sovraordinazione funzionale del personale
appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, esercita funzioni
informatiche, implicanti specifica professionalita',
connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del
Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta,
collaborando con il dirigente responsabile dell'ufficio cui
e' assegnato e con i direttivi informatici; svolge funzioni
di direzione di unita' organizzative nell'ambito
dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli
indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione,
coordinamento e controllo delle attivita' del settore di
competenza con autonomia organizzativa e responsabilita'
dei risultati conseguiti; cura la progettazione, la
realizzazione e il collaudo di lavorazioni inerenti al
proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli
incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza
professionale direttamente attinente al titolo di studio
posseduto; nell'ambito del settore di competenza, svolge
attivita' di studio e ricerca, elabora proposte e progetti
e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione e
verifica; effettua, anche avvalendosi di collaboratori,
l'analisi tecnica di processi di lavoro, prefigura la
struttura hardware e cura le specifiche tecniche e le
funzioni relative al software, al sistema e alla rete;
valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla
gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue
le attivita' di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa
alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture e alle procedure di acquisto,
cooperando alle attivita' di indagine di mercato e a quelle
di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita'
di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa
in qualita' di componente alle commissioni d'esame.
19. Fino alla cessazione dal servizio del personale
inquadrato nei ruoli di cui al comma 1, e' reso
indisponibile un numero finanziariamente equivalente di
posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori
logistico-gestionali e del ruolo degli ispettori
informatici.
20. Il personale di cui al presente articolo e'
valutato annualmente dall'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.»
- Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Classi di laurea magistrale

1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 4 sono le seguenti:
a) giurisprudenza (LMG/01);
b) scienze dell'economia (LM-56);
c) scienze della politica (LM-62);
d) scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
e) scienze economico-aziendali (LM-77).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9
luglio 2009, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento;
c) ordinamento del personale del Corpo nazionale, con particolare riferimento ai principali istituti disciplinati negli accordi sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 7

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 5, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
 
Art. 8

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di direttore informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 259, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni informatiche, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale di cui all'articolo 9.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 259 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'articolo 13-octies del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si vedano le note
all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9

Classi di laurea magistrale

1. Le classi di laurea magistrale richieste per la partecipazione al concorso straordinario di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
a) fisica (LM-17);
b) informatica (LM-18);
c) ingegneria dell'automazione (LM-25);
d) ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
e) ingegneria informatica (LM-32);
f) matematica (LM-40);
g) sicurezza informatica (LM-66);
h) tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91).
2. Ai fini dell'ammissione al concorso, sono fatte salve le lauree universitarie conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

Note all'art. 9:
- Per il riferimento al decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9
luglio 2009, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte nelle materie concernenti architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) gestione dei sistemi di elaborazione dati;
b) utilizzo dei database management system (D.B.M.S.);
c) sicurezza informatica;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 11

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali e corsi di formazione e aggiornamento professionale; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 6, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Non e' valutabile, fra le classi di laurea magistrale, il titolo di studio indicato dal candidato quale requisito per la partecipazione al concorso. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree di cui all'articolo 9, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 3,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione sono attribuiti 0,10 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 3,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.
7. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
8. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.
 
Art. 12

Commissione esaminatrice

1. Per ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 13

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1.In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dell'anzianita' di servizio e della minore eta' anagrafica.
2.Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

Note all'art. 13:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 14

Corso di formazione e immissione in ruolo

1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso e' articolato in moduli didattici settimanali e si conclude con un esame finale, diretto a verificare il livello di apprendimento e qualificazione raggiunto. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneita'.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, di direttore logistico-gestionale e di direttore informatico, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
 
Art. 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 giugno 2020

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Interno, foglio n. 2388

Note all'art. 15:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.