Gazzetta n. 212 del 26 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 luglio 2020, n. 106
Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;
Visto, in particolare, l'articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Considerato che, a norma del comma 4 del suddetto articolo 260 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari, la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei relativi esami;
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della professione di giornalista»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e le modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 luglio 2007, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;
Ritenuto opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico regolamento per la disciplina delle suddette procedure concorsuali;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 2 aprile 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 6446 del 23 giugno 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' a cinque posti ed e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30
settembre 2004, n. 252», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O.
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127,
recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della
legge 30 settembre 2004, n. 252»", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258, S.O.
- Il testo vigente dell'art. 260 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 260 (Concorsi straordinari per primo
dirigente). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui all'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono banditi i seguenti
concorsi straordinari:
a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
logistico-gestionale, riservato al personale inquadrato
nell'istituita qualifica di direttore vicedirigente
logistico-gestionale che abbia maturato complessivamente
nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei
direttivi logistico-gestionali e nel ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del previgente
ordinamento;
b) concorso, per titoli ed esami, a un posto per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico,
riservato al personale inquadrato nell'istituita qualifica
di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato
complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei
funzionari tecnico-informatici direttori del previgente
ordinamento;
c) concorso, per titoli ed esami, a un posto per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le
funzioni di cui all'art. 142, comma 4, riservato al
personale con la qualifica di direttore vicedirigente di
cui al titolo II, capo I, che abbia maturato nove anni e
sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi,
nonche' al personale inquadrato nell'istituita qualifica di
direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di
cui al titolo II, capo II, che abbia maturato
complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio
nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei ruoli
di provenienza del previgente ordinamento.
2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il
personale che, nel triennio precedente la data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato
una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione
pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il
personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato
sottoposto a misura di prevenzione.
3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al
comma 1 e' ammesso a frequentare corsi di formazione, della
durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi,
che si concludono con un esame finale. Il personale che
abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente,
nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale,
primo dirigente informatico e primo dirigente con incarico
di comunicazione in emergenza. Nel caso di mancato
superamento dell'esame di fine corso, il personale permane
nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione
delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per
la formazione delle graduatorie finali, nonche' le
modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e dei
relativi esami.».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, «Ordinamento della
professione di giornalista» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1963, n. 49.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni).- 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai
servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID e'
adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e
secondo le modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'art.
3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica
dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali
e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i
predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la
carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
3.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini
dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle
lauree universitarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di
laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 luglio 2007, n. 157, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009,
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale
integrativo per il personale direttivo e dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 3

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) elementi di diritto dell'Unione europea;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 4

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 155, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi
logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di
vice direttore logistico-gestionale avviene mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due
prove scritte e una prova orale, con facolta' di far
precedere le prove di esame da forme di preselezione, il
cui superamento costituisce requisito essenziale per la
successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei
seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed
economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un
corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed
equiparate ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al
concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10
per cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti
riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai
partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.».
 
Art. 5

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' ad un posto ed e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 7

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di un elaborato nelle materie indicate al comma 2.
2. La prova scritta verte sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo e verifica di applicativi software e di reti di telecomunicazione;
b) gestione dei sistemi di elaborazione dati e dei database management systems (D.B.M.S.).
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2, sulle seguenti materie:
a) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e al codice dell'amministrazione digitale;
b) sicurezza informatica;
c) elementi di diritto amministrativo;
d) elementi di contabilita' di stato;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 8

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 7, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. Sono ammesse a valutazione le abilitazioni professionali correlate alle lauree magistrali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei direttivi informatici e a quelle previste dal previgente ordinamento per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00; qualora il candidato sia in possesso di piu' abilitazioni, il punteggio massimo attribuibile e' pari a 1,50.
5. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,20 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
6. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 1,50. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori, diviso per tre nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,15.
7. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nel ruolo direttivo ovvero nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
8. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
9. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'art. 164 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
«Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi
informatici). - 1. L'accesso alla qualifica di vice
direttore informatico avviene mediante concorso pubblico
per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di
esame da forme di preselezione, il cui superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra
quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea
magistrale ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n.
157, di determinazione delle classi di laurea magistrale.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo
informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui
al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso e'
riservato al personale del Corpo nazionale in possesso,
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al
comma 1, ad esclusione dei limiti di eta'. E' ammesso a
fruire della riserva il personale che, nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per il personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto
negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia
effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi
restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla
qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,
non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,
secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al
concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo
nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando
gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del
concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini della
formazione della graduatoria, la composizione della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della
graduatoria finale.».
 
Art. 9

Modalita' di accesso e bando di concorso

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 260, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso straordinario per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it
3. Il concorso e' ad un posto ed e' riservato al personale del Corpo nazionale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente di cui al titolo II, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che abbia maturato nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, nonche' al personale inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui al titolo II, capo II, del medesimo decreto legislativo, che abbia maturato complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e nei rispettivi ruoli di provenienza del previgente ordinamento.
4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale e' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 260 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- La rubrica del Titolo II, Capo I, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' la seguente:
«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Capo I - Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che
espletano funzioni operative».
- La rubrica del Titolo II, Capo II, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' la seguente:
«Titolo II - Ordinamento del personale direttivo e
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Capo II - Ruoli tecnico-professionali del personale
direttivo e dirigente».
- Per il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento; e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante. Uno dei componenti esterni all'amministrazione, nonche' il relativo supplente, e' individuato tra gli iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
 
Art. 11

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale.
2. La prova scritta consiste nell'analisi di un caso di studio inerente a una situazione di emergenza con la stesura, senza l'ausilio di strumenti informatici, di:
a) un articolo giornalistico, con numero massimo di battute prestabilito;
b) un piano d'azione per la comunicazione in emergenza;
c) un comunicato stampa e messaggistica da divulgare attraverso reti sociali virtuali.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulla discussione del caso di studio oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie:
a) comunicazione pubblica e istituzionale e comunicazione in emergenza;
b) organizzazione del Corpo nazionale per il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso e per il raccordo con il sistema nazionale di Protezione civile;
c) diritto dell'informazione e della comunicazione;
d) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, anche con riguardo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale.
5. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso, e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
 
Art. 12

Titoli e anzianita' di servizio

1. La commissione esaminatrice valuta, in base alle categorie e ai punteggi indicati nel presente articolo, i seguenti titoli: titoli di studio, abilitazioni professionali, iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti, corsi di formazione e aggiornamento professionale, pubblicazioni e lavori originali; valuta, altresi', secondo i punteggi di cui al comma 8, l'anzianita' di effettivo servizio.
2. I titoli di studio ammessi a valutazione, con i relativi punteggi, sono:
a) lauree universitarie: punti 1,00;
b) lauree magistrali: punti 1,50;
c) master universitario di I livello: punti 0,30;
d) master universitario di II livello: punti 0,50;
e) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle universita': punti 0,75;
f) dottorato di ricerca: punti 1,00.
3. Sono valutabili, fra le classi di laurea magistrale, esclusivamente i titoli di studio diversi da quello considerato ai fini dell'inquadramento nel ruolo di appartenenza. I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b) afferenti al medesimo corso di laurea. Il punteggio complessivo attribuibile ai titoli di studio e' pari ad un massimo di punti 2,50.
4. E' ammesso a valutazione il superamento della prova di idoneita' professionale di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, con l'attribuzione di un punteggio pari a 1,00.
5. E' ammessa a valutazione, con l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno fino a un massimo di punti 1,00, l'iscrizione all'elenco dei giornalisti pubblicisti.
6. Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, ciascuno dei quali di durata non inferiore a trentasei ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire e' correlato alla durata del corso ed e' pari a 0,10 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma, pari a punti 1,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso e' calcolato per difetto. Non sono valutabili i corsi di formazione obbligatoria per l'ingresso e quelli per la progressione in carriera.
7. Sono ammessi a valutazione i lavori originali elaborati per l'amministrazione e le pubblicazioni scientifiche fino ad un massimo di punti 2,00. Per lavoro originale si intende quello che il dipendente abbia svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o su incarico conferitogli dall'amministrazione e che verta su questioni di particolare rilievo determinando un concreto vantaggio per l'amministrazione. Le pubblicazioni scientifiche valutabili sono quelle edite in formato cartaceo o digitale, relative a discipline attinenti all'attivita' ed ai servizi propri dell'amministrazione, contenute in una rivista di carattere scientifico debitamente autorizzata ovvero riconducibili a un editore. Nel caso di lavori originali o pubblicazioni predisposti da coautori, ove non risulti individuabile il singolo contributo, il punteggio viene ripartito nel seguente modo: diviso per due nel caso di due autori - diviso per tre nel caso di tre o piu' autori. Per ciascun lavoro originale o pubblicazione possono essere attribuiti fino a punti 0,10.
8. Ad ogni anno di effettivo servizio prestato nell'amministrazione nei ruoli direttivi ovvero nei corrispondenti ruoli del previgente ordinamento sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 2,50. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non e' computata l'anzianita' minima necessaria quale requisito per la partecipazione al concorso.
9. Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianita' di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione.
10. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 32 della citata legge 3 febbraio
1963, n. 69, e' il seguente:
«Art. 32 (Prova di idoneita' professionale). -
L'accertamento dell'idoneita' professionale, di cui al
precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale
di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla
conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con
la materia del giornalismo.
L'esame dovra' sostenersi in Roma, innanzi ad una
Commissione composta di sette membri, di cui cinque
dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da
non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati
dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno
tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di
appello; questo ultimo assumera' le funzioni di presidente
della Commissione in esame.
Le modalita' di svolgimento dell'esame, da
effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno
determinate dal regolamento.
Per lo svolgimento della prova scritta e' consentito
l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer)
cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalita'
tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.».
 
Art. 13

Approvazione della graduatoria finale
e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. In ciascuna procedura concorsuale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando, in conformita' alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nella prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dell'anzianita' di servizio e della maggiore eta' anagrafica.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

Note all'art. 13:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 14

Corsi di formazione e immissione in ruolo

1. I vincitori dei concorsi straordinari sono ammessi a frequentare corsi di formazione di natura residenziale, della durata di tre mesi, presso l'Istituto superiore antincendi.
2. Ciascun corso e' articolato in moduli didattici settimanali ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. L'esame consiste nella stesura e discussione di un elaborato e in un colloquio sulle materie oggetto del corso, da individuarsi con decreto del Capo Dipartimento. L'esame s'intende superato con l'attribuzione di un giudizio di idoneita'.
3. Il personale che abbia superato l'esame finale e' immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, di primo dirigente informatico e di primo dirigente preposto alla comunicazione in emergenza, secondo l'ordine della corrispondente graduatoria di cui all'articolo 13.
 
Art. 15

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2020

Il Ministro: Lamorgese Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020 Interno, foglio n. 2389

Note all'art. 15:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle
premesse.