Gazzetta n. 214 del 28 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 agosto 2020
Modalita' attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 ed in particolare l'allegato III;
Visto il regolamento (CE) n. 1005/200 8del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e(CE) n. 1966/2006 ed in particolare, l'art. 7, par. 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 dicembre 2011 «relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo»;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio, ed in particolare l'art. 15;
Vista la direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
Visti gli articoli 116 e 119 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la legge n. 689 del 2 dicembre 1994 di «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994»;
Visto il regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 di approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 38 del 7 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» nonche' l'art. 220 del codice della navigazione e l'art. 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative» e l'annessa tariffa;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1999, recante «Proroga della validita' delle attestazioni provvisorie rilasciate in sostituzione delle licenze di pesca»;
Visto il decreto ministeriale n. 218 del 5 agosto 2002 recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», ed in particolare l'art. 30 del medesimo;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» indicati in conformita' alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 recante «modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 4/2012»;
Visto il decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, recante «Misure per la pesca nella Fossa di Pomo»;
Visto il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, recante «Modalita' attuative per la pesca nella Fossa di Pomo»;
Visto il decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, recante l'adozione dei Piani nazionali di gestione, relativi alla cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale);
Visto il successivo decreto direttoriale n. 26510 del 28 dicembre 2018, recante che modifica dei suddetti Piani di nazionali gestione, in conformita' alle osservazioni sollevate dalla Commissione europea;
Vista la nota n. Ares(2019)1271318 del 25 febbraio 2019, con la quale la Commissione europea ha comunicato l'approvazione dei richiamati Piani nazionali di gestione;
Vista la risoluzione GFCM/33/2009/2 recante «Establishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2».
Vista la ISSCFG - International Standard Statistical Classification of Fishing Gear - elaborata dal Coordinating Working Party on Fishery Statistics di cui e' parte la Food and Agriculture Organization of the United Nations del 29 luglio 1980;
Vista la raccomandazione GFCM/41/2017/3 recante «Establishment of a fisheries restricted area in the Jabuka/Pomo Pit in the Adriatic Sea»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 5 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che con nota inoltrata al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 28 luglio 2020 e' stato dato avvio alle procedure di registrazione presso i competenti organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020 relativo all'incarico del dott. Riccardo Rigillo quale direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC);
Considerato che, pertanto, il conferimento dell'incarico al dott. Riccardo Rigillo, firmato in data 20 luglio 2020, con decorrenza da pari data e' ad oggi in corso di registrazione;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco delle unita' navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi presenti nella «Fossa di Pomo», gia' istituito presso la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017, nonche' all'aggiornamento dei requisiti e delle modalita' per l'ottenimento delle relative autorizzazioni specifiche alla pesca;

Decreta:

Art. 1

Istanza e requisiti per l'autorizzazione specifica
alla pesca nella «Fossa di Pomo»

1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 verra' aggiornato l'elenco delle unita' navali autorizzate allo sfruttamento commerciale delle risorse marine viventi presenti nella «Fossa di Pomo», gia' istituito presso la direzione generale giusta art. 3, paragrafo 1, del decreto direttoriale 21 luglio 2017. L'amministrazione procedera' alla formazione del nuovo elenco iscrivendo nello stesso i pescherecci che, previa istanza, risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'amministrazione, una volta predisposto e approvato l'elenco secondo il proprio ordinamento, provvedera' alla pubblicazione dello stesso nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito web.
1.2. Il nuovo elenco avra' validita' triennale: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Al fine di ottenere l'autorizzazione specifica per la pesca nella «Fossa di Pomo», di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 1° giugno 2017, i detentori di licenza di pesca in corso di validita' ovvero di attestazione provvisoria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, devono farne apposita richiesta, in bollo, congiuntamente alla proprieta' della nave, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, a mezzo PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione sul sito web del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in conformita' al modello in allegato, denominato «Allegato A», indicando quale oggetto della comunicazione PEC, «Istanza autorizzazione pesca Fossa di Pomo, n. UE (indicare il numero UE dell'imbarcazione)».
1.3. Il peschereccio per il quale e' richiesto il rilascio dell'autorizzazione alla pesca specifica, al momento della presentazione della domanda, dovra' essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) detenere una licenza di pesca in corso di validita', ovvero un'attestazione provvisoria di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'abilitazione alla pesca costiera ravvicinata (PCR) - con estensione alle 40 miglia marine - con uno o piu' dei seguenti attrezzi: «palangari fissi» (codice internazionale identificativo «LLS»), «reti da posta calate (ancorate)» (codice internazionale identificativo «GNS»), «reti da posta circuitanti» (codice internazionale identificativo «GNC»), «reti a tremaglio» (codice internazionale identificativo «GTR»), «incastellate - combinate» (codice internazionale identificativo «GTN»), «nasse e cestelli» (codice internazionale identificativo «FPO»), «cogolli e bertovelli» (codice internazionale identificativo «FYK»), «reti a strascico a divergenti» (codice internazionale identificativo «OTB»), «sfogliare-rapidi» (codice internazionale identificativo «TBB») e «reti gemelle a divergenti» (codice internazionale identificativo OTT»);
b) aver effettuato attivita' di pesca nella «Fossa di Pomo» - con l'attrezzo per il quale si richiede l'autorizzazione alla pesca specifica - per un numero di giorni complessivi che, nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, non deve essere inferiore a quaranta. In nessun caso, in riferimento ad almeno quattro anni solari (anche non consecutivi) del suddetto quinquennio, il numero di giornate di pesca dovra' essere inferiore a otto per ciascun anno solare;
c) essere iscritto nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero nel registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno della sottozona geografica (GSA) 17 (Adriatico settentrionale) ovvero della sottozona geografica (GSA) 18 (Adriatico Meridionale) della zona dell'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, come da ultimo individuata con la risoluzione n. GFCM/33/2009/2;
d) essere in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972;
e) essere armato, indipendentemente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), con indicatori VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System), funzionanti ed attivi, nonche' essere dotato di logbook elettronico. L'amministrazione si riserva di verificare i tracciati dei sistemi di localizzazione al fine di verificare la veridicita' delle informazioni fornite con la dichiarazione in discorso;
f) non aver commesso, nei dodici mesi antecedenti il deposito dell'istanza di cui al precedente paragrafo 1.2., infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;
g) in ipotesi di pignoramento della nave, essere in possesso dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione;
h) soddisfare le condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione.
1.4. All'istanza in discorso deve essere allegata, a pena di inammissibilita':
i. copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validita';
ii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera d);
iii. copia dell'estratto delle matricole ovvero del registro delle navi minori e dei galleggianti;
iv. copia del documento di identita', in corso di validita', del soggetto che presenta l'istanza, qualora non coincida con la proprieta' della nave, ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso nell'ipotesi in cui l'istante sia una persona giuridica;
v. copia del documento di identita', in corso di validita', della proprieta' della nave, ovvero del legale rappresentante pro tempore della stessa nell'ipotesi in cui quest'ultima sia una persona giuridica;
vi. qualora l'unita' navale, nel periodo di riferimento, non fosse dotata di logbook elettronico, copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (logbook), comprovanti il possesso del requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera b);
vii. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il requisito di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera e);
viii. copia, munita di attestazione di conformita', dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1.3., lettera g).
 
Art. 2

Rilascio, validita', decadenza, revoca e sospensione

2.1. La direzione generale, dopo aver constatato il ricorrere di tutti i requisisti previsti al precedente art. 1, verificato i presupposti e le condizioni richieste nonche' la completezza della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria procedimentale, provvedera', in ipotesi di esito positivo del procedimento, al rilascio agli istanti dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» («Allegato B»), ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.
2.2. La predetta autorizzazione ha validita' triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ovvero dalla data di rilascio - ove successiva -, con validita' non superiore alla data del 31 dicembre 2023. La medesima decade automaticamente nelle ipotesi di cessazione di validita' della licenza di pesca previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 nonche' in tutte le ipotesi previste dall'art. 163 del codice della navigazione, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata dal comma 2, in cui la nave venga cancellata dal registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti, nonche' nell'ipotesi di revoca della licenza in virtu' dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012.
2.3. L'autorizzazione in discorso deve considerarsi automaticamente revocata nell'ipotesi in cui la nave venga successivamente iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori delle sottozone geografiche (GSA) indicate nell'art. 1, paragrafo 1.3., lettera c) del presente decreto. L'autorizzazione in discorso deve, inoltre, intendersi automaticamente revocata nell'ipotesi di mancata impugnazione del provvedimento di assegnazione punti da parte del capo del compartimento conseguente all'accertamento di una o piu' infrazioni gravi di cui al decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6, ovvero di mancata impugnazione dell'ordinanza d'ingiunzione, ovvero nell'ipotesi in cui, all'esito del giudizio di impugnazione dei detti provvedimenti, nell'ambito del quale sia disposta la sospensione dell'efficacia degli stessi, intervenga il passaggio in giudicato della sentenza di respingimento della domanda di annullamento.
2.4. La validita' dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» e' subordinata al rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, del decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017 nonche' delle prescrizioni contenute nel Piano di gestione nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA 17 (Mar Adriatico Centro-settentrionale). In ipotesi di violazione delle misure di gestione contenute nel decreto ministeriale n. 466 del 1° giugno 2017, qualora le medesime costituiscano infrazioni gravi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 4 gennaio 2012, che comportino l'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca pari o superiore a 6, la direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura si riserva la facolta' di disporre la revoca dell'autorizzazione a mente del comma 4 del medesimo articolo.
2.5. L'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» si intende sospesa se i sistemi di localizzazione della nave (VMS o AIS) ovvero il logbook elettronico non risultano funzionanti, sino all'effettivo ripristino degli stessi.
2.6. Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, par. 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, l'autorizzazione di pesca e' automaticamente ritirata quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio e' stata ritirata in via definitiva. Essa e' sospesa quando la licenza di pesca e' stata sospesa in via temporanea.
 
Art. 3

Rinnovo delle autorizzazioni specifiche alla pesca
nella «Fossa di Pomo» precedentemente rilasciate

3.1. Il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate in virtu' del decreto direttoriale 7 dicembre 2016 e del decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, ovvero di quelle oggetto di nuova intestazione conseguente all'esercizio della facolta' di cui agli articoli 3 dei rispettivi suddetti decreti direttoriali, potra' essere richiesto dal proprietario della nave compilando il modello allegato al presente decreto (denominato «Allegato C»). Qualora l'istanza di rinnovo venga invece formulata dal detentore dell'autorizzazione specifica alla pesca precedentemente rilasciata, non coincidente con il soggetto proprietario della nave medesima, dovra' essere corredata, a pena di inammissibilita', dalla dichiarazione di assenso di quest'ultimo («Allegato D»). L'istanza, in bollo, dovra' essere depositata presso gli uffici dell'Autorita' marittima di iscrizione della nave, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni antecedenti la data di scadenza dell'autorizzazione gia' rilasciata. L'Autorita' marittima provvedera' alla immediata trasmissione della istanza e dei relativi allegati alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ai fini dell'espletamento della conseguente istruttoria procedimentale. Il tardivo deposito dell'istanza, salvo oggettivo e comprovato impedimento non riconducibile alla volonta' dell'istante, comporta l'automatica decadenza dall'autorizzazione di pesca e il conseguente obbligo di restituzione della stessa da effettuarsi, entro cinque giorni, presso l'ufficio di iscrizione della nave, il quale provvedera', entro i successivi quindici giorni, a trasmetterla, in originale, alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Costituisce requisito inderogabile per conseguire il rinnovo dell'autorizzazione l'aver effettuato, nel periodo di validita' della stessa, attivita' di pesca nella «Fossa di Pomo» per almeno venticinque giorni in ogni anno solare. Il possesso di tale requisito dovra' essere dimostrato attraverso logbook elettronico. Al mancato assolvimento di tale obbligo consegue inderogabilmente il diniego dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione.
3.2. L'amministrazione in nessun caso potra' essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti dalle preclusioni al rinnovo stabilite nei precedenti paragrafi derivanti dal mancato accordo tra i soggetti che hanno facolta' di richiederlo.
3.3. Il rinnovo dell'autorizzazione specifica alla pesca nella «Fossa di Pomo» e' sempre subordinato:
a) alla formulazione dell'istanza esclusivamente in relazione all'attrezzo gia' autorizzato;
b) al persistere dei requisiti previsti in sede di primo rilascio dell'autorizzazione;
c) alla presenza a bordo della nave, da verificarsi a cura dell'ufficio di iscrizione della stessa, indipendentemente dalla sua lunghezza fuori tutto (LFT), di sistemi di localizzazione a norma di legge (VMS e AIS), funzionanti ed attivi, nonche' di logbook elettronico;
d) al non aver commesso, nei dodici mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o piu' infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;
e) nell'ipotesi in cui il rinnovo sia richiesto in relazione ad un peschereccio iscritto in un ufficio ricadente al di fuori delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, all'iscrizione della nave in uno dei registri tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta giorni dal deposito dell'istanza di cui al precedente paragrafo 3.1.;
i) al soddisfacimento delle condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione.
3.4. Le autorizzazioni scadute in data antecedente al 31 dicembre 2020 delle quali sia stato conseguito il rinnovo con le modalita' previste dal presente articolo, sono eccezionalmente prorogate sino alla data del 31 dicembre 2023.
 
Art. 4
Cancellazione dall'elenco delle unita' navali autorizzate alla pesca
specifica nella «Fossa di Pomo» e subentro nell'elenco di nuove
navi

4.1. I proprietari dei pescherecci in favore dei quali e' rilasciata l'autorizzazione specifica di pesca, possono richiedere alla direzione generale, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente decreto - denominato «Allegato E» - la definitiva cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 1, dell'unita' navale per la quale la medesima era stata rilasciata. Alla cancellazione consegue il ritiro dell'autorizzazione alla pesca specifica da parte dell'Autorita' marittima presso i cui uffici la nave risulta iscritta. L'autorizzazione, in originale, dovra' essere riconsegnata all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento che dispone la cancellazione dall'elenco. L'Autorita' marittima provvedera', entro i successivi quindici giorni, a trasmetterla alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
4.2. I soggetti di cui al paragrafo che precede possono, nell'ipotesi di motivata e comprovata necessita', altresi', richiedere - compilando l'istanza in bollo di cui all'allegato al presente decreto (denominato «Allegato F») - il rilascio di una nuova autorizzazione, relativa ai medesimi attrezzi precedentemente autorizzati, in luogo di quella gia' rilasciata all'imbarcazione originariamente iscritta nell'elenco, in favore di altro peschereccio di loro proprieta', nella cui licenza di pesca o attestazione provvisoria in corso di validita' siano autorizzati gli attrezzi da pesca previsti dall'art. 1, comma 1.1., del presente decreto, che abbia pari, ovvero inferiore, capacita' di pesca e che sia dotato di sistemi di localizzazione (VMS e AIS) funzionanti ed attivi nonche' di logbook elettronico. Il rilascio della nuova autorizzazione in favore della nave subentrante puo' essere richiesto anche se quest'ultima e' iscritta nel registro delle matricole delle navi maggiori ovvero dal registro delle navi minori e dei galleggianti tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata al di fuori della sottozone geografiche (GSA) 17 e 18, purche' si provveda all'iscrizione della stessa in uno dei registri tenuti dall'autorita' marittima di un Compartimento marittimo ricadente nella competenza di una direzione marittima ubicata all'interno delle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 entro il termine perentorio di novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Nelle more del perfezionamento del procedimento di variazione dell'ufficio di iscrizione, non e' consentito formulare istanza di rilascio di nuova autorizzazione in favore di altro peschereccio di proprieta' dell'istante.
4.3. L'amministrazione non procedera', in nessun caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 4.2. nell'ipotesi in cui:
a) non sia stato richiesto il rinnovo dell'autorizzazione entro il termine di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, del presente decreto;
b) il peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco ovvero quello di cui si chiede il subentro abbia commesso, nei dodici mesi antecedenti al deposito dell'istanza, una o piu' infrazioni gravi ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del 29 settembre 2008 del Consiglio dell'Unione europea e del decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 che abbiano comportato l'assegnazione di un punteggio pari o superiore a 6;
c) sia stato omesso pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 da parte del peschereccio di cui si chiede la radiazione dall'elenco o del peschereccio di cui si chiede il subentro;
d) non vi sia l'autorizzazione di cui all'art. 652 del codice della navigazione con la quale il giudice dell'esecuzione autorizza la navigazione della nave - ove pignorata - di cui si chiede il subentro nell'elenco;
e) non sussistano le condizioni di navigabilita' di cui all'art. 164 del codice della navigazione;
f) non sia comprovato il possesso del requisito di cui al penultimo periodo dell'art. 3, paragrafo 3.1 attraverso il logbook elettronico.
4.4. All'istanza di cui al precedente paragrafo 4.2. dovra' essere allegata, a pena di irricevibilita' della stessa, la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di assenso alla formulazione dell'istanza da parte dell'armatore della nave di cui si chiede la radiazione dell'elenco e di quello della nave subentrante qualora i medesimi non coincidano con il proprietario della stessa;
ii. copia della licenza di pesca ovvero dell'attestazione provvisoria in corso di validita' di entrambi i pescherecci;
iii. copia della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'annessa tariffa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972 relativa ad entrambi i pescherecci;
iv. copia del documento d'identita' in corso di validita' del soggetto che presenta l'istanza ovvero del legale rappresentante pro tempore dello stesso in ipotesi di persona giuridica;
v. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante, ai sensi per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, la presenza a bordo della nave di cui si chiede il subentro nell'elenco degli indicatori VMS (Vessel Monitoring System) e AIS (Automatic Identification System) ed il suo regolare funzionamento;
vi. in ipotesi di pignoramento della nave, copia dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione di cui all'art. 652 del codice della navigazione, munita di attestazione di conformita'.
4.5. Nell'ipotesi di subentro nell'elenco di una nuova unita' navale, la validita' della autorizzazione cessera', in ogni caso, alla scadenza del triennio di validita' dell'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto (31 dicembre 2023), senza che questa decorra, ex novo, a far data dalla variazione della intestazione dell'autorizzazione in favore dell'armatore dell'unita' navale subentrata.
4.6. Le autorizzazioni rilasciate ai pescherecci subentrati decadono e sono revocate per i medesimi motivi indicati nel precedente art. 2. Le autorizzazioni sono, inoltre sempre revocate nell'ipotesi in cui il proprietario dell'unita' navale subentrata nell'elenco non abbia ottemperato a quanto previsto dal penultimo periodo del precedente paragrafo 4.2.. In tal ultima ipotesi, i soggetti di cui al paragrafo 4.1., entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, potranno chiedere che l'imbarcazione della quale si era richiesta la radiazione dell'elenco, ove ancora di loro proprieta', sia nuovamente inserita nello stesso purche' permangano tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco di cui al presente decreto.
4.7. Qualora nel corso del periodo di validita' dell'elenco (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023) intervenga il cambio di armatore della motonave iscritta, dovranno, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, osservarsi le formalita' previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Nessuna autorizzazione puo' essere rilasciata all'armatore sostituito che assuma l'esercizio di una nuova nave non iscritta nell'elenco.
4.8. In nessun caso e' possibile richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 4.2 del presente articolo, qualora la cancellazione dall'elenco dell'unita' navale consegua alla demolizione volta ad ottenere benefici connessi all'arresto definitivo.
 
Art. 5

Reintegrazione del numero delle navi
a seguito di decremento

5.1. Ogni qual volta il numero delle imbarcazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 1.1., del presente decreto subira' un decremento pari o superiore al 5%, da arrotondarsi per eccesso all'unita', l'amministrazione si riserva la facolta' di pubblicare un idoneo avviso per la reintegrazione dello stesso.
 
Art. 6

Misure di gestione

6.1. Le misure di gestione della «Fossa di Pomo» a cui devono attenersi i pescherecci autorizzati alla pesca specifica nella stessa, sono quelli previsti dal decreto ministeriale del 1° giugno 2017, n. 466, recante «Misure per la pesca nella Fossa di Pomo». I pescherecci devono inoltre attenersi alle prescrizioni contenute nel Piano di gestione nazionale relativo alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-Settentrionale e Mar Adriatico Meridionale).
 
Art. 7

Disposizioni finali

7.1. Gli allegati A, B, C, D, E ed F costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
7.2. Il presente decreto sara' efficace a far data dal giorno successivo alla pubblicazione attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Da tale data, il decreto direttoriale n. 16438 del 21 luglio 2017, ad eccezione del paragrafo 1 dell'art. 3, e' da intendersi abrogato e sostituito dal presente decreto direttoriale. Ai fini della massima divulgazione del presente provvedimento il medesimo verra' altresi' pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e affisso negli albi delle Capitanerie di Porto.
Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: Rigillo


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Avvertenza:
Si avverte che gli allegati relativi al decreto direttoriale n. 9046936 del 7 agosto recante «Modalita' attuative per la pesca specifica nella Fossa di Pomo» sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero: www.politicheagricole.it