Gazzetta n. 214 del 28 agosto 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Diniego del rinnovo e rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Podophyllum Peltatum Dynamis».


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 112/2020 del 23 agosto 2020

1. E' respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni e integrazioni, del medicinale omeopatico PODOPHYLLUM PELTATUM DYNAMIS nella forma e confezioni:
A.I.C. n. 048548010 - «4 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp;
A.I.C. n. 048548022 - «5 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp;
A.I.C. n. 048548883 - «5 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% v/v da 10 ml;
A.I.C. n. 048548895 - «6 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% v/v da 10 ml.
1.1 Dalla data di efficacia della presente determina il medicinale omeopatico «Podophyllum Peltatum Dynamis» limitatamente alle confezioni di cui al punto 1, non puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere commercializzato.
2. E' rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico «Podophyllum Peltatum Dynamis» descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 12, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gramsci, 18 - 80122 Napoli.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico per le confezioni di cui nell'allegata tabella della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.
3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale, per le confezioni di cui nell'allegata tabella, gia' prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
2. Limitatamente alle confezioni A.I.C. n. 048548034 - «6 DH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/pp da 6 g (140 granuli) con tappo dispensatore in pp; e A.I.C. n. 048548907 - «7DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% v/v da 10 ml, i lotti del medicinale gia' prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono piu' essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno piu' essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non e' richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico