Gazzetta n. 214 del 28 agosto 2020 (vai al sommario)
LEGGE 29 luglio 2020, n. 107
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Istituzione e durata
della Commissione di inchiesta

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.
3. La Commissione, prima della conclusione dei lavori e non oltre i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle sue attivita' di indagine e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
«Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'
giudiziaria.».
 
Art. 2

Composizione

1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
 
Art. 3

Competenze

1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato e l'andamento degli affidatari e delle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, nonche' le condizioni effettive dei minori affidati con riferimento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
b) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
c) verificare le modalita' operative dei servizi sociali di primo e secondo livello e il loro ruolo nel processo;
d) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile e del citato articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;
e) verificare l'effettiva temporaneita' dei provvedimenti di affidamento;
f) verificare il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per le strutture di tipo familiare e le comunita' di accoglienza dei minori ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, nonche' il rispetto degli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che in base alla disciplina statale e regionale devono essere forniti dalle comunita' di tipo familiare che accolgono minori;
g) effettuare controlli, anche a campione, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e private destinate alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori e valutare la congruita' dei costi anche con riferimento alle differenze di carattere territoriale;
h) valutare se nella legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in base al quale l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non puo' essere disposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilita' genitoriale;
i) verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018, adottata con delibera dell'11 luglio 2018 del Consiglio superiore della magistratura, nonche' di quanto disposto ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 330, 332 e 333 del
codice civile:
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita'
genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.»
«Art. 332 (Reintegrazione nella responsabilita'
genitoriale). - Il giudice puo' reintegrare nella
responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto,
quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e'
stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio
per il figlio.»
«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie):
«Art. 38. Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84,
90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Per i procedimenti di cui all'art. 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni
nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi
dell'art. 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta
la durata del processo la competenza, anche per i
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresi',
di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti
contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in
Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo
che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il
reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di appello
per i minorenni.».
- La legge 10 dicembre 2012, n. 219, reca:
«Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali».
- Il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308, reca:
«Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328».
- La circolare n. 18/VA/2018 del Consiglio superiore
della magistratura, reca: «Criteri per la nomina e conferma
dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022».
 
Art. 4

Attivita' di indagine

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non puo' essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione non puo' adottare provvedimenti che restringano la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' la liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 366 e 372 del
codice penale:
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). -
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito,
interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro
dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte.»
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque,
deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria
o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega
il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa
intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il
consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose
sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono
senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo,
giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne
l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con
ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a
favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
quali la mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
 
Art. 5

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
 
Art. 6

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applicano le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
«Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni.».
 
Art. 7

Organizzazione interna

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre modifiche al regolamento.
2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di magistrati collocati fuori ruolo, e puo' avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
 
Art. 8

Disposizioni in materia di incompatibilita'
dei giudici onorari minorili

1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni in materia di incompatibilita' dei giudici onorari minorili). - 1. Non possono essere nominati giudice onorario del tribunale per i minorenni o consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorita' giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono.
2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
3. L'assunzione delle funzioni di cui al comma 1 e l'esercizio delle medesime determinano la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o a consigliere onorario della sezione di Corte d'appello per i minorenni».
 
Art. 9
Disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della
situazione di abbandono di minori

1. All'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 9:
- Si riporta l'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n.
184, (Diritto del minore ad una famiglia) cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. 1. Il minore temporaneamente privo di un
ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di
sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, e' affidato
ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una
persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui
egli ha bisogno.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la
sensibilizzazione e la formazione di affidatari per
favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non
accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in
una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti
delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di
cui al comma 1, e' consentito l'inserimento del minore in
una comunita' di tipo familiare o, in mancanza, in un
istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede
preferibilmente nel luogo piu' vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per
i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo'
avvenire solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo'
essere disposto anche senza porre in essere gli interventi
di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2
e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali
non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare
originario e le ragioni per le quali non sia possibile
procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando
quanto disposto dall'art. 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro
il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e,
ove cio' non sia possibile, mediante inserimento in
comunita' di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a
quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e
sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard
minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere
forniti dalle comunita' di tipo familiare e dagli istituti
e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».