Gazzetta n. 215 del 29 agosto 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 luglio 2020
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Secondo lotto: completamento delle opere principali di cui al prog. BAS 03. Riapprovazione del progetto definitivo CUP (G87H04000030001). (Delibera n. 50/2020).



IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;
Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che all'allegato 1, nell'ambito degli «Schemi idrici», include «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e, all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano»;
Vista l'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002, tra il Governo e la Regione Basilicata che include, nell'ambito del programma dei sistemi idrici, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa»;
Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:
1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento,
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e, precisando, che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:
1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;
2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del menzionato art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2013, che include, nella «tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche» - nell'ambito degli «Schemi idrici - interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», tra gli «schemi idrici Basilicata», l'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano-Ginosa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale e' stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali e' stata demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;
4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il MIT provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
6. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:
6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;
6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;
6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA, delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;
Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale e' stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», e successive modificazioni;
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 113, con la quale questo Comitato ha approvato - con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal MIT - il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», anche ai fini del riconoscimento della compatibilita' ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonche' ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', per un importo di 31.874.528,23 euro comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito IVA;
Vista la nota 30 gennaio 2020, n. 4056, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;
Vista la nota 28 febbraio 2020, n. 4577, con la quale il MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, di seguito DG dighe, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura approvativa ed ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;
Vista la nota acquisita nella riunione preparatoria del 9 marzo 2020 (protocollo DIPE n. 1458 dell'11 marzo 2020) con la quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, ha formulato osservazioni in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, in particolare, sulla proposta allora in esame;
Vista la nota 11 marzo 2020, n. 6090, con la quale la DG dighe ha fornito ulteriori chiarimenti istruttori a seguito della seduta preparatoria del 9 marzo 2020;
Vista la nota 13 marzo 2020, n. 6356, con la quale la DG dighe ha trasmesso le determinazioni assunte dalla Regione Basilicata in merito all'intervento in esame;
Vista la delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la quale questo Comitato ha approvato con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato alla delibera stessa, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», con le modifiche e le prescrizioni introdotte rispetto al progetto definitivo, gia' approvato da questo Comitato con la delibera 20 dicembre 2004, n. 113;
Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2020, n. 33879, con il quale sono state rappresentate le seguenti osservazioni sulla delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la richiesta di:
1. chiarire i presupposti logico giuridici a fondamento della scelta di riapprovare, con modifiche e prescrizioni, un progetto definitivo per il quale sembrerebbe gia' individuato il soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
2. chiarire le ragioni della mancata espressa approvazione delle interferenze e del relativo programma di risoluzione ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 2006, n. 163;
3. precisare come il quadro economico riportato in delibera contempli nella loro interezza le interferenze e le prescrizioni riportate in delibera. Infatti, gli importi ivi riportati fanno riferimento, nel dettaglio, esclusivamente ai lavori per risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. per 99.036,56 euro piu' IVA, e alla sorveglianza archeologica, per 300.000 euro, IVA esclusa, ma non alle prescrizioni della Regione Basilicata e a quelle per la tutela paesaggistica;
4. precisare il calcolo che porta al diverso importo di 117.000 euro, riportato nelle premesse rispetto al valore di 99.036,56 euro, IVA esclusa;
Vista la nota 21 luglio 2020, n. 30230 con la quale il MIT - Ufficio di Gabinetto, in merito alla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03. Riapprovazione del progetto definitivo. Rilievo Corte dei conti n. 33879 in data 8 luglio 2020» ha presentato l'istanza di ritiro della delibera, formulata dalla competente direzione generale, la quale «chiede il ritiro del provvedimento perche', utilmente integrato, possa essere presentato nella prima seduta utile» del Comitato;
Vista la nota 21 luglio 2020, n. 4132, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto il ritiro della delibera n. 3 del 2020 su indicazione del MIT;
Vista la nota 24 luglio 2020, n. 30617 con la quale il MIT - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» ed ha trasmesso la documentazione istruttoria predisposta dalla DG dighe, con nota 22 luglio 2020, n. 15141, a integrale sostituzione di quella trasmessa in occasione della precedente approvazione del 17 marzo 2020, nella quale e' espressamente allegato il programma di risoluzione delle interferenze da approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e sono forniti chiarimenti sull'assenza di costi aggiuntivi per le prescrizioni richieste dalla Regione Basilicata e dal MiBACT per la tutela paesaggistica, ed anche sul calcolo dell'IVA, in particolare, in merito all'importo di 99.036,56 euro, relativo a «lavori risoluzione interferenze Acquedotto Lucano»;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:
sotto l'aspetto tecnico e procedurale
1. questo Comitato, con la delibera n. 113 del 2004, ha approvato una prima volta il progetto definitivo dell'intervento;
2. il tempo trascorso per espletare la fase di aggiudicazione, interessata da un lungo contenzioso, e per perfezionare il finanziamento assegnato con la medesima delibera n. 113 del 2004, ha reso ora necessaria una riapprovazione del progetto definitivo ai fini della nuova apposizione della dichiarazione di pubblica utilita', ormai scaduta da agosto 2012 e, dunque, non piu' prorogabile poiche', in assenza del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', si impedirebbe al soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione dei decreti di esproprio e alla prosecuzione dell'opera;
3. il progetto definitivo all'esame di questo Comitato risulta, inoltre, modificato a seguito degli esiti della gara e cio' ha comportato, limitatamente ad alcuni tratti, una diversa localizzazione delle opere rispetto a quelle approvate con la delibera n. 113 del 2004;
4. l'intervento riguarda la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» e consiste, in particolare, nel completamento di un complessivo intervento a servizio dei comprensori lucani di Valle Bradano e Metaponto, nonche' dei comprensori della provincia di Taranto;
5. l'obiettivo dell'intervento e' costituito dalla eliminazione delle attuali rigidita' dei sistemi di accumulo e distribuzione dell'acqua per uso irriguo che caratterizzano gli schemi idrici «Basento-Bradano» e «Jonico-Sinni»;
6. il primo lotto dell'opera e' stato gia' realizzato a valere sulle risorse di cui all'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mentre il secondo e' oggetto della proposta all'esame di questo Comitato, mediante la ristrutturazione di circa 19 km di conduttura cosi' suddivisa:
6.1. secondo tratto dell'adduttore principale (il cui primo tratto e' stato gia' completato nell'ambito del primo lotto) da Masseria Castrignano a Masseria San Marco (nodo di Girifalco) (tronco A-G);
6.2. adduttore San Marco-Venella (tronco G-M);
6.3. galleria iniziale tra l'invaso di San Giuliano e il ponte di Santa Lucia;
7. le modifiche apportate in fase di gara dall'appaltatore e favorevolmente valutate dalla commissione aggiudicatrice riguardano:
7.1. il «primo tronco A-G da Masseria Castrignano a Masseria San Marco (nodo di Girifalco)», con il riutilizzo di alcune strutture esistenti quali sifoni, con sostituzione delle vecchie tubazioni con nuove tubazioni in acciaio in grado di resistere alle maggiori pressioni, e gallerie, con incamiciature delle tubazioni attuali con un nuovo rivestimento in calcestruzzo armato per adeguarle alle maggiori pressioni, e con minori espropri;
7.2. il «secondo tronco G-M adduttore San Marco-Venella», con proseguimento del tracciato utilizzando aree gia' parzialmente espropriate in asse alla tubazione esistente dismessa lungo la strada ex S.S. 175 e lungo la S.P. di Pezzica, fino a raggiungere la vasca terminale, invece di realizzare una nuova tubazione verso sud in affiancamento ad una strada poderale esistente in zona agricola;
8. il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con nota n. 3533 del 5 maggio 2017, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle amministrazioni e agli enti interessati, nonche' ai soggetti interferenti;
9. nel mese di giugno 2017 il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha provveduto a dare comunicazione del procedimento espropriativo, mediante avviso pubblico presso l'albo pretorio dei comuni interessati territorialmente dalle opere, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, «Il Mattino» e «La Nuova del Sud» - nelle edizioni del 20 giugno 2017 - nonche' sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata;
10. lo stesso consorzio ha trasmesso, con nota n. 5816 del 30 giugno 2017, una comunicazione al MIT, ai fini della convocazione della conferenza di servizi;
11. la nuova conferenza di servizi istruttoria, convocata dal MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, di seguito DG Prog., si e' tenuta il 31 luglio 2017;
12. la Regione Basilicata - Dipartimento politiche agricole e forestali, ufficio foreste e tutela del territorio, con nota n. 154077/14AJ del 2 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole in merito agli interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento della legislazione in materia di boschi e terreni montani», con obbligo di rispettare alcune prescrizioni;
13. la Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed energia - ufficio urbanistica e pianificazione territoriale, con nota n. 156516/23AD del 5 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 142, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», alla compatibilita' dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati, ribadendo le prescrizioni gia' impartite con la precedente autorizzazione protocollo n. 3971, del 19 novembre 2003;
14. la Regione Basilicata - Ufficio compatibilita' ambientale, con determina dirigenziale n. 23AB.2018/D.00080 del 30 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e dell'art. 15, comma 1, della legge Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47, recante «Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente», di non assoggettabilita' alla procedura di VIA, con l'obbligo di rispettare alcune prescrizioni;
15. il MiBACT - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota n. 11196-P del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole ai soli fini della tutela archeologica, con obbligo di rispettare alcune prescrizioni, mentre ai fini della tutela paesaggistica, la stessa Soprintendenza si e' espressa nell'ambito della conferenza di servizi del 31 luglio 2017, convocata dal MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
16. hanno espresso parere in sede di conferenza di servizi il Comune di Bernalda, l'Acquedotto Lucano S.p.a. e il Consorzio di bonifica Stornara e Tara;
17. il Consorzio di bonifica della Basilicata - costituito con legge regionale della Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1, con la quale, tra l'altro, il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ed altri consorzi della regione sono stati sciolti e posti in liquidazione - con nota n. 6766/AIN. 1 del 18 luglio 2018, a seguito del completamento dell'iter della conferenza di servizi, ha trasmesso alla DG dighe - tra l'altro - il progetto definitivo posto a base di gara, le varianti migliorative offerte dal raggruppamento temporaneo di imprese, di seguito RTI, aggiudicatario, e approvate dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in liquidazione, la relazione dettagliata sull'andamento del contenzioso e relativi allegati, il nuovo quadro economico del progetto approvato dal consorzio e altra documentazione progettuale;
18. la Regione Basilicata - Dipartimento presidenza della giunta regionale, con nota, n. 195576, del 20 novembre 2018, ha trasmesso la relazione, inviata dal Consorzio di bonifica della Basilicata a firma del responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, di conferma della sussistenza dei requisiti di attualita' ed interesse alla realizzazione dell'intervento in esame;
19. l'Acquedotto Lucano S.p.a., con nota, n. 30066, del 27 luglio 2017, ha espresso le proprie valutazioni sull'esame e la risoluzione delle interferenze delle infrastrutture proposte con le opere attualmente in esercizio;
20. il presidente della Regione Basilicata, con nota n. 44459, del 10 marzo 2020, ha espresso il consenso sulla localizzazione dell'intervento, sentiti i comuni interessati;
21. la documentazione progettuale include nell'elaborato G2 il piano particellare degli espropri;
22. il MIT ha proposto, in apposito allegato «foglio condizioni» alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare, provvedendo a valorizzare le prescrizioni relative alla sorveglianza archeologica e alla risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. (punto 2 dell'allegato), non essendo invece da quantificare le altre prescrizioni del MiBACT, di cui al punto 1 dell'allegato, e le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalla Regione Basilicata, di cui ai punti 3, 4, e 5 dell'allegato, in quanto relative a modalita' di rispristino e/o mitigazione inerenti le lavorazioni previste in progetto che trovano la necessaria copertura nell'ammontare delle disponibilita' del quadro tecnico economico e tra le lavorazioni alternative gia' presenti;
23. il MIT ha allegato alla documentazione istruttoria il programma di risoluzione delle interferenze per l'approvazione ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
sotto l'aspetto attuativo
1. nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata e' stato individuato quale soggetto aggiudicatore la stessa Regione Basilicata che, su designazione del presidente della regione, ha operato avvalendosi del supporto dell'Autorita' di bacino della Basilicata;
2. nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo approvato con la delibera n. 113 del 2004, condotta dal MIT, il presidente della regione ha comunicato, con nota, n. 95128/8002 del 21 aprile 2004, citata nella stessa delibera n. 113 del 2004, la variazione del soggetto aggiudicatore, designando il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto con sede a Matera;
3. della variazione del soggetto aggiudicatore e' stata data informazione anche nel corso della seduta di conferenza di servizi del 29 aprile 2004;
4. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, individuato nella delibera n. 113 del 2004, era il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;
5. il MIT riferisce, nella relazione istruttoria, che la proposta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' e' stata formulata dal commissario del Consorzio di bonifica della Basilicata, quale ente subentrante ex legge regionale n. 1 del 2017 al disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;
6. il presidente della Regione Basilicata, con nota n. 44466 del 10 marzo 2020, ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2017, ha designato quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame il Consorzio di bonifica della Basilicata, che subentra al disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;
sotto l'aspetto della procedura di affidamento
1. il comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 19 giugno 2006, n. 369, ha deciso di procedere all'espletamento di una gara per pubblico incanto per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) per la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;
2. il relativo bando di gara e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, di seguito, GUUE, n. S121 del 26 giugno 2006;
3. lo stesso comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 4 settembre 2006, n. 449, ha prima disposto la proroga di due mesi (GUUE n. S125 del 5 luglio 2006 e n. S171 dell'8 settembre 2006) per la presentazione delle offerte e successivamente, con deliberazione 23 ottobre 2006, n. 567, ha disposto la sospensione sine die del bando di gara in attesa della definizione del finanziamento dell'opera (GUUE n. S207 del 28 ottobre 2006);
4. dopo la stipula, dell'11 dicembre 2006, di un protocollo di intesa tra MIT e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 5 marzo 2007, n. 99, del comitato di coordinamento dello stesso consorzio, e' stata disposta la riapertura dei termini del bando di gara;
5. il relativo bando di gara con la riapertura dei termini e' stato pubblicato sulla GUCE n. S37 del 14 marzo 2007;
6. nel bando di cui sopra e' stato posto a base di gara il progetto definitivo approvato con la delibera 2004, n. 113, dando la possibilita' ai concorrenti di introdurre, in sede di offerta, proposte migliorative secondo le indicazioni del disciplinare di gara, comprese le prescrizioni riportate nell'allegato 1 della medesima delibera 2004, n. 113;
7. il metodo di aggiudicazione adottato e' l'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
8. con deliberazione 25 febbraio 2013, n. 99, il comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha approvato gli atti di gara e ha disposto l'aggiudicazione definitiva al RTI Borio Giacomo S.r.l. mandataria al 90 per cento - Edilcostruzioni S.r.l. mandante cooptata al 10 per cento;
9. la procedura di gara e il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonche' la riammissione in gara del 2° classificato disposta dal Tribunale amministrativo regionale, di seguito TAR, Basilicata a seguito di ricorso, sono stati impugnati, con ulteriore ricorso allo stesso tribunale amministrativo regionale Basilicata, dal concorrente 3° classificato RTI Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. ed altri, che tuttavia il tribunale amministrativo regionale ha respinto;
10. il 29 dicembre 2014, e' stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto e il RTI Borio ed altri;
11. a seguito del ricorso alla sentenza del tribunale amministrativo regionale Basilicata, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 169, depositata il 20 gennaio 2015, ha disposto l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione;
12. dopo una fase di valutazione sul merito di annullare in autotutela il contratto gia' stipulato, considerato che non si era ancora proceduto alla realizzazione dell'opera e che non era stato redatto il progetto esecutivo, e considerato che la stazione appaltante ha comunicato all'appaltatore di sospendere qualsiasi esecuzione del contratto all'indomani della pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, il commissario del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con delibera 21 giugno 2016, n. 325, ha annullato in autotutela il contratto stipulato il 29 dicembre 2014;
13. con lo stesso provvedimento, preso atto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui alla citata deliberazione 25 febbraio 2013, n. 99, della esclusione del 2° classificato RTI Sipa ed altri e dell'aggiudicazione disposta dal Consiglio di Stato in favore del RTI Cantieri Costruzioni Cemento ed altri, e' stato disposto in via definitiva l'affidamento dei lavori allo stesso RTI Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. (capogruppo mandataria);
14. l'iter amministrativo relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento in esame si e' quindi concluso con la citata deliberazione n. 325, del 2016;
sotto l'aspetto del cronoprogramma e del CUP
1. il CUP indicato attualmente per l'intervento e' G87H04000030001;
2. la durata dell'appalto indicativa riportata nel bando di gara era di novecentosessanta giorni naturali e consecutivi, di cui centoventi giorni decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio impartito dal RUP per la redazione completa del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e ottocentoquaranta giorni dalla data di consegna dei lavori alla conclusione di tutte le opere di cui si compone l'intervento;
3. il lungo tempo intercorso tra l'approvazione del progetto definitivo con la delibera n. 113 del 2004, e l'affidamento, imputabile agli adempimenti a carattere amministrativo-contabile e al contenzioso instauratosi in sede di aggiudicazione, con sentenze contrarie fra loro nei diversi gradi di giudizio, ha portato alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e delle autorizzazioni rilasciate in sede di prima approvazione del progetto definitivo, con impatto anche sul cronoprogramma;
4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, incluso negli elaborati progettuali dell'appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione definitiva disposta dopo la sentenza del Consiglio di Stato, e' limitato alla sola fase di esecuzione dei lavori e prevede quattrocentottanta giorni di lavorazioni a partire dall'impianto del cantiere;
sotto l'aspetto finanziario
1. il costo complessivo dell'intervento in esame e' di 31.874.528,23 euro, di cui 5.237.435,05 euro per IVA;
2. l'articolazione del costo, riportata nella delibera 27 settembre 2019, n. 125, del commissario del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in liquidazione, e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. il costo stimato per l'accoglimento delle prescrizioni, scaturito dalla disamina dei pareri operata dal MIT e riportata nel quadro economico, e' pari a 399.036,56 euro, IVA esclusa, di cui 99.036,56 euro per la risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. (all'interno di tale ultimo importo sono incluse le voci di costo «volumi idrici per lavaggi e riempimento condotte» e «spese di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per polizze assicurative» pari a 1.200 euro non sono assoggettabili ad IVA, ed e' anche inclusa una quota di IVA per un valore pari a 2.918,53 euro calcolata sulle voci di costo rientranti fra le «spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto» non riportata di conseguenza all'interno del rigo B15 del quadro economico) e 300.000,00 euro per la sorveglianza archeologica (rigo B12 del quadro economico) la cui IVA risulta quota parte del rigo B15 del quadro economico;
4. le prescrizioni paesaggistiche n. 1 e n. 3, di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 113 del 2004, sono relative a modalita' di esecuzioni previste dal progetto posto a base di gara e pertanto restano confermate, per come richiesto dal MiBACT con la sopra richiamata nota del 9 marzo 2020, e sono riferite a modalita' esecutive di lavori gia' previsti ed alla modalita' di effettuazione dei rilievi fotografici;
5. con riferimento al parere espresso dalla Regione Basilicata le prescrizioni attengono a modalita' operative di ripristino e/o mitigazione da prevedersi in corso di esecuzione delle opere non determinando, di fatto, maggiori costi oltre quelli previsti nel quadro economico dell'intervento;
6. il quadro economico dell'intervento e' stato rimodulato rispetto a quello della delibera n. 113 del 2004, scorporando le economie derivanti dal ribasso d'asta, che ammontano a 2.510.185,62 euro, allo stato non utilizzate, e adeguando l'IVA dal 20 al 22 per cento;
7. attingendo alla voce «imprevisti», sono stati adeguati gli importi di alcune voci delle somme a disposizione in relazione ai costi effettivamente sostenuti e sono stati inseriti i costi relativi alla valorizzazione delle prescrizioni;
8. la copertura finanziaria dell'intervento per 31.874.528,23 euro e' assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del 2004, con articolazione definita dal decreto del MIT 17 dicembre 2010, n. 1010;
9. la sopra citata delibera n. 113 del 2004 ha autorizzato l'utilizzo, da parte della stazione appaltante, del contributo quindicennale dell'importo massimo di 2.846.000,00 euro, di cui 1.730.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2005 e fino al 2019 e 1.116.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2006 e fino al 2020;
10. con il sopra-citato decreto n. 1010 del 2010 e' stato inoltre autorizzato l'utilizzo del contributo con le seguenti modalita':
10.1. 14.230.000 euro mediante erogazione diretta in relazione allo stato di realizzazione dei lavori e del relativo credito maturato dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto (corrispondenti alle prime 5 annualita' di entrambi i contributi aventi decorrenza rispettivamente nel 2005 e nel 2006);
10.2. 28.460.000 euro mediante attualizzazione con decorrenza dal 2010 e fino al 2020;
11. nel 2015 e' stata richiesta e autorizzata una variazione del piano sopra descritto, con un incremento dei contributi da utilizzare in erogazione diretta a partire dal 2015 (passati da 14.230.000 euro a 30.190.000 euro) e la contestuale diminuzione della quota parte in attualizzazione e dei netti ricavi autorizzati, confermando la copertura dell'intero ammontare necessario per la realizzazione dell'intervento pari a 31.874.528,23 euro;
Considerato che nel merito della verifica preventiva dell'interesse archeologico il MiBACT - direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, nel parere n. 11196, del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, fra le quali l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, in fase di cantierizzazione, a carico della committenza;
Considerato che il MiBACT, con la nota citata in premessa e acquisita nella riunione preparatoria del 9 marzo 2020 (protocollo DIPE n. 1458 dell'11 marzo 2020), ha osservato che nel «foglio condizioni» trasmesso dal MIT con la documentazione istruttoria, sono riportate unicamente le prescrizioni ascrivibili agli aspetti di tutela archeologica mentre non sono riportate le prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica, gia' impartite con il parere n. 16023 del 21 novembre 2003 e confluite nell'allegato prescrizioni e raccomandazioni della delibera n. 113 del 2004 al punto 1 e al punto 3;
Considerato che il medesimo MiBACT ritiene che sia necessario integrare il «foglio condizioni» con le sopra citate prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica, aggiungendo la locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti proposte»;
Preso atto che il «foglio condizioni» trasmesso dal MIT con la citata nota 22 luglio 2020, n. 15141, include al punto 1 le prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica gia' impartite con il parere n. 16023 del 21 novembre 2003 e confluite nell'allegato prescrizioni e raccomandazioni della delibera n. 113 del 2004 al punto 1 e al punto 3;
Considerato che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, le sopra citate prescrizioni del MiBACT erano gia' valorizzate nella delibera n. 113 del 2004 e che nella presente delibera sono riproposte in quanto non superate o risolte dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti al precedente progetto definitivo, e che comunque le stesse non determinano un incremento di costo in quanto riferite a modalita' esecutive dei lavori ed a rilievo fotografico;
Considerato inoltre che il MIT, con nota n. 14628 del 16 luglio 2020, ha precisato che le prescrizioni della Regione Basilicata attengono a modalita' operative di ripristino e/o mitigazione da prevedersi in corso di esecuzione delle opere e, pertanto, risulta giustificabile la mancata valorizzazione delle stesse da parte del soggetto aggiudicatore, non determinandosi maggiori costi oltre quelli previsti nel quadro economico dell'intervento;
Considerato che il CUP indicato nella relazione istruttoria per l'intervento 87H04000030001 risulta al momento in stato «cancellato»;
Ritenuto di prescrivere che il soggetto aggiudicatore richieda ed ottenga un nuovo CUP per l'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;
Considerato che il MIT propone a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», nell'ambito delle procedure della soppressa legge obiettivo, e, in particolare, degli articoli 161-180 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
Considerato che il MIT, con nota 28 febbraio 2020, n. 4577, ha indicato che il progetto ricade nella fattispecie indicata all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame si applichi il combinato disposto dell'art. 214, comma 11, e dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, in quanto intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche, come aggiornato con la delibera MEF n. 26 del 2014, con bando di gara pubblicato il 31 dicembre 2007, una prima aggiudicazione definitiva il 25 febbraio 2013 e una ulteriore aggiudicazione definitiva il 21 giugno 2016;
Ritenuto inoltre che questo Comitato debba riapprovare il progetto definitivo dell'intervento come modificato in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, poiche' la scadenza il 2 agosto 2012 del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' impedirebbe altrimenti al soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione dei decreti di esproprio e alla prosecuzione dell'opera, a prescindere dal fatto che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, prevede che varianti che non comportano aumenti di costo superiori al 50 per cento del costo dell'opera non debbano essere approvati dal CIPE nel 2019-2020 ma solo dal soggetto aggiudicatore;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera n. 82 del 2018);
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato il dibattito svolto in seduta;
Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta del Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso dello schema di delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimita';

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Approvazione del progetto definitivo
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' riapprovato con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», con le modifiche e le prescrizioni introdotte rispetto al progetto definitivo gia' approvato da questo Comitato con la delibera n. 113 del 2004, come descritte nella precedente «presa d'atto» e riportate al punto 1.5.
1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.
1.3. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera.
1.4. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 e' quantificato in 31.874.528,23 euro, IVA compresa, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto».
1.5. Le prescrizioni, che includono anche le indicazioni della Regione Basilicata e del MiBACT descritte in premessa, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In particolare a tali prescrizioni sono aggiunte le prescrizioni del MiBACT, le quali, riportate al punto 1, reiterano le prescrizioni n. 1 e 3 dell'allegato 1 della delibera n. 113 del 2004, con l'aggiunta a entrambe della locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti», come riportate di seguito per maggior dettaglio:
1.5.1. dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalita' di "conservazione, miglioramento e ripristino" che garantiscano il piu' possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del MiBACT;
1.5.2. dovra' essere prodotta una sequenza fotografica ante e post - operam, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del MiBACT.
1.6. L'ottemperanza alle prescrizioni del precedente punto 1.5. non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.
1.7. La documentazione progettuale include nell'elaborato G2 il piano particellare degli espropri.
1.8. E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze.
2. Copertura finanziaria
2.1. La copertura finanziaria dell'intervento per 31.874.528,23 euro e' assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del 2004, con articolazione definita dal decreto del MIT 17 dicembre 2010, n. 1010 e successive modificazioni, come meglio specificato nella precedente «presa d'atto».
3. Altre disposizioni
3.1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico dovra' essere conclusa in fase di progettazione esecutiva.
3.2. La durata dei lavori e' pari a quattrocentottanta giorni di lavorazioni a partire dall'impianto del cantiere, come riportato negli elaborati progettuali dell'appaltatore e dell'offerta.
3.3. Per la realizzazione del progetto in esame dovra' essere stipulato apposito protocollo di legalita' tra la Prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente.
3.4. Il soggetto aggiudicatore, per tutte le fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, dovra' richiedere ed aprire uno specifico CUP per il progetto approvato denominato «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03».
4. Disposizioni finali
4.1. Il MIT provvedera', altresi', a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.
4.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel progetto, a fornire assicurazioni al MIT sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5.
4.3. Il soggetto aggiudicatore inviera' al MiBACT il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni poste dallo stesso Ministero.
4.4. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4.5. Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
4.6. Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 974
 
Allegato 1

PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa.
Secondo lotto: completamento delle opere principali
di cui al prog. BAS 03.
Riapprovazione del progetto definitivo
CUP (G87H04000030001)
Parte prima - Prescrizioni Parte seconda - Osservazioni

Prescrizioni
1. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
Sono reiterate le prescrizioni n. 1 e 3 dell'allegato 1 della delibera n. 113 del 2004, come riportate di seguito, con l'aggiunta a entrambe della locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti proposte»:
1.1. dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalita' di «conservazione, miglioramento e ripristino» che garantiscano il piu' possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del MiBACT;
1.2. dovra' essere prodotta una sequenza fotografica ante e post operam, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del MiBACT.
2. Prescrizioni della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.
2.1. Comunicare alla soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata la data di inizio lavori con un preavviso di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sara' svolta a cura del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di seguito MiBACT.
2.2. Dovranno essere eseguiti, in fase di cantierizzazione e a carico della committenza, saggi archeologici preventivi nelle aree indicate nel documento di valutazione archeologica lungo la strada provinciale, di seguito S.P., Pezzica-S. Salvatore dove sono ubicate le UT 3-4-5-6-7, lungo la ex strada statale, di seguito S.S., 175 (S.P. 3) dove sono ubicati numerosi siti dalla ricognizione di Carter, su UR 1 dove e' ubicata l'UT 1 e su UR 3 dove e' ubicata l'UT 2, tali da assicurare un'adeguata campionatura su tutta l'area dell'intervento in oggetto, cosi' come da progetto. Il posizionamento dei saggi sara' concordato tramite sopralluogo congiunto con il personale tecnico-scientifico di questa soprintendenza e lo/gli archeologo/i incaricato dall'ente.
2.3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovesse essere riscontrata la presenza di depositi e manufatti di interesse archeologico, gli stessi dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovra' essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere lo scavo archeologico, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinche' si stabilisca la natura e l'entita' del deposito archeologico;
2.4. L'ente committente si deve impegnare ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell'area.
3. Prescrizioni dell'ufficio compatibilita' ambientale della Regione Basilicata.
3.1. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di polveri e di rumore.
3.2. Effettuare, nei periodi siccitosi, la periodica bagnatura delle piste interne al cantiere al fine di limitare il sollevamento delle polveri.
3.3. Disattivare i mezzi d'opera ogni qual volta non sono operanti, al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico.
3.4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e successive modificazioni che, in assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 dB) diurni e 60 dB notturni.
3.5. Gestire il materiale di ripristino ambientale secondo quanto previsto per le terre e rocce da scavo dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
3.6. Realizzare i ripristini geomorfologici mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
3.7. Realizzare i ripristini vegetazionali mediante l'uso di essenze vegetali autoctone.
3.8. Eliminare la vegetazione presente lungo le strade di servizio con attrezzature meccaniche e non mediante diserbo chimico.
4. Prescrizioni dell'ufficio foreste e tutela del territorio della Regione Basilicata.
Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»:
4.1. I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare gli interventi, cosi' come indicati negli elaborati tecnici-grafici di progetto. Pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
4.2. Le aree destinate alla realizzazione delle opere previste devono essere preventivamente interessate, per una fascia di profondita' di 25-30 cm di spessore, dall'allontanamento e successivo accumulo, in uno o piu' punti, del terreno asportato superficialmente, che alla fine dei lavori di sistemazione deve essere uniformemente distribuito sopra quello di riporto, in modo da posizionare lo strato di suolo microbiologicamente attivo nella posizione piu' superficiale.
4.3. Durante la realizzazione dei lavori non devono essere create condizioni di rischio per verificarsi di smottamenti, franamenti o altri movimenti gravitativi.
4.4. Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che, nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza nel tempo.
4.5. I materiali di risulta provenienti dagli scavi in eccesso rispetto a quelli utilizzati nell'ambito della sistemazione delle aree di intervento dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo con conferimento in discarica autorizzata.
4.6. A conclusione dei lavori e delle opere previste, le aree interessate, devono essere sistemate in modo tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche superficiali, se necessario mediante i dovuti presidi tecnici, regimentando il deflusso delle acque meteoriche verso impluvi naturali e in modo da non creare fenomeni di erosione o di ristagno.
4.7. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore «nulla osta».
5. Prescrizioni dell'ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata.
5.1. Limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso tra la Masseria S. Marco e l'attraversamento del Bradano e limitare l'impatto percettivo che l'intervento produrrebbe al silo visibile dalla S.P. 175 e la strada Matera-Metaponto. Particolare attenzione dovra' essere praticata nell'attraversamento della parte sottostante la Masseria S. Marco, emergenza architettonica rurale a vincolo percettivo. Sara' opportuno in questo caso ridurre il piu' possibile la fascia di ingombro e prevedere il recupero del sito (pianura su cui sorge l'emergenza, scarpata e strada statale sottostante), mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive tipiche della macchia mediterranea (Leccio, Acero campestre, Corbezzolo, Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc...).
5.2. A lavorazioni ultimate si dovra' ripristinare lo stato dei luoghi interessati da piste di servizio temporanee.
6. Prescrizioni dell'Acquedotto Lucano S.p.a.
6.1. Dal vertice V1 al vertice V2 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del diametro, di seguito Ø, 100 in ghisa sferoidale in attraversamento della S.P. 175, coordinate UTM WGS 84 X=650051; Y=4479997, a servizio delle utenze in sinistra direzione Metaponto rispetto alla predetta strada provinciale). La realizzazione del tratto di variante dovra' necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.
6.2. Dal vertice V2 al vertice V3 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del Ø100 in ghisa sferoidale in attraversamento della S.P. 175, coordinate UTM WGS 84 X=651009; Y=4478508, a servizio delle utenze della frazione di Serra Marina). La realizzazione del tratto di variante dovra' necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.
6.3. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza longitudinale, per una lunghezza di circa 535 m., con condotta adduttrice del Ø600 in vetroresina a servizio degli abitati di Ginosa e Metaponto Lido, posata in banchina sinistra, direzione S.P. 175, lungo la strada provinciale Pizzica-San Salvatore). Considerata la modesta resistenza statica della tubazione adduttrice gestita, durante l'esecuzione dei lavori si prescrive il divieto del transito dei mezzi pesanti di cantiere longitudinalmente e trasversalmente alla condotta in parola. Si prescrive altresi' il divieto di scavo del terreno per la posa della condotta di progetto a distanze inferiori a 3 m. dalla condotta di che trattasi.
6.4. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta adduttrice del Ø600 in acciaio-vetroresina a servizio degli abitati di Ginosa e Metaponto Lido in corrispondenza del bivio con la S.P. Pizzica-San Salvatore, coordinate UTM WGS 84 X=652279; Y=4475317). La realizzazione del tratto di variante dovra' necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio. La risoluzione dell'interferenza con la condotta adduttrice non potra' essere effettuata durante il periodo estivo in quanto comportera' necessariamente l'interruzione idrica per gli abitati di Ginosa (TA) e Metaponto Lido per almeno ventiquattro ore, con attivazione del servizio sostitutivo mediante autobotti.
6.5. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del Ø150 in acciaio a servizio della zona rurale in contrada Pizzica, in corrispondenza del bivio con la S.P. Pizzica-San Salvatore, coordinate UTM WGS 84 X=652279; Y=4475317). La realizzazione del tratto di variante dovra' necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.

Osservazioni
7. Osservazioni del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.
Qualsiasi modifica all'impianto irriguo collettivo interregionale del Sistema Bradano, non deve penalizzare l'Arco ionico tarantino con una riduzione ingiustificata della portata storica.