Gazzetta n. 215 del 29 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 agosto 2020
Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attivita' di istruttore certificato in maritime security. (Decreto n. 787/2020).



IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS 74, nella sua versione aggiornata;
Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code);
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007;
Vista la «Scheda 6 - Formazione e familiarizzazione del personale addetto alla security», allegata al medesimo Programma nazionale di sicurezza marittima, cosi' come modificata ed approvata con decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 a firma del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in materia di certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Tenuto conto di quanto previsto ai punti 5 e 9 della sopra citata scheda 6 e, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei modelli di corso di formazione finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell'abilitazione per istruttore certificato;
Visto il parere positivo espresso dal CISM nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce il programma e le modalita' di erogazione e superamento dei corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di abilitazione per istruttore certificato in materia di maritime security, cosi' come previsto ai punti 5.1.2 e 5.1.4. della Scheda 6 allegata al decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
 
Allegato A

STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI ISTRUTTORE CETIFICATO IN MARITIME SECURITY.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
PORT SECURITY (durata 32 ore)

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
SHIP SECURITY (durata 32 ore)

Parte di provvedimento in formato grafico

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:
SHIP & PORT SECURITY (durata 32 ore)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C
COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Programma del corso per il mantenimento del certificato
di istruttore certificato

Modulo di aggiornamento (durata 8 ore)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Attestato relativo al corso di aggiornamento
per istruttore certificato in maritime security

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti di ammissibilita'

1. Possono essere ammessi al corso per istruttore certificato coloro che dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al punto 5.1.1. della scheda 6.
 
Art. 3
Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di istruttore certificato possono essere svolti ai sensi rispettivamente dei punti 5.2 e 5.3 della scheda 6 presso:
a) centri di formazione istituzionali;
b) centri di formazione privati riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - previo parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno.
2. I centri di formazione di cui al punto 1. lett. b), ai fini del riconoscimento di idoneita', devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in allegato A al presente decreto e devono altresi' stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualita', conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
3. I corsi di formazione di cui al primo comma e per i quali e' possibile presentare specifica domanda, sono cosi' suddivisi:
a) corso per istruttore certificato in «ship security»;
b) corso per istruttore certificato in «port security»;
c) corso per istruttore certificato in «ship & port security».
I singoli corsi di formazione di cui alle lettere a) e b) hanno una durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera c) ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni lavorativi consecutivi.
I programmi di base che costituiscono i moduli didattici da sviluppare e le competenze minime da acquisire ai fini del conseguimento delle rispettive certificazioni sono riportati in allegato B al presente decreto.
4. Ai corsi di formazione di cui al precedente punto 3. puo' essere ammesso un numero di candidati non superiore a 10 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneita' di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.
 
Art. 4
Accertamento delle competenze

1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato sostiene un esame teorico-pratico, differente a seconda delle specifiche abilitazioni da acquisire, dinanzi ad una commissione esaminatrice costituita conformemente a quanto previsto al punto 5.1.2 della scheda 6. Al riguardo, ciascun centro di formazione autorizzato dovra' inoltrare apposita richiesta alla Capitaneria di porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui saranno sostenuti gli esami, specificandone la tipologia, ai fini della regolare costituzione della relativa commissione esaminatrice.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di trenta domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che superera' l'esame verra' rilasciato un attestato conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010).
 
Art. 5
Rilascio e rinnovo del certificato

1. La domanda per il rilascio del «certificato per istruttore certificato» e' presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, allegando alla stessa l'attestato di cui al precedente comma 3 dell'art. 4.
2. Il certificato, conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010) ha validita' quinquennale, decorrente dalla data di rilascio dell'attestato di superamento del corso, e riporta la specifica tipologia dell'abilitazione conseguita (ship security, port security, ship & port security).
3. Per il rinnovo della certificazione di istruttore certificato - sia essa relativa al punto 5.1.1 che 5.1.3 della scheda 6 - gli interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento, cosi' come previsto dal punto 5.1.4 della citata scheda, della durata di otto ore secondo il programma riportato in allegato E. Il corso sara' erogato dai centri di formazione autorizzati di cui al precedente art. 3 e potra' essere frequentato nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato. Al corso di aggiornamento puo' essere ammesso un numero di istruttori certificati non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
4. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e' presentata alla Capitaneria di porto che ha rilasciato il certificato di cui si chiede il rinnovo, allegando alla stessa:
l'attestato di frequenza del corso di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato F del presente decreto; e
copia dei verbali di almeno dieci sessioni d'esame relative all'attivita' didattica eseguita nel periodo di validita' del certificato di cui si chiede il rinnovo.
5. Il rinnovo del certificato per istruttore certificato e' effettuato mediante l'annotazione sul retro dello stesso dell'estensione di validita' per ulteriori cinque anni.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie

1. I centri di formazione privati gia' autorizzati allo svolgimento dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare ad erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, formale istanza di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3.
2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto richiederanno il rinnovo della propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma 3. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato e' presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale delle capitanerie di porto - Reparto VI - Ufficio 4°.
3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, le certificazioni scadenti nel corso del corrente anno, sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020

Il Comandante generale: Pettorino