Gazzetta n. 215 del 29 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2020
Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;
Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata»;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»;
Visto l'art. 78 commi 2-duodecies, 2-terdecies e 2-quaterdecies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-terdecies il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonche' le modalita' di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri;

Decreta:

Art. 1
Ambito operativo

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unita' di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unita' siano identificate con le modalita' previste dal presente decreto in tema di registri.
2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotativita'.
3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unita' di prodotto sottoposte a pegno, senza necessita' di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalita' previsti dal presente decreto.
4. L'allegato 2 puo' essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale qualita' e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.
 
Allegato 1
FAC SIMILE REGISTRO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
REGISTRI TELEMATICI

Annotazione dei prodotti oggetto di pegno
presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva

Attraverso la specifica funzionalita' messa a disposizione nei registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:
Per il vino e l'olio:
a) la tipologia;
b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;
c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso e' stoccato;
d) il lotto per il prodotto confezionato;
e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
f) l'Istituto bancario interessato;
g) il valore del pegno in euro.
3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.
4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all' Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.
 
Art. 2
Registro

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.
2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.
4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva, il debitore puo' procedere all'annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all'allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore puo' chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilita' dei registri di cui al presente comma.
 
Art. 3
Estinzione del pegno

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 786