Gazzetta n. 215 del 29 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 luglio 2020
Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;
Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1»;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali;
Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attivita' commerciali, dalla riduzione delle attivita' produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;
Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitivita' della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;
Considerato che nella filiera suinicola il prezzo indicativo formulato dalla Commissione unica nazionale per i suini da macello e' sceso dagli euro 1,7 di febbraio 2020 a 1,09 del 25 giugno 2020;
Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di vitelli di eta' inferiore agli otto mesi, destinati in prevalenza al settore alberghiero e della ristorazione, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati;
Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di eta' inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge rilancio ha stanziato delle risorse nazionali che possono essere utilizzate a tale fine;
Considerato che le attuali difficolta', e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli di eta' inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti;
Considerato che il settore dei conigli ha anch'esso registrato un crollo delle quotazioni formulate dalla Commissione unica nazionale con un calo da 1,84 euro del febbraio 2020 al picco negativo di maggio 2020 con 1,24 euro di quotazione;
Considerato che la filiera ovicaprina ha risentito di una gravissima flessione delle vendite nel pieno del periodo pasquale del 2020 che ha coinciso con le misure piu' restrittive di contenimento;
Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura del circuito dell'Ho.Re.Ca. ha causato un calo molto incisivo nelle vendite di prosciutti DOP con conseguente aumento delle quantita' in stoccaggio e forte riduzione delle quotazioni di mercato;
Considerato che a seguito sia del cambiamento nel modello di consumo che della chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca gli operatori del settore non riescono a far fronte allo squilibrio prodottosi tra l'offerta e la domanda e che cio' rischia di compromettere la sostenibilita' finanziaria dell'intera filiera di settore;
Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti DOP e che le attuali difficolta', possono essere attenuate sia consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei prosciutti DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra domanda ed offerta e favorire, in tal modo, la ripresa graduale delle quotazioni di mercato;
Considerato che e' opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto cosi' da consentire un sistema operativo rapido e flessibile e che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti quali le spese giornaliere di deposito in magazzino e all'indennizzo parziale per la perdita di valore;
Considerato che ai fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, e' opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che deve formare oggetto di ciascuna domanda e che e' opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilita' della domanda e far si' che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato;
Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attivita' connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «Quadro temporaneo»: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;
c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del presente decreto. L'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019.
e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 222, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» e stabilisce in particolare:
a) ai criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
 
Art. 3
Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento

Le risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» gestite in base al presente decreto ammontano a 90 milioni di euro per l'anno 2020.
Le filiere zootecniche oggetto di intervento sono: suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne.
Il riparto tra le filiere e' cosi' quantificato:
a) filiera suinicola 30 milioni di euro;
b) filiera cunicola 4 milioni di euro;
c) filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;
d) filiera caprina 0,5 milioni di euro;
e) filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;
f) ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;
g) ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d'origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;
h) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro, come incremento delle risorse di cui all'art. 3 comma 3, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitivita' delle filiere». Conseguentemente all'art. 4, comma 4, dello stesso decreto le parole «10 centesimi» sono sostituite dalle parole «20 centesimi».
Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 3 possono essere utilizzate nel corso del 2020 per integrare le risorse destinate agli interventi di cui alla lettera h) del medesimo comma 3, nonche', in via residuale, agli altri interventi previsti dal comma 3, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa. Restano fermi i limiti individuali previsti negli articoli successivi.
 
Art. 4
Criteri e entita' dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo».
2. Alle imprese agricole di allevamento di suini e' concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.
3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli e' concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.
4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini e' concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini e' concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.
6. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne e' concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di eta' inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.
8. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali e' stata presentata domanda di aiuto.
9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.
10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.
11. Il contributo e' concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final cosi' come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attivita' sara' rispettato il massimale pertinente, ne' sara' superato l'importo massimo complessivo possibile.
 
Art. 5
Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda potra' essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalita' precompilata.
2. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020;
b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;
c) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 3, dell'art. 4.
Ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
 
Art. 6
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.
2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.
4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle Regioni e Province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.
5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.
7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
 
Art. 7
Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «quadro temporaneo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «quadro temporaneo».
 
Art. 8
Ammasso privato prosciutti Dop - Oggetto
e ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera g), del presente decreto e' stanziata la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento viene ripartito: in 7 milioni di euro da destinare allo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto b) e 3 milioni di euro per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto a).
2. Sono ammissibili all'aiuto di cui al comma 1, i prosciutti DOP non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti prodotti:
a) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno diciotto mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni;
b) Prosciutti DOP stagionati di eta' di almeno quindici mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP;
Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, per l'intero periodo di stoccaggio, sono pari a 3 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto a) e a 7 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto b).
 
Art. 9
Ammasso privato prosciutti Dop -
Domande di aiuto e entrata in ammasso

1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalita' telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalita' attuative del presente decreto.
2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda e' fissato in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi.
3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi di tutela riconosciuti, in concorso con gli organismi di certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti di cui all'art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso e il relativo congelamento.
4. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
5. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
7. Qualora i quantitativi per i quali e' richiesto all'ammasso superino le risorse finanziarie di cui all'art. 8, comma 1, per ognuna delle categorie di prodotto ivi definite, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione e' adeguato di conseguenza.
 
Art. 10
Ammasso privato vitello - Oggetto
e ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera f) del presente decreto e' stanziata una somma di 15 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di eta' inferiore a otto mesi.
2. I prodotti ammissibili all'aiuto di cui al presente articolo riguardano le carni fresche o refrigerate, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00.
3. Il periodo di stoccaggio e' fissato in novanta giorni, con un importo complessivo dell'aiuto pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto.
4. Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualita' sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti:
a) Provenire da animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) Essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
c) Non provenire da animali macellati d'urgenza;
5. Essere conferite all'ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.
 
Art. 11
Ammasso privato vitello - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalita' telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalita' attuative del presente decreto.
2. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata.
3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda e' di 10 tonnellate.
 
Art. 12
Ammasso privato vitello - entrata in ammasso

1. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
2. L'aiuto e' concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non e' concesso alcun aiuto.
3. La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorita' competenti. Le carcasse o mezzene dopo essere poste in ammasso possono essere sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto controllo delle autorita' competenti. In tali casi, viene garantita la tracciabilita' a livello di singolo lotto di disosso. Vengono inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento all'ammasso di tutti i tagli, cosi' come definiti all'allegato III, parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, derivanti dal disosso.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
 
Art. 13
Ammasso privato vitello - Attuazione

1. Qualora i quantitativi per i quali e' richiesto all'ammasso superino le risorse finanziarie di cui all'art. 10, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione e' adeguato di conseguenza.
 
Art. 14
Ammasso privato - Disposizioni finali

Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, e successive modifiche e integrazioni, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 788