IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione; Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalita' di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori» e, in particolare, l'art. 7, comma 1 che indica, al 31 marzo 2019, il termine di applicazione delle disposizioni del decreto stesso; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, recante proroga al 31 marzo 2020 del termine di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2018, recante «Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti»; Vista la notifica del presente decreto effettuata in data 21 febbraio 2020 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 e considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;
Decretano:
Art. 1
1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comma 3 dell'art. 7 del decreto 9 dicembre 2016 e' abrogato. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2020
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 782 |