Gazzetta n. 217 del 1 settembre 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 luglio 2020
Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esiti verifiche ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riprogrammazione. (Delibera n. 32/2020).



IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto-legge n. 101 del 2013, art. 10, il Dipartimento per le politiche di coesione;
Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:
un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 6;
un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
un importo di 4.000,00 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
un importo di 5.000,00 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, art. 44 rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui e' previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2019 e, in particolare, l'art. 44, comma 7, in base al quale, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione puo' contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, dandone successiva informativa al CIPE, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, l'art. 242, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei fondi SIE di spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:
a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni gia' assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, lettera c), previa apposita decisione della Cabina di regia di cui alla citata legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 703, e successiva informativa al CIPE;
c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, e' possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilita' attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilita' del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;
d) per le predette finalita', il Ministro per il sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei Programmi operativi dei fondi SIE;
Viste le delibere di questo Comitato 1° dicembre 2016, n. 54; 22 dicembre 2017, n. 98; 28 febbraio 2018, n. 12; 20 maggio 2019, n. 28; 24 luglio 2019, n. 47; 17 marzo 2020, n. 4, con le quali sono stati approvati il Piano operativo «Infrastrutture e trasporti» - di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT - e i relativi Addendum e integrazioni finanziarie, per una dotazione complessiva di 18.002,416 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2014-2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 con il quale, tra l'altro, e' stato nominato Ministro senza portafoglio il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale allo stesso Ministro e' conferito l'incarico relativo al sud e alla coesione territoriale e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1085-P del 10 luglio 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, con le quali vengono sottoposti a questo Comitato - con riferimento alle risorse FSC complessivamente attribuite al MIT - gli esiti delle verifiche condotte in applicazione del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, attraverso l'interlocuzione con il Ministero interessato e con il supporto del nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione, presso il citato Dipartimento per le politiche di coesione, e del nucleo di verifica e controllo, presso l'Agenzia per la coesione territoriale;
Considerato che dalla documentazione di proposta risulta che, rispetto alla dotazione complessiva del Piano operativo «Infrastrutture e trasporti», pari a 18.002,416 milioni di euro, sono stati individuati interventi per un importo complessivo di 1.082,00 milioni di euro, per i quali non risulta possibile assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti, di seguito OGV, entro il termine del 31 dicembre 2021 e per i quali, non essendo stati valutati come riconducibili agli ambiti di salvaguardia di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, viene conseguentemente proposta la riduzione secondo l'articolazione per delibera di seguito riportata:
842,40 milioni di euro relativi ad interventi finanziati dalla sopra citata delibera n. 54 del 2016;
239,60 milioni di euro relativi ad interventi finanziati dalla sopra citata delibera n. 98 del 2017;
Considerato, altresi', che la riduzione proposta comporta anche la rimodulazione del profilo finanziario annuale delle delibere interessate, con la seguente riduzione di alcune annualita' come di seguito indicato:
per la delibera n. 54 del 2016, il profilo finanziario si riduce di 200,00 milioni di euro nel 2021 e di 642,40 milioni di euro nel 2022;
per la delibera n. 98 del 2017, il profilo finanziario si riduce di 50,00 milioni di euro nel 2021, di 50,00 milioni di euro nel 2022 e di 139,60 milioni di euro nel 2023;
Tenuto conto che la proposta individua puntualmente gli interventi dai quali risultano liberate risorse FSC, precisando che - rispetto al loro valore complessivo, pari a 1.232,90 milioni di euro - restano comunque salvaguardate risorse per complessivi 150,90 milioni di euro relative alle attivita' di progettazione, di cui e' stata condivisa la possibilita' di assumere OGV entro il 31 dicembre 2021, e che saranno utilizzate anche con riferimento agli interventi di cui viene proposto ora il definanziamento, attesa la loro rilevanza strategica, per la cui realizzazione saranno reperite risorse nell'ambito del prossimo ciclo di programmazione 2021-2027;
Preso atto degli esiti delle verifiche sopra illustrate, condotte in applicazione del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, e, in particolare, delle risultanze concernenti il valore degli interventi di competenza del MIT non riconducibili alle salvaguardie di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 7, dai quali pertanto si rendono disponibili risorse FSC per un importo complessivo di 1.082,00 milioni di euro;
Valutato che la sottoposizione a questo Comitato delle risultanze delle predette verifiche e la conseguente proposta di riduzione finanziaria a carico delle risorse FSC di competenza del MIT e', tra l'altro, volta alla successiva definizione del valore complessivo del Piano sviluppo e coesione di competenza dello stesso Ministero, nonche' alla riprogrammazione delle risorse FSC cosi' liberate, ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242;
Riscontrato nella proposta l'impegno del Dipartimento per le politiche di coesione ad emanare appositi atti di indirizzo affinche' l'Agenzia per la coesione territoriale promuova idonee azioni di accompagnamento a favore del MIT, attraverso appositi accordi di collaborazione finalizzati all'accelerazione degli interventi e alla rendicontabilita' delle relative spese sui Fondi europei ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, comma 11-bis, che ne prevede la possibilita' senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Tenuto conto che in data 22 luglio 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla citata legge 2014, n. 190, art. 1, comma 703, lettera c), si e' espressa favorevolmente;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato, art. 3;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. La dotazione FSC 2014-2020 del Piano operativo «Infrastrutture e trasporti», di competenza del MIT, pari a complessivi 18.002,416 milioni di euro, viene ridotta di un importo complessivo pari a 1.082,00 milioni di euro, in applicazione del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44, citato nelle premesse.
Tale riduzione e' imputata alle seguenti delibere, delle quali vengono rimodulati anche i profili finanziari annuali:
842,40 milioni di euro a carico della delibera n. 54 del 2016, citata nelle premesse, il cui profilo finanziario viene ridotto di 200,00 milioni di euro nel 2021 e di 642,40 milioni di euro nel 2022;
239,60 milioni di euro a carico della delibera n. 98 del 2017, citata nelle premesse, il cui profilo finanziario viene ridotto di 50,00 milioni di euro nel 2021, di 50,00 milioni di euro nel 2022 e di 139,60 milioni di euro nel 2023.
2. In esito alla riduzione di cui al punto 1, il valore del Piano operativo «Infrastrutture e trasporti» e' aggiornato in 16.920,416 milioni di euro.
3. L'accertamento delle risorse sottoposte alla riduzione di cui al punto 1 della presente delibera ai sensi del citato decreto-legge 2019, n. 34, art. 44, e' volta anche alla successiva definizione del valore del Piano sviluppo e coesione di competenza del MIT, nonche' alla riprogrammazione, ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 241 e 242 richiamati nelle premesse, delle risorse FSC resesi disponibili.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: Conte Il Segretario: Fraccaro

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 988