IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 28, commi 2 e 3, dispone che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico) provvede alla sicurezza del sistema nazionale del gas anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, e puo' adottare misure temporanee di salvaguardia necessarie a ridurre gravi rischi per la sicurezza e in caso di crisi nel mercato dell'energia; Visto l'art. 1, comma 7, lettera q) e comma 8, lettera b), punto 1) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che dispone che sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (ora Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA), i seguenti compiti e funzioni: l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attivita' di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessita', degli stoccaggi strategici nonche' la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) in data 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9 ottobre 2001, mediante il quale sono stati emanati indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas; Considerato, in particolare, l'art. 8 del citato decreto ministeriale 26 settembre 2001 che ha istituito presso il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (CTEM), definendone la relativa composizione; Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che ha abrogato il regolamento (UE) n. 994/2010; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, che ha modificato la composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio di cui al citato decreto ministeriale 26 settembre 2001; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 settembre 2017 che ha ricostituito il CTEM per la durata di un triennio, con decorrenza 20 settembre 2017 e scadenza 20 settembre 2020, nominandone i relativi componenti; Visti i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2018 e 17 aprile 2019 di aggiornamento dei componenti del CTEM; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, all'art. 9, comma 2, ha stabilito che presso la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) «[...] opera, in qualita' di organo tecnico consultivo, il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas istituito ai sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 [...]»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, con cui sono state apportate modifiche al suddetto regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2020 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico; Considerata l'interazione del sistema del gas con il sistema elettrico, e in particolare, con la societa' Terna cui fa capo l'attivita' di dispacciamento dell'energia elettrica in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprieta' e della gestione della rete nazionale di trasmissione, e quanto disposto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativamente alla articolazione del sistema nazionale del gas in societa' di trasporto di gas, di stoccaggio di gas e di gestione dei terminali di rigassificazione; Considerato che ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il mantenimento del comitato e' necessario in quanto organismo collegiale tecnico a elevata specializzazione, indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso la sola utilizzazione del personale dell'amministrazione, anche ai fini della attuazione del regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che ha abrogato il regolamento (UE) n. 994/2010; Considerato che ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun compenso; Ritenuto opportuno, anche in considerazione dell'avvenuta riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ricostituire il CTEM, attualmente in scadenza al 20 settembre 2020;
Decreta:
Art. 1 Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas
1. La composizione del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (CTEM), di cui al comma 1 dell'art. 8 del decreto 26 settembre 2001, come successivamente da ultimo aggiornata con decreto 31 maggio 2017, e' cosi' modificata: presidente: direttore generale della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG); componenti: a) il dirigente della Divisione IV - Sicurezza approvvigionamenti della DGISSEG; b) il dirigente della Divisione V - Regolamentazione infrastrutture energetiche della DGISSEG; c) un rappresentante della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica (DGAECE); d) un rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA); e) un rappresentante di ciascuna impresa di trasporto, di stoccaggio e impresa titolare di impianti di rigassificazione operante sul territorio nazionale; f) un rappresentante della societa' Terna S.p.a. Per il presidente e per ciascun componente e' nominato un sostituto, per i casi di assenza o impedimento del titolare. 2. Il comitato puo' essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore, nominati dal Ministro dello sviluppo economico. 3. Il comitato di cui al presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e non e' annoverabile tra quelli assoggettabili al controllo di legittimita' dell'Ufficio centrale del bilancio ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 del decreto legislativo n. 123/2011. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2020
Il Ministro: Patuanelli |