Gazzetta n. 219 del 3 settembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 28 agosto 2020 |
Proroga della pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Sicilia. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 25 luglio 1969), recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143 «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105; Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980); Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi trainati, quali la sciabica da natante, a condizione chela stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con gli attrezzi che rientrano in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto, in particolare, l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiale l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquisiscono validita'; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 7 settembre 2016), recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017 recante «Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la scabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana»; Viste le note prot. n. 362/GAB del 28 gennaio 2020 e n. 2899 del 22 luglio 2020 con le quali la Regione Siciliana ha chiesto una specifica proroga dell'attivita' di pesca della risorsa rossetto e cicerello, necessaria a far fronte alle esigenze di ulteriore rilevazioni di carattere scientifico per il conseguimento della redazione di uno specifico Piano di gestione; Considerato che il reg. (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al Capo IV art. 25 «ricerca scientifica», ha previsto che le misure tecniche introdotte nel medesimo regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte per fini scientifici purche' siano rispettate determinate condizioni. Considerato, in particolare, che al paragrafo 1 lettera e) dell'art. 25 del citato reg. (UE) n. 2019/1241, e' previsto che le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di ricerca scientifica oltre ad essere limitate nel tempo, qualora coinvolgano piu' sei unita', lo Stato membro e' obbligato ad informare la Commissione almeno tre mesi prima dell'inizio della ricerca e la stessa, se del caso, chieda un parere dello CSTEP, affinche' il numero maggiore di unita' da utilizzare nella ricerca sia giustificato da ragioni scientifiche; Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere, conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile; Considerato che con nota inoltrata al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 28 luglio 2020 e' stato dato avvio alle procedure di registrazione presso i competenti organi di controllo dell'incarico del dott. Riccardo Rigillo quale direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC); Ritenuto opportuno prorogare l'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus), al fine di effettuare ulteriore rilevazioni di carattere scientifico di tali specie;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d) del reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'elenco fornito dalla Regione Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, nell'ambito delle acque dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, sono autorizzate alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa. 2. L'autorizzazione all'attivita' di pesca sperimentale e' prorogata fino al 30 settembre 2022. 3. L'attivita' di pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la scabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, e' svolta mediante l'utilizzo di sei imbarcazioni, tra quelle inserite nell'elenco fornito dalla Regione Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, ai sensi dell'art. 25 del reg. (UE) n. 1022/2019. 4. Il Capo del Compartimento marittimo di ogni Capitaneria di porto della Regione Siciliana, rilascia a ciascuna impresa, la cui unita' e' utilizzata nella pesca sperimentale, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validita' limitata al 30 settembre 2022. 5. L'Autorizzazione di pesca di cui al precedente comma e' rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validita'. |
| Art. 2
1. L'attivita' di pesca del rossetto (Aphia minuta) e' svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (Gymnammodites cicerelus), nel periodo compreso tra il 1° aprile al 31 ottobre. L'attivita' di prelievo e' esercitata per un totale di quattro giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi'. 2. L'attivita' di pesca, nonche' il numero delle imbarcazioni utilizzate, e' garantita e sottoposta al controllo dei capi dei Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresi', ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015. |
| Art. 3
1. Il Consorzio Unimar, organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovra', con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - una relazione contenente gli esiti dell'attivita' di sperimentazione della pesca della risorsa rossetto e cicerello, necessaria per la redazione del Piano di gestione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del reg.(CE) n. 1967/2006. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione Siciliana, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 agosto 2020
Il direttore generale: Rigillo |
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