Gazzetta n. 220 del 4 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 agosto 2020
Integrazione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019/2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 435/2020).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
comma 1: «le universita' (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)»;
comma 2: «i programmi delle universita' di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (...) Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita'»;
Visti i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 luglio 2003, n. 170, «Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita'» e l'art. 1, commi 290-293, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;
Visto l'art. 60, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del quale «al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle universita' statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e alla legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti e per le finalita' di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle universita' non statali legalmente riconosciute»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019 (protocollo n. 738), recante i criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera d), il quale destina l'importo di euro 65.000.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla programmazione triennale delle universita', secondo quanto previsto dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo del triennio 2019-2021;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2019 (protocollo n. 989) con cui sono state adottate le linee generali d'indirizzo per la programmazione delle universita' per il triennio 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione dei risultati, e in particolare l'art. 2, che prevede la presentazione da parte delle universita' di specifici programmi, entro novanta giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto in questione, in coerenza con gli obiettivi e le azioni indicati nel medesimo articolo, e la valutazione da parte del Ministero ai fini dell'attribuzione delle risorse relative alla programmazione triennale, pari ad almeno 65 milioni di euro annui per le universita' statali e a 1 milione di euro annui per le universita' non statali;
Visti il decreto del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 2503 del 9 febbraio 2019, con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 989/2019, sono state definite le modalita' per la presentazione da parte degli Atenei dei programmi triennali entro il 14 febbraio 2020, e i programmi triennali presentati dagli Atenei entro la suddetta scadenza;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2019 (protocollo n. 1174) recante i criteri di riparto per l'anno 2019 del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le universita' non statali, ad eccezione delle universita' telematiche, e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera c), il quale destina euro 970.000 per la quota dell'anno 2019 riferita alla programmazione triennale delle universita' 2019-2021, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 989/2019;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2020 (protocollo n. 3) relativo ai criteri di riparto per l'anno 2019 del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le universita' non statali telematiche e in particolare l'art. 4, lettera b), che destina euro 12.277 quale importo massimo da attribuire, sulla base dei programmi presentati dalle universita' telematiche, per la programmazione triennale delle universita' 2019-2021, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 989/2019;
Visti i decreti-legge adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare per il settore universitario:
l'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, concernenti la sospensione della frequenza delle attivita' di formazione superiore, compresa quella universitaria, con possibilita' di svolgere le attivita' formative a distanza;
l'art. 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il «Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca» con una dotazione pari a 50 milioni di euro, poi incrementato per l'anno 2020 di 62 milioni di euro dall'art. 236, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' l'art. 103 del medesimo decreto-legge n. 18/2020, concernente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza;
Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea sul proprio sito istituzionale in riferimento ai viaggi e ai trasporti durante la pandemia e di quelle piu' specifiche fornite dalla stessa Commissione alle universita' attraverso l'agenzia nazionale Erasmus + INDIRE in merito alla mobilita' internazionale di studenti e docenti;
Considerato che i programmi presentati dagli Atenei entro il 14 febbraio 2020 sono stati formulati prima dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, quindi, senza poter tenere in considerazione l'impatto da essa determinato in tutti gli ambiti di attivita' cui si riferisce la programmazione triennale con conseguente ricaduta sui risultati attesi che erano riportati nei programmi e che risultano, a causa dell'emergenza epidemiologica, di difficile o impossibile realizzazione;
Considerato che le medesime considerazioni valgono altresi' con riferimento al piano lauree scientifiche e ai piani per l'orientamento e il tutorato di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 989/2019, in relazione ai quali non si e' potuto provvedere alla definizione da parte del Ministero delle indicazioni operative ai fini dell'attuazione dei relativi interventi nel corso del corrente anno accademico;
Ravvisata la necessita' di definire nuove linee generali d'indirizzo per lo sviluppo del sistema universitario, data l'evoluzione complessiva del contesto in cui operano gli Atenei al termine della emergenza epidemiologica;
Ritenuto pertanto di non poter procedere alla valutazione dei programmi presentati e al contempo di assicurare agli Atenei, nelle more della definizione delle nuove linee generali d'indirizzo, l'erogazione delle risorse relative alla programmazione triennale per gli anni 2019 e 2020;
Vista la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle istituzioni della formazione superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata finalizzata a fronteggiare le fasi successive dell'emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), articolata nelle seguenti cinque azioni:
piano di offerta didattica blended, ovvero in grado di essere erogata sia in presenza sia in telepresenza, con modalita' sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse possibilita' in termini di accessibilita' e di qualita' della didattica agli studenti in presenza e a quelli a distanza (ad esempio gli studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da misure restrittive), nonche' agli studenti con disabilita' o DSA e, comunque, coerentemente con quanto verra' imposto dalle autorita' competenti nei diversi territori;
piano di accesso agli spazi (aule, laboratori, biblioteche, ecc.) e di uso di dispositivi di protezione individuale, in grado di garantire i livelli di sicurezza necessari, coerentemente con quanto verra' imposto dalle autorita' competenti nei diversi territori, e anche attraverso un «ampliamento» degli orari e dei giorni di svolgimento delle attivita', considerando, se necessario, un arco settimanale lavorativo comprensivo del sabato e della domenica;
piano di potenziamento delle infrastrutture digitali delle istituzioni, in termini di dotazione delle aule, di connettivita' della rete, di organizzazione interna e di dotazione di dispositivi per gli studenti, per il personale docente e ricercatore, nonche' per il personale tecnico amministrativo;
piano di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, attraverso il potenziamento dei sistemi digitali in uso;
piano di formazione del personale tecnico amministrativo, a supporto dei punti precedenti;
Visti i decreti ministeriali 13 maggio 2020 (protocollo n. 81) e 14 luglio 2020 (protocollo n. 294) con cui e' stato previsto il cofinanziamento da parte del Ministero di appositi interventi degli Atenei in coerenza con le azioni sopraindicate;
Ritenuto pertanto di integrare quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale n. 989/2019 al fine di adeguare i contenuti delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2019-2021 al mutato contesto in cui operano gli Atenei a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19;
Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) del 23 luglio 2020; del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 24 luglio 2020; dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 23 luglio 2020; del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 29 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1
Programmi degli Atenei 2019-2020

1. In considerazione dell'impatto determinato dall'emergenza epidemica da COVID 19 sulla programmazione triennale 2019-2021, gli Atenei provvedono autonomamente:
a) all'attuazione delle azioni contenute nei programmi presentanti ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 989/2019 ritenute tuttora compatibili con i cambiamenti nelle attivita' determinate dalla predetta emergenza, provvedendo in ogni caso alle eventuali azioni di reclutamento a valere integralmente sulle proprie facolta' assunzionali;
b) alla rimodulazione dei programmi presentati in coerenza con le indicazioni contenute nella nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, per la copertura dei costi non gia' finanziati a valere sui decreti ministeriali 13 maggio 2020 (protocollo n. 81) e 14 luglio 2020 (protocollo n. 194).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' destinata la quota relativa al primo biennio delle risorse per la programmazione triennale:
i) per le universita' statali, pari a euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
ii) per le universita' non statali non telematiche, pari a euro 970.000 per l'anno 2019 e euro 1 milione per l'anno 2020;
iii) per le universita' non statali telematiche, pari a euro 12.277 per l'anno 2019.
Tali risorse sono ripartite tra gli Atenei che hanno presentato la propria programmazione triennale al Ministero nei termini indicati dall'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale n. 989/2019, ed entro il limite massimo delle risorse richieste, in proporzione alla quota del finanziamento ordinario non vincolato nella destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, e del contributo di cui alla legge del 29 luglio 1991, n. 243, rispettivamente negli anni 2019 e 2020. Entro il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO ovvero del contributo di cui alla legge n. 243/1991 relative all'anno successivo.
 
Art. 2
Piano lauree scientifiche e piani per l'orientamento
e il tutorato 2019-2020

1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 1, le risorse relative agli anni 2019 e 2020 destinate alle universita' statali per il piano lauree scientifiche e per i piani per l'orientamento e il tutorato, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 989/2019, sono utilizzate dagli Atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra piu' sedi, al fine di promuovere le immatricolazioni al prossimo anno accademico 2020-2021 e al 2021-2022, tenuto conto degli obiettivi indicati nell'allegato 2, punto 2 del decreto ministeriale n. 989/2019.
2. Le risorse di cui al comma 1, pari rispettivamente a 3 milioni di euro per il piano lauree scientifiche e a 5 milioni di euro per piani per l'orientamento e il tutorato, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono ripartite tra le universita' statali in proporzione al numero degli immatricolati ai corsi di laurea nell'anno accademico 2019-2020. Entro il mese di dicembre 2021, si provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti, anche avvalendosi dei dati inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate a valere sulle assegnazioni del FFO relative all'anno successivo.
 
Art. 3
Programmazione degli Atenei 2021-2023

1. Con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' (con riferimento anche al piano lauree scientifiche e ai piani per l'orientamento e il tutorato) e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023, in sostituzione del decreto ministeriale n. 989/2019, nonche' i criteri di riparto delle risorse a tal fine destinate per gli anni 2021, 2022 e 2023 e per gli interventi a favore degli studenti.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2020

Il Ministro: Manfredi
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1752