Gazzetta n. 220 del 4 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 giugno 2020, n. 108
Regolamento in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita', di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', di situazioni impeditive e di cause di sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 5-sexies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante, «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali», che ha apportato modifiche al citato decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alla in materia della governance delle forme pensionistiche complementari;
Visto in particolare, l'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, in base al quale «Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalita', complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa' o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto di cui al comma 1»;
Visto l'articolo 5-sexies, comma 3, del decreto n. 252 del 2005, in base al quale «Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa definite»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 147 del 2018, ai sensi del quale le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 79 del 2007 continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005;
Sentita la COVIP (note prot. 3326 del 5 luglio 2019, prot. 4867 del 24 ottobre 2019 e nota prot. 923 del 4 marzo 2020);
Udito il parere n. 1280/2019, reso dal Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 30 gennaio 2020;
Vista la nota prot. 3863 del 15 aprile 2020, con la quale l'ufficio legislativo, ha fornito alla Presidenza del Consiglio dei ministri la preventiva comunicazione in ordine allo schema di regolamento di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) al rappresentante legale, ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonche' al direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dell'articolo 20 del medesimo decreto, dotate di soggettivita' giuridica;
b) a coloro che svolgono le funzioni fondamentali di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e nelle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettivita' giuridica, nonche' alle persone esterne o ai soggetti delle entita' esterne impiegati dalle medesime forme per svolgere le predette funzioni (di seguito anche «titolari delle funzioni fondamentali»);
c) ai responsabili dei fondi pensione aperti di cui all'articolo 12 del decreto n. 252 del 2005 e delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
d) ai componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005;
e) ai membri degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nelle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto n. 252 del 2005, costituite nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o ente (di seguito «fondi pensione interni»).

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2005, n.
289, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.
147 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016,
relativa alle attivita' e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2019, n. 14.
- Si riporta l'art. 5-sexies, del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5-sexies (Requisiti di professionalita' e
onorabilita', cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' e situazioni impeditive). - 1. Con decreto
adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di
professionalita', complessivamente funzionali a garantire
una gestione sana e prudente del fondo pensione, i
requisiti di onorabilita', le cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita', le situazioni impeditive e le cause di
sospensione riguardanti:
a) il rappresentante legale, il direttore generale
e i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e
dell'articolo 20, dotate di soggettivita' giuridica;
b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se
del caso, le persone o le entita' esterne impiegate per
svolgere le funzioni fondamentali;
c) il responsabile delle forme di cui agli articoli
12 e 13.
2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di
cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli
organismi, comunque denominati di rappresentanza degli
iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 costituite
nell'ambito del patrimonio separato di una singola societa'
o ente, possiedono i requisiti di onorabilita' previsti dal
decreto di cui al comma 1.
3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione
di cui all'articolo 4, comma 1, di quelli gia' istituiti
alla data di entrata in vigore dellalegge 23 ottobre 1992,
n. 421, aventi soggettivita' giuridica, nonche' delle
societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e
13 e delle societa' o enti che hanno fondi pensione
interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che
i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei
requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno
comunicazione alla COVIP nelle modalita' dalla stessa
definite.».
- Il testo della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.
- Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79 (Regolamento
recante norme per l'individuazione dei requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le forme pensionistiche complementari, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.
252) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007,
n. 143.
- Si riporta l'articolo 4, comma 3, del citato Decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 3. L'esercizio
dell'attivita' dei fondi pensione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato alla preventiva
autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di
autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento
che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della
COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero
in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP puo'
determinare con proprio regolamento le modalita' di
presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla
stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori
trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 3, del citato decreto
legislativo n. 147 del 2018:
«Art. 3 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
disposizioni emanate dalla COVIP, ai sensi di disposizioni
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, abrogate o
modificate dal presente decreto, continuano a essere
applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalla COVIP ai sensi degli articoli
4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies, 19, 19-quater
e 19-quinquies del medesimo decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. La COVIP adotta tali provvedimenti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79,
adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, continuano ad essere
applicate fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come introdotto dal
presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali adotta tale decreto entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai procedimenti sanzionatori in essere ed alle
violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi le norme del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in vigore il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche
complementari). - 1. Le forme pensionistiche complementari
possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza,
accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di
contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria, membri del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di
lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il
funzionamento di tali forme pensionistiche complementari
con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale
in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative,
promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, con l'obbligo della gestione separata, sia
direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle
lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede
legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, operanti mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo
VI dei rami vita, limitatamente ai fondi pensione aperti di
cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente
alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui
all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
le forme pensionistiche complementari possono essere
istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti
ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche
complementari stabiliscono le modalita' di partecipazione,
garantendo la liberta' di adesione individuale.».
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 20 (Forme pensionistiche complementari
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421). - 1. Fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se gia'
configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle
disposizioni del presente decreto legislativo secondo i
criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle
suddette forme, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per
l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma
sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1
intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
4. L'attivita' di vigilanza sulle forme
pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP
secondo piani di attivita' differenziati temporalmente
anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle
diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La
COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite
dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
6. L'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1
istituite all'interno di enti o societa' diversi da quelli
sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un
gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con
cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la
sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la
continuita' nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP
verifica la sussistenza delle predette condizioni.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite
in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali con il quale e' stata accertata
una situazione di squilibrio finanziario derivante
dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare,
sotto la propria responsabilita', a derogare agli articoli
8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono
presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonche'
documentazione idonea a dimostrare il permanere della
situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con
cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini le
condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento
alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo parere della
COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al
comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse
le modalita' di presenza previste dagli articoli 20 e 21
del codice civile.».
- Si riporta l'articolo 5 bis, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5-bis (Funzioni fondamentali). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli
gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si
dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione
di gestione dei rischi, una funzione di revisione interna
e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo
5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione
assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la
sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace
svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo
e indipendente.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed
autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa,
ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalita' giuridica;
in tale caso, in deroga alle disposizioni deldecreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il
riconoscimento della personalita' giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' adottato dalla COVIP; per tali fondi
pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.».
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 12 (Fondi pensione aperti). - 1.I soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lett. h), possono istituire e
gestire direttamente forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono
aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto
legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi
pensione aperti puo' avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le
rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti
in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvati, stabiliscono le modalita' di
partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13 (Forme pensionistiche individuali). - 1.
Ferma restando l'applicazione delle norme del presente
decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e
trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali
sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo
12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati
con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi.».
- Si riporta l'articolo 5, del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 5 (Organi di amministrazione e di controllo,
direttore generale, responsabile e organismo di
rappresentanza). - 1. La composizione degli organi di
amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13,
deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica
di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi
collegiali risponde al criterio rappresentativo di
partecipazione delle categorie e raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono
nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e'
previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui
al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a
curare l'efficiente gestione dell'attivita' corrente della
forma, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e
l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e
a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di
amministrazione. Il direttore generale supporta l'organo di
amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica
gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte,
analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo
di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura,
portata e complessita' delle attivita' della forma
l'incarico di direttore generale puo' essere conferito ad
uno dei componenti dell'organo di amministrazione in
possesso dei prescritti requisiti.
2. Le societa' istitutrici delle forme di cui agli
articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma
pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica
svolge la propria attivita' in modo autonomo e
indipendente, riportando direttamente all'organo
amministrativo della societa' relativamente ai risultati
dell'attivita' svolta. L'incarico di responsabile della
forma pensionistica non puo' essere in ogni caso conferito
ad uno degli amministratori della societa' ed e'
incompatibile con lo svolgimento di attivita' di lavoro
subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso
le societa' istitutrici delle predette forme ovvero presso
le societa' da queste controllate o che le controllano.
3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli
aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma
pensionistica verifica che la gestione della stessa sia
svolta nel loro esclusivo interesse, nonche' nel rispetto
della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:
a) la gestione finanziaria della forma
pensionistica complementare, anche controllando il rispetto
della normativa e delle regole interne della stessa circa i
limiti di investimento;
b) la gestione amministrativa della forma, in
particolare controllando la separatezza amministrativa e
contabile delle operazioni poste in essere per conto della
forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto
a quanto afferente alle altre attivita' della societa' e la
regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili
riguardanti la forma pensionistica;
c) le misure di trasparenza adottate nei confronti
degli aderenti e beneficiari;
d) l'adeguatezza della procedura di gestione dei
reclami;
e) la tempestiva e corretta erogazione delle
prestazioni;
f) le situazioni in conflitto di interesse;
g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi
di corretta amministrazione.
3-bis. Il responsabile della forma pensionistica
comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a
quello di controllo della societa' le irregolarita'
riscontrate, indicando gli interventi correttivi da
adottare. Il responsabile predispone annualmente una
relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua
organizzazione, i risultati dell'attivita' svolta, le
anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per
eliminarle. La relazione e' inviata alla COVIP e all'organo
di amministrazione e controllo della forma pensionistica,
nonche' all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e
6.
4.
5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione
collettiva, la societa' istitutrice del fondo aperto
provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino
l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione
di un organismo di rappresentanza composto da un
rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e
da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle
predette collettivita'.
6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di
collegamento tra le collettivita' che aderiscono al fondo e
la societa' che gestisce il fondo pensione aperto e il
responsabile.
7. Nei confronti dei componenti dell'organo di
amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della
forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392,
2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
7-bis. L'organo di amministrazione di un fondo
pensione ha la responsabilita' ultima dell'osservanza della
normativa nazionale e delle norme europee direttamente
applicabili.
8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al
comma 1, si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404,
2405, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo
comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarita'
riscontrate in grado di incidere negativamente sulla
corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette
alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia
riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di
irregolarita', sia i verbali delle riunioni che abbiano
escluso la sussistenza di tali irregolarita' allorche', ai
sensi dell'articolo 2404, quarto comma, del codice civile
si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.
9.
10.
11.
12.»
 
Art. 2
Requisiti di professionalita' dei componenti dell'organo di
amministrazione o di controllo, dei rappresentanti legali, dei
direttori generali e dei responsabili

1. I componenti dell'organo di amministrazione delle forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono nominati secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
b) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attivita' professionali in materie attinenti al settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' propria del fondo pensione; l'attivita' professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessita' e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
d) attivita' d'insegnamento universitario, in qualita' di docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attivita' del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
e) funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero, con esclusivo riferimento alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto n. 252 del 2005, funzioni di vertice, dirigenziali o direttive, anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purche' dette funzioni comportino la gestione o il controllo della gestione di risorse economico-finanziarie;
f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalita' previdenziali;
g) attivita' di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera b), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonche' a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purche' le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina e conseguito l'attestazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Almeno la meta' dei componenti l'organo di amministrazione, nonche' i componenti dell'organo di amministrazione ai quali siano conferite deleghe, devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Nel caso in cui la composizione dell'organo di amministrazione debba rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto n. 252 del 2005, almeno la meta' dei membri eletti o nominati in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f).
3. Il rappresentante legale e il direttore generale delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e il responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) devono possedere almeno uno dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1.
4. Almeno un componente effettivo ed uno supplente dell'organo di controllo delle forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e devono aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I restanti componenti devono essere iscritti nel predetto registro ovvero essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f). Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, esso deve essere integralmente composto da persone iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che almeno un componente effettivo ed uno supplente devono aver esercitato l'attivita' di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Note all'art. 2:
- Per il testo all'articolo 3 del citato Decreto
legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'articolo
1.
- Per il testo all'articolo 5, comma 1 del citato
Decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'articolo 1.
 
Art. 3
Caratteristiche dei corsi professionalizzanti

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), rileva la frequenza di corsi professionalizzanti promossi e organizzati da dipartimenti universitari, anche in collaborazione con enti e organizzazioni operanti nel settore della previdenza complementare, che presentino le seguenti caratteristiche:
a) articolazione dei corsi su tutti i principali aspetti giuridici, economici, finanziari e organizzativi attinenti alla previdenza complementare;
b) durata almeno annuale e numero totale di ore di insegnamento non inferiore a 300;
c) affidamento delle lezioni a docenti universitari in materie attinenti agli aspetti di cui alla lettera a) ed esperti del settore della previdenza complementare, al fine di fornire conoscenze sia teoriche che pratico-operative;
d) previsione di una prova finale ad esito della quale viene rilasciata ai partecipanti un'attestazione in cui e' certificata la rispondenza dell'attivita' espletata alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b) e c) e la proficuita' della partecipazione.
 
Art. 4

Requisiti di professionalita' di coloro che svolgono funzioni
fondamentali

1. I soggetti, anche esterni, che svolgono la funzione di gestione dei rischi e la funzione di revisione interna di cui, rispettivamente, all'articolo 5-ter e all'articolo 5-quater del decreto n. 252 del 2005, soddisfano criteri di professionalita' volti a comprovare la loro idoneita' ad assumere l'incarico. Sono prese in considerazione, a questi fini, la conoscenza - acquisita attraverso gli studi, la formazione - e l'esperienza conseguita nello svolgimento di attivita' lavorative precedenti o in corso e di durata complessiva di almeno un triennio.
2. I criteri di professionalita' di cui al comma 1 sono verificati dall'organo di cui all'articolo 7, comma 1, il quale:
a) prende in considerazione la conoscenza e l'esperienza posseduta in piu' di uno dei seguenti ambiti:
1) regolamentazione del settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
2) assetti organizzativi e di governo dei fondi pensione o societari;
3) gestione dei rischi (individuazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione periodica) nel settore previdenziale, creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
4) sistemi e attivita' di controllo interno;
5) attivita' e prodotti previdenziali, bancari, finanziari, mobiliari o assicurativi;
b) valuta se la conoscenza e l'esperienza di cui alla lettera a) sono idonee rispetto a:
1) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dal soggetto interessato;
2) le caratteristiche del fondo pensione, in termini di organizzazione interna, nonche' di dimensione, natura, portata e complessita' delle sue attivita'.
3. La funzione attuariale di cui all'articolo 5-quinquies del decreto n. 252 del 2005 e' esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, oppure da un soggetto che ha esercitato la funzione attuariale per almeno un triennio in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 5-ter, 5-quater e
5-quinquies del citato Decreto legislativo 252 del 2005:
«Art. 5-ter (Gestione dei rischi). 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli
gia' istituiti alla data di entrata in vigore dellalegge 23
ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, si
dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e
all'organizzazione interna nonche' alla dimensione, alla
natura, alla portata e alla complessita' delle loro
attivita', di un sistema efficace di gestione dei rischi.
2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede
la definizione delle strategie, dei processi e delle
procedure di segnalazione necessarie a individuare,
misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente
all'organo individuato dall'ordinamento interno i rischi a
livello individuale ed aggregato ai quali il fondo e' o
potrebbe essere esposto, nonche' le relative
interdipendenze.
3. Il sistema di gestione dei rischi e' integrato
nella struttura organizzativa e nei processi decisionali
del fondo pensione, tenendo in adeguata considerazione il
ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo del fondo o altre
funzioni fondamentali.
4. Il sistema di gestione dei rischi considera i
rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle
imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o
attivita', almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:
a) gestione delle attivita' e delle passivita';
b) investimenti, in particolare in derivati,
cartolarizzazioni e impegni simili;
c) gestione dei rischi di liquidita' e di
concentrazione;
d) gestione dei rischi operativi;
e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione
del rischio;
g) rischi ambientali, sociali e di governo
societario connessi al portafoglio di investimenti e alla
relativa gestione.
5. Con riferimento ai rischi che gravano sugli
aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi
ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli
stessi.
6. I fondi pensione di cui al comma 1 istituiscono
una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da
facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei
rischi.».
Art. 5-quater (Funzione di revisione interna).- 1. I
fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche'
quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita'
giuridica, dispongono, in modo proporzionato alle loro
dimensioni e all'organizzazione interna nonche' alla
dimensione, alla natura, alla portata e alla complessita'
delle loro attivita', di una efficace funzione di revisione
interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e
l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna verifica la
correttezza dei processi gestionali ed operativi
riguardanti il fondo pensione, l'attendibilita' delle
rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e
l'efficienza del sistema di controllo interno di cui
all'articolo 4-bis, comma 5, e degli altri elementi
riguardanti l'assetto organizzativo del sistema di governo
del fondo, comprese le attivita' esternalizzate, e la
funzionalita' dei flussi informativi.
3. La funzione di revisione interna riferisce
all'organo di amministrazione.
Art. 5-quinquies (Funzione attuariale). - 1. I fondi
pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli
gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica,
che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono
un rendimento degli investimenti o un determinato livello
di prestazioni nominano almeno una persona indipendente,
interna o esterna, titolare della funzione attuariale che
in modo efficace:
a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve
tecniche;
b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei
modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve
tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
c) verifica la sufficienza e la qualita' dei dati
utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle
riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
e) attesta l'affidabilita' e l'adeguatezza del
calcolo delle riserve tecniche;
f) formula un parere sulla politica assicurativa di
sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione
disponga di tale politica;
g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi
di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga
di tali accordi;
h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema
di gestione dei rischi.
2. La funzione attuariale e' esercitata da un
attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge
9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono
di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo
quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.».
- Il testo della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
(Disciplina giuridica della professione di attuario), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69.
 
Art. 5
Situazioni impeditive

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, non possono essere ricoperte da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:
a) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) hanno svolto attivita' di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure equiparate;
c) hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) sono stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005;
e) sono stati sospesi o radiati da albi o ruoli ovvero cancellati a seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali;
f) sono stati revocati per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche complementari, enti o imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
3. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a) e b), non opera nel caso in cui l'organo competente all'accertamento dei requisiti di professionalita' di cui all'articolo 7, comma 1, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalita', l'estraneita' dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, nonche' l'assenza di delibere di sostituzione per giusta causa da parte dell'organo competente.
4. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione all'organo di amministrazione della forma pensionistica complementare o della societa' istitutrice, eventualmente evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al comma 3, la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa.
5. L'organo competente ad accertare i requisiti di professionalita' assume le relative determinazioni in ordine alla sussistenza delle situazioni impeditive di cui al presente articolo e ne da' comunicazione alla COVIP. Nelle more della valutazione, che deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi all'organo competente a valutare i requisiti di professionalita', il soggetto interessato e' sospeso dalle funzioni. La valutazione deve essere ripetuta se sopravvengono nuovi fatti o provvedimenti che possono avere rilievo a tal fine e che l'interessato e' tenuto a comunicare tempestivamente.
6. L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1. Il periodo e' ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio delle procedure previste nel comma 1, lettere a) e b), sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

Note all'art. 5:
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 9 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300):
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - Le sanzioni per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
la sanzione pecuniaria;
le sanzioni interdittive;
la confisca;
la pubblicazione della sentenza.
Le sanzioni interdittive sono:
l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- Si riporta l'articolo 19-quater, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005:
«Art. 19-quater (Sanzioni amministrative). - 3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravita',
la COVIP puo' dichiarare decaduti dall'incarico i
componenti degli organi collegiali, il direttore generale,
il responsabile della forma pensionistica e i titolari
delle funzioni fondamentali.».
- Si riporta l'articolo 2409 del Codice Civile:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e'
fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei
loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella
gestione che possono arrecare danno alla societa' o a una o
piu' societa' controllate, i soci che rappresentano il
decimo del capitale sociale o, nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo
del capitale sociale possono denunziare i fatti al
tribunale con ricorso notificato anche alla societa'. Lo
statuto puo' prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea [c.c. 2363, 2364,
2364-bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi
piu' gravi puo' revocare gli amministratori ed
eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore
giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione
di responsabilita' contro gli amministratori [c.c. 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico
l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che
lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la
nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre,
se del caso, la messa in liquidazione della societa' o la
sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.».
 
Art. 6

Requisiti di onorabilita', cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita'

1. Le cariche di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, nonche' di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005 non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita', o che si trovano in una delle cause di ineleggibilita' previste dal comma 4.
2. Le cariche di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto n. 252 del 2005 e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni non possono essere ricoperte da coloro che non posseggono, ai sensi del comma 3, i requisiti di onorabilita'.
3. Ai fini del presente decreto i requisiti di onorabilita' non ricorrono se i soggetti interessati si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) condanna con sentenza anche non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a:
1) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, nonche' dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa;
2) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
3) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
c) applicazione in via definitiva, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.
4. Ai fini del presente decreto sono cause di ineleggibilita':
a) le condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e, per quanto concerne l'organo di controllo, le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile;
b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del decreto legislativo n. 58 del 1998.
5. E' fatto salvo quanto previsto in materia di cause di incompatibilita' dall'articolo 5, comma 2, del decreto n. 252 del 2005 e dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166.

Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'art. 1.
- Per il testo l'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il testo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14 (Approvazione del Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi del Senato della Repubblica. (Deliberazione
n. 14/2019) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
2019, n. 186.
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del Codice
Civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414],
l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi e' stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi [c.c.
2380-bis; c.p. 32].
- Si riporta il testo dell'articolo 2399 del codice
civile:
«2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non
possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti,
decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni
previstedall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affinientro il
quarto grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo
commadell'articolo 2397sono causa di decadenza dall'ufficio
di sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».
- Si riporta l'articolo 144-ter, comma 3 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 144-ter(Altre sanzioni amministrative agli
esponenti o al personale). - 3.Con il provvedimento di
applicazione della sanzione, in ragione della gravita'
della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo'
applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso
intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, deldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o
presso fondi pensione.».
- Si riportano i commi 3 e 3-bis dell'articolo 190-bis
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«3. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione, in ragione della gravita' della violazione
accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti
dall'articolo 194-bis, la Banca d'Italia o la Consob
possono applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti
autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto
dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono
applicare la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle
funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo
soggetto sia stata gia' applicata, due o piu' volte negli
ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con
dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per
un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.».
- Si riporta l'articolo 187-quater del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 187-quater (Sanzioni amministrative
accessorie). - 1. L'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e
187-ter importa:
a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione;
b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo di
societa' quotate e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo di societa' quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi
dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale,
della societa' di revisione legale o del responsabile
dell'incarico;
d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31,
comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di
onorabilita' per i partecipanti al capitale dei soggetti
indicati alla lettera a).
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob,
con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1,
puo' applicare le sanzioni amministrative accessorie
indicate dal comma 1, lettere a) e b).
2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai
commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e
non superiore a tre anni.
2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha gia'
commesso, due o piu' volte negli ultimi dieci anni, uno dei
reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo
o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli
187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento
delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo
all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e
b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia'
applicata l'interdizione per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
capo la CONSOB, tenuto conto della gravita' della
violazione e del grado della colpa, puo' intimare ai
soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale, nonche' applicare nei
confronti dell'autore della violazione l'interdizione
temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla
immissione di ordini di compravendita in contropartita
diretta di strumenti finanziari, per un periodo non
superiore a tre anni.».
- Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 9 del regolamento al decreto
del Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 settembre
2014, n. 166 (Regolamento di attuazione dell'articolo 6,
comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, recante norme sui criteri e limiti di investimento
delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia
di conflitti di interesse):
«Art. 9 (Incompatibilita'). - 1. Lo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel
fondo pensione e' incompatibile con lo svolgimento di
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel
gestore convenzionato, nel depositario e in altre societa'
dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il
depositario.».
 
Art. 7
Verifiche e valutazioni

1. La verifica del possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' e dell'assenza di cause di ineleggibilita' o incompatibilita', nonche' la valutazione delle situazioni impeditive di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4, 5 e 6 sono effettuate dall'organo di amministrazione delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 e delle forme di cui all'articolo 20 del predetto decreto, dotate di soggettivita' giuridica, nonche' delle societa' istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto e delle societa' o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza. L'organo di amministrazione comunica alla COVIP l'esito delle verifiche e delle valutazioni di cui al primo periodo nei termini e nelle modalita' dalla stessa definiti.
2. Le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro trenta giorni dalla nomina e devono risultare da apposito verbale, redatto secondo le istruzioni della COVIP. I soggetti interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le predette verifiche e valutazioni. Tali informazioni sono trasmesse con modalita' e tempi idonei allo svolgimento delle verifiche e delle valutazioni stesse. La valutazione della completezza probatoria della documentazione acquisita e' rimessa alla responsabilita' dell'organo di amministrazione.
3. L'organo competente effettua le verifiche e le valutazioni sulla base delle informazioni fornite e di ogni altra informazione rilevante. Le verifiche e le valutazioni sono condotte distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione risultante dal verbale di cui al comma 2. Nel caso di cui all'articolo 5, il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonche' delle motivazioni in base alle quali il soggetto interessato e' ritenuto idoneo ad assumere l'incarico.
4. Per i membri supplenti dell'organo di controllo le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate fin dal momento della nomina.
5. Le verifiche e valutazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche in caso di rinnovo delle cariche, nei termini e con le modalita' di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.
6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri le verifiche e le valutazioni di cui al comma 1 sono effettuate dall'organo competente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, il difetto dei requisiti di professionalita' e onorabilita', nonche' la sussistenza delle situazioni impeditive o delle cause di ineleggibilita' o incompatibilita' di cui al presente regolamento, anche sopravvenuti, determinano la decadenza dalla carica. L'organo competente all'accertamento dichiara la decadenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto e ne da' comunicazione alla COVIP nei successivi cinque giorni. In caso di inerzia, la decadenza e' dichiarata dalla COVIP.
8. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza dalla carica o nei cui confronti e' stata avviata l'azione penale per reati che possono incidere sul possesso del requisito di onorabilita' comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui al comma 1.
9. A seguito della dichiarazione di decadenza sono avviate le iniziative per la sostituzione del soggetto decaduto.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'art. 1.
 
Art. 8
Sospensione dalle cariche

1. Ove sopravvengano nel corso dell'incarico, costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di rappresentante legale, di componente dell'organo di amministrazione o di controllo, di direttore generale, di titolare di una funzione fondamentale, di responsabile delle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13 del decreto n. 252 del 2005, di componente dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, del predetto decreto e di componente degli organismi, comunque denominati, di rappresentanza degli iscritti nei fondi pensione interni:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);
b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. I soggetti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi in situazioni che comportano la sospensione della carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, l'organo di cui all'articolo 7, comma 1, dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
4. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'organo competente alla nomina delibera, entro sessanta giorni dalla data della delibera di sospensione, in ordine all'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui il soggetto interessato sia il rappresentante legale, il direttore generale o il titolare di una funzione fondamentale, l'organo competente alla nomina delibera in ordine all'eventuale revoca nel piu' breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera di sospensione. Qualora non si proceda alla revoca, il soggetto sospeso e' reintegrato nelle sue funzioni. Nel caso di cui al periodo precedente il verbale fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonche' delle motivazioni in base alle quali si e' ritenuto di reintegrare il soggetto interessato. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
5. Le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 sono comunicate alla COVIP entro i successivi cinque giorni.

Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto legislativo n. 252 del 2005 si veda nelle note
all'art. 1.

- Per il testo del citato decreto legislativo n. 159
del 2011 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 9
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 maggio 2007, n. 79.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di professionalita' introdotti con il presente decreto e non previsti dalla normativa previgente non rileva per il mandato residuo.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 giugno 2020

Il Ministro: Catalfo

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1651

Note all'art. 9:
- Per il testo del citato decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale n. 79 del 2007 si vedano
note alle premesse.