Gazzetta n. 221 del 5 settembre 2020 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 19 agosto 2020 |
Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. |
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IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalita' e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonche' del personale degli enti pubblici di ricerca, e in specie il comma 7 che stabilisce che le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; Visto, altresi', il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e' espresso con nota n. 31774 del 4 agosto 2020; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si e' espresso con nota n. 25745 del 10 luglio 2020; Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che si e' espressa con nota n. 55962 del 14 luglio 2020;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, composto di dodici articoli e corredato di cinque allegati. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2020
Il Ministro: Dadone
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2027 |
| Accordo Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
tra
il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), con sede in Roma, via XX Settembre n. 97
e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito: MLPS), con sede in Roma, via Veneto n. 56
e
il Ministro per la pubblica amministrazione, con sede in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 116
e
l'Associazione bancaria italiana (di seguito: ABI), con sede in Roma, piazza del Gesu' n. 49 (di seguito congiuntamente: «le Parti»)
Premesso che:
L'art. 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», in tema di trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione, stabilisce i termini di decorrenza da applicare per la percezione del TFS/TFR; Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», ed in particolare l'art. 12, commi 7 e 8, stabilisce i termini di rateizzazione della percezione del TFS/TFR; Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (di seguito: decreto-legge), ed in particolare l'art. 23 «anticipo del TFS», prevede: al comma 2, la possibilita' di richiedere, per i soggetti che maturano i requisiti pensionistici in base ai criteri ivi indicati, un finanziamento («anticipo TFS/TFR») nella misura massima di 45.000 euro dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto maturata; al medesimo comma 2, che la richiesta del predetto finanziamento possa essere presentata alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo quadro da stipulare tra le suddette Parti, sentito l'INPS; al comma 5, che alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'Accordo quadro di cui al medesimo comma; Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, del 22 aprile 2020, n. 51 recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020 (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), che disciplina le modalita' di attuazione delle disposizioni in tema di anticipo del TFS/TFR e, in particolare, l'art. 3 «Ambito soggettivo» e l'art. 15 «Accordo quadro»; Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2017, n. 289 recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020; Il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2019, n. 267, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022; Sentito l'INPS, che, con nota n. 31774 del 4 agosto 2020, acquisita agli atti con protocollo DFP n. 51797 del 5 agosto 2020, si e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che, con nota n. 25745 del 10 luglio 2020, si e' espresso sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro; Sentita l'Autorita' della concorrenza e del mercato, che, con nota n. 55962 del 14 luglio 2020, si e' espressa sui profili di propria competenza contenuti nel presente Accordo quadro;
Tutto cio' premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini del presente Accordo quadro si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
Oggetto e finalita'
Il presente Accordo quadro definisce, ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini e le modalita' di adesione della banca, le modalita' di adeguamento del contratto di anticipo di TFS/TFR in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, il tasso di interesse e le condizioni economiche alle quali sono realizzate le operazioni di anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, le modalita' di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR, le modalita' di comunicazione tra la banca e l'ente erogatore, nonche' le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi.
Art. 3.
Presentazione e valutazione della domanda di anticipo TFS/TFR
1. La domanda di anticipo TFS/TFR, sulla base della certificazione rilasciata da uno degli enti erogatori registrati al portale di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' presentata dal Richiedente alla banca secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro corredato dalla dichiarazione sullo stato di famiglia allegato al presente Accordo quadro. 2. L'importo dell'anticipo TFS/TFR e' determinato sulla base degli importi dell'indennita' di fine servizio o di fine rapporto al netto delle imposte, riportati nelle certificazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti previsti dall'art. 23, comma 5, del decreto legge. 3. Ai fini della determinazione degli interessi che maturano sull'importo erogato dalla banca si considerano le date ultime di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La banca provvede a retrocedere al Soggetto finanziato l'ammontare degli interessi eventualmente non maturati, in conseguenza dell'avvenuto rimborso del TFS/TFR anteriormente alle predette date di rimborso. 4. I casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono verificati dalla banca esclusivamente sulla base della documentazione allegata alla domanda stessa, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 4.
Tasso di interesse dell'anticipo TFS/TFR
1. Il tasso d'interesse (Tasso annuo nominale - TAN) e' determinato alla data di presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR. 2. Il tasso di interesse annuo e' fisso e pari a: rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d'interesse non potra' comunque essere inferiore a 0,40%. 3. Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non puo' applicare all'anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.
Art. 5.
Contratto di anticipo TFS/TFR
1. Il contratto di anticipo TFS/TFR e' perfezionato con l'accettazione da parte della banca della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente secondo lo schema allegato al presente Accordo quadro, che costituisce parte integrante di quest'ultimo. 2. Il contratto di anticipo TFS/TFR diventa efficace con la comunicazione della presa d'atto alla banca da parte dell'ente erogatore. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della banca all'ente erogatore dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza che lo stesso ente erogatore abbia comunicato alla banca la presa d'atto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il contratto di anticipo TFS/TFR e' automaticamente risolto. 3. La garanzia del fondo - acquisita dall'ente erogatore in favore della banca ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - diventa efficace alla data in cui la banca provvede al pagamento della relativa commissione di accesso di cui all'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 6.
Estinzione anticipata
1. Il soggetto finanziato puo' presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la banca applica un indennizzo nella misura massima dello 0,30% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione, anche parziale. L'indennizzo non e' dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente dell'intero debito residuo e' inferiore a 10.000 euro. L'importo dell'indennizzo deve comunque essere inferiore alla quota di interessi che sarebbero gravati sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata estinzione anticipata e che comunque l'indennizzo non potra' superare i costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata. 3. L'indennizzo di cui al comma 2 e' a carico del soggetto finanziato.
Art. 7.
Cessione dell'anticipo TFS/TFR
I finanziamenti di anticipo TFS/TFR possono essere ceduti in tutto o in parte dalla banca all'interno del proprio gruppo ovvero a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. I finanziamenti ceduti conservano le medesime garanzie che assistono i finanziamenti originari.
Art. 8.
Adesione della banca
1. La banca che intende aderire al presente Accordo quadro ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI, mediante apposito modulo in allegato al presente Accordo quadro. La banca che aderisce si impegna a rendere operativo l'Accordo quadro entro trenta giorni lavorativi dalla data di adesione. 2. La banca che intende recedere dal presente Accordo quadro ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e per conoscenza all'ABI. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede ad aggiornare tempestivamente l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa. 3. Il recesso della banca dal presente Accordo quadro non produce effetti sulle operazioni di anticipo TFS/TFR perfezionate dalla banca stessa prima della data del recesso medesimo, nonche' sulle domande presentate dal richiedente prima di tale data. 4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica sul portale lavoropubblico.gov.it in una apposita sezione dedicata l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa.
Art. 9.
Modalita' di comunicazione con l'ente erogatore
1. La banca invia le comunicazioni all'ente erogatore all'indirizzo PEC indicato da quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con tale comunicazione la banca indica anche l'IBAN sul quale l'ente erogatore effettua il rimborso del finanziamento. 2. L'ente erogatore invia le comunicazioni alla banca all'indirizzo PEC indicato da quest'ultima nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. L'ente erogatore e la banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo all'invio mediante PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 10.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita
1. Per il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100», la banca, ai fini della determinazione dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, considera la data di riconoscimento del TFS/TFR, sulla base della certificazione di cui all'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predetta certificazione tiene conto del momento di maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019. La certificazione di cui al primo periodo terra' conto di tutti gli aumenti, determinati e programmati, dell'adeguamento alla speranza di vita. Tali incrementi saranno opportunamente considerati per la determinazione del primo requisito utile alla maturazione del diritto a pensione, ove previsto dalla legge, qualora questo avvenga successivamente al 31 dicembre 2022. 2. La banca restituisce al soggetto finanziato l'eventuale ammontare degli interessi che non sono maturati a favore della banca, relativi all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Art. 11.
Altre disposizioni applicative e validita' dell'Accordo quadro
1. Le banche aderenti possono offrire condizioni migliorative al richiedente rispetto a quelle previste dal presente Accordo. 2. Il presente Accordo quadro e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti e gli obblighi che sono derivati dall'Accordo stesso. Esso e' rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza. 3. Il presente Accordo quadro puo' essere rivisto in tutto o in parte con l'accordo delle parti sottoscrittrici e sentito il parere dell'INPS per i profili di competenza, in particolare in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei casi di modifica delle condizioni normativo-regolamentari e di mercato.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali da parte delle banche e degli enti erogatori
1. Con riferimento al trattamento dei dati personali finalizzati al rilascio dell'anticipo TFS/TFR, le banche aderenti e gli enti erogatori: a) adottano le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare la conformita' all'art. 32 del regolamento n. 679/2016, in linea con le procedure attualmente utilizzate per finanziamenti similari; b) individuano procedure per la gestione delle violazioni dei dati personali; c) assicurano la trasparenza del trattamento, fornendo agli interessati le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento n. 679/2016, con particolare riferimento ai casi di mancata accettazione della domanda.
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo
Il Ministro della pubblica amministrazione Dadone
Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana Sabatini |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 5
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