Gazzetta n. 221 del 5 settembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 109
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato»;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed, in particolare, gli articoli 54 e 55;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito Regione, i beni individuati nell'allegato A) al presente decreto.
2. La Regione e' autorizzata a trasferire ai comuni o ad altri enti pubblici i beni di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 54 e 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 237,
concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Friuli Venezia Giulia, recanti il
trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2001, n. 142.
- Il decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 35, recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti integrazioni al
D.lgs. 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento
alla Regione di beni immobili dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74.
- Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, S.O., e' il
seguente:
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili
i beni del demanio culturale di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a
termini della normativa all'epoca vigente;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera d);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore
vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose appartenenti ai soggetti indicati
all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni,
fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto
dall'art. 12. Se il procedimento si conclude con esito
negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai
fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12, commi 4, 5
e 6;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
medesimo art. 53;
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di
beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento
e' data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per
le finalita' di cui agli articoli 18 e 19.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, comma 1, non possono essere
alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
La richiesta di autorizzazione ad alienare e'
corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in
atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad
assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di
valorizzazione che si intendono perseguire con
l'alienazione del bene e delle modalita' e dei tempi
previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso
prevista, anche in funzione degli obiettivi di
valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalita' di fruizione pubblica del bene,
anche in rapporto con la situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso.
3. L'autorizzazione e' rilasciata su parere del
soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati. Il
provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle
misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica
del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle
precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruita' delle modalita' e
dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di
valorizzazione indicati nella richiesta.
3-bis. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata
qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di
arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione
pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il
carattere storico e artistico del bene medesimo. Il
Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il
carattere del bene e con le esigenze della sua
conservazione.
3-ter. Il Ministero ha altresi' facolta' di
concordare con il soggetto interessato il contenuto del
provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione
comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di
autorizzazione ed altre possibili modalita' di
valorizzazione del bene.
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili
utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di
autorizzazione e' corredata dai soli elementi di cui al
comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione e'
rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a)
e b).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale
bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di
tutela di cui al presente titolo.
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di
qualunque genere sui beni alienati e' sottoposta a
preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 21, commi 4 e
5.»
- Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli Venezia
Giulia), e' il seguente:
«Art. 65 - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione».

Note all'art. 1:
- L'allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1) contiene
l'elenco dei beni immobili appartenenti allo Stato da
trasferire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
situati nel territorio dei comuni di Cavazzo Carnico (UD),
Cordovado (PN), Forni Avoltri (UD), Resia (UD), San Lorenzo
Isontino (GO),Travesio (PN).
- Il testo degli articoli 54 e 55 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio) e' riportato nelle premesse.
 
Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione i beni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna dei beni e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione, dal Comune o da altro ente pubblico e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale dei beni medesimi in favore del Comune o di altro ente pubblico.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune o di altro ente pubblico.
 
Art. 3

Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' dei beni di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del relativo verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad essi competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
 
Art. 4

Conservazione e fruizione

1. Dalla data del verbale di consegna, gli enti ai quali sono trasferiti i beni di cui all'articolo 1, comma 1, si impegnano ad assicurare e sostenere la conservazione degli stessi e a destinarli ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.
 
Art. 5

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 6

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, anche in termini di minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio
dei ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia
e delle finanze

Guerini, Ministro della difesa

Franceschini, Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per
il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede