Gazzetta n. 222 del 7 settembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2020, n. 110
Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110 relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di allarme pubblico negli Stati membri;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 28, comma 2;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;
Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020, reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione IT-Alert

1. Il sistema IT-Alert e' il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di attivazione del sistema IT-Alert

1. I requisiti funzionali per la realizzazione e messa in opera dei sistemi e delle metodologie necessarie all'invio dei messaggi originati dal sistema IT-Alert attraverso le reti mobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dd) del decreto legislativo n. 259/2003, degli operatori di comunicazioni elettroniche sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che definisce gli aspetti tecnico-operativi relativi:
a) alle modalita' e ai criteri di attivazione del servizio IT-Alert da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili;
b) alle modalita' e ai criteri di attivazione dei messaggi IT-Alert;
c) alle modalita' di definizione dei contenuti dei messaggi IT-Alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'opportunita' di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
d) alle modalita' di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-Alert;
e) alle modalita' di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
f) alle modalita' di invio dei messaggi IT-Alert;
g) ai criteri e alle modalita' finalizzate a garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-Alert avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalita' diverse da quelle di cui al presente articolo.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera dd) del decreto
legislativo n. 259/2003:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
Codice si intende per:
a) - cc) Omissis.
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato.».
- Si riporta l'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1 (Codice della protezione civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (art. 2, legge 225/1992). - 1. Ai fini
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gli
eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'art. 24.»
 
Art. 3

Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert

1. Al fine di procedere al monitoraggio e all'aggiornamento delle modalita' di funzionamento del servizio IT-Alert, e' istituito il Comitato tecnico del servizio IT-Alert.
2. Il Comitato tecnico e' coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la protezione civile, ed e' costituito da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Fondazione CIMA - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, quale centro di competenza del servizio nazionale della protezione civile e due rappresentanti degli enti territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai componenti non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato tecnico con particolare riferimento alle modalita' e ai casi di partecipazione di soggetti privati coinvolti nell'erogazione e nel funzionamento del servizio IT-Alert e nell'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il Comitato tecnico, anche ai fini delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, verifica, con cadenza almeno semestrale, la rispondenza delle attivita' svolte dagli operatori alle disposizioni tecniche e procedurali contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Al fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico verifica lo stato di attivazione del servizio e della corretta trasmissione dei messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonche' l'attivazione, gestione ed autorizzazione della richiesta e le modalita' di invio dei messaggi IT-Alert.
4. Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e innovazione tecnologica si provvede mediante appendici di natura tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal Comitato tecnico, che sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno strumento per aggiornare esclusivamente dal punto di vista tecnico l'allegato 1, senza incidere in alcun modo sugli obblighi gravanti sugli operatori di telefonia mobile.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 10 del decreto legislativo 15
febbraio 2016 n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'.):
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. La decisione vincolante
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adottata
in sede di risoluzione delle controversie di cui all'art. 9
costituisce un ordine ai sensi dell'art. 98, comma 11, del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche.
2. Per le violazioni degli obblighi di cui al comma
1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica
ai soggetti che non ottemperano alla propria decisione
vincolante la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni
elettroniche, in misura da 15.000 euro a 150.000 euro.
3. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art.
4, commi 1, ultimo periodo, e 2, il Ministero dello
sviluppo economico applica ai soggetti che non ottemperano
all'obbligo di comunicazione ivi previsto la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98, comma 9,
secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in
misura da 5.000 euro a 50.000 euro.
4. Per le violazioni degli obblighi di cui all'art.
4, comma 4, il Ministero dello sviluppo economico applica
ai soggetti che non ottemperano all'obbligo di consentire
l'accesso alle informazioni richieste ivi previsto la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 98,
comma 9, secondo periodo del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni
elettroniche, in misura da 5.000 euro a 50.000 euro.»
 
Art. 4
Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile

1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante al presente decreto, il cui rispetto e' verificato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del medesimo articolo.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dello sviluppo economico
Patuanelli
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1994