Gazzetta n. 223 del 8 settembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 giugno 2020, n. 112
Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo il quale, con riferimento all'articolo 5, comma 1, con provvedimento dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile al superamento di una prova attitudinale;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche europee in data 28 gennaio 2020;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2020;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in data 23 marzo 2020;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
recante: «Costituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art.
2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante:
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania»:
«Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
per lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il
settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica
di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui
alla lettera l-septies), nonche' per le professioni di cui
alla legge 2 gennaio 1989, n. 6;
b);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g);
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19,
comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per
le professioni afferenti alla conduzione di impianti
termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la
professione di consulente in proprieta' industriale e per
quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le professioni di allenatore,
fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di
carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante di autoscuola,
istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per
la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano,
per le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le
quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei
rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, l'Ufficio per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'art. 2 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio
per lo sport, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
al settore sportivo;
b);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV,
Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed
f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.».
«Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di
servizi le Autorita' di cui all'art. 5 possono procedere ad
una verifica delle qualifiche professionali del prestatore
prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'art.
5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero,
in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del
ritardo e la data entro la quale sara' adottata la
decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere
adottata entro il secondo mese dal ricevimento della
documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e
competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'art.
5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova
attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'art. 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'art. 18, comma 1, lettera
g);
b) nei casi in cui si applica l'art. 18, comma 1,
lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera b), nei
casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta
e' classificata a norma dell'art. 19, comma 1, lettere d) o
e).
4-bis.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'art. 19,
comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'art. 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
«Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'art. 5 possono stabilire il numero di
ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto
della prassi seguita per ciascuna professione a livello
nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione
richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal
richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione
del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione
sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
stabilito dalla normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del
citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi
note alle premesse.
 
Allegato A

(articolo 2, comma 3)


|================================|==================================| | Elenco delle materie per la | Elenco delle materie per la | | sezione A dell'Albo | sezione B dell'Albo | | (commercialisti) | (esperti contabili) | |================================|==================================| | PROVA SCRITTA: | PROVA SCRITTA | | | | | - ragioneria generale e | - contabilita' generale | | applicata | - contabilita' analitica e di | | - revisione aziendale | gestione | | - tecnica industriale e | - disciplina dei bilanci di | | commerciale | esercizio e consolidati | | - tecnica bancaria | - controllo della contabilita' e | | - tecnica professionale | dei bilanci | | - finanza aziendale | - diritto civile e commerciale | | - diritto privato | - diritto fallimentare | | - diritto commerciale | - diritto tributario | | - diritto fallimentare | - diritto del lavoro e della | | - diritto tributario | previdenza sociale | | - diritto del lavoro e della | - sistemi di informazione ed | | previdenza sociale | informatica | | - diritto processuale civile | - economia politica ed aziendale | | - contenzioso tributario | - principi fondamentali di | | | gestione finanziaria | | | - matematica e statistica | |--------------------------------|----------------------------------| | PROVA ORALE | PROVA ORALE | | | | | - ragioneria generale e | - contabilita' generale | | applicata | - contabilita' analitica e di | | - revisione aziendale | gestione | | - tecnica industriale e | - disciplina dei bilanci di | | commerciale | esercizio e consolidati | | - tecnica bancaria | - controllo della contabilita' e | | - tecnica professionale | dei bilanci | | - finanza aziendale | - diritto civile e commerciale | | - diritto privato | - diritto fallimentare | | - diritto commerciale | - diritto tributario | | - diritto fallimentare | - diritto del lavoro e della | | - diritto tributario | previdenza sociale | | - diritto del lavoro e della | - sistemi di informazione ed | | previdenza sociale | informatica | | - diritto processuale civile | - economia politica ed aziendale | | - contenzioso tributario | - principi fondamentali di | | - informatica | gestione finanziaria | | - sistemi informativi | - matematica e statistica | | - economia politica | - legislazione e deontologia | | - matematica e statistica | professionale | | - legislazione e deontologia | | | professionale | | |--------------------------------|----------------------------------|


 
Allegato B

(articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ha luogo, presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno sei mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 8-ter, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, ovvero in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
2. Nella prima riunione di ciascun anno la commissione di cui all'articolo 3 stabilisce i giorni in cui avranno inizio le sessioni d'esame e la sede in cui tali sessioni si svolgeranno, in modo da assicurare il rispetto del termine di cui al comma 1
3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Il decreto dirigenziale di riconoscimento individua le materie di esame per l'iscrizione nelle sezioni A (dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo tra quelle indicate nella colonna relativa alla sezione A, o tra quelle concernenti la sezione B, di cui all'allegato A) del presente regolamento, in corrispondenza alla richiesta di iscrizione in una delle due diverse sezioni.
4. La prova scritta, che avra' luogo in una o piu' giornate consecutive e della durata massima giornaliera di cinque ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o piu' elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
5. L'eventuale prova pratica ha durata massima di cinque ore e consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attivita' professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1.
6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento di cui al comma 1, e puo' vertere sugli elaborati scritti del candidato.
7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A), che e' trasmesso ai candidati, mediante posta elettronica certificata, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della prova.

Note all'art. 2:
- Per il testo degli articoli 22, commi 2 e 8-ter, e
23, comma 3, del citato decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, vedi note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
«Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - 1. - 5. (Omissis).
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel
sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
(Omissis).».
 
Art. 3

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi, e da cinque membri supplenti in tutto, compreso il presidente.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio di cui al comma 1, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno otto anni di anzianita', assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti e' effettuata tra professori di prima o di seconda fascia nelle materie elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente regolamento; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente e' effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione, ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
3. La commissione e' nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza del presidente e dei componenti effettivi o supplenti nella misura di cinque componenti in tutto, compreso il presidente, di cui almeno un professionista, un professore ed un magistrato. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dall'altro componente effettivo designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale di cui al comma 1, avente minore anzianita' di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonche' i compensi determinati dal Consiglio nazionale di cui al comma 1 sono a carico del predetto Consiglio.
 
Art. 4

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sugli esami e sulla commissione prevista dall'articolo 3, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139:
«Art. 3 (Tutela dei titoli professionali). - 1. E'
vietato sia l'uso dei titoli professionali di cui al
successivo art. 39, sia del termine abbreviato
"commercialista" da parte di chi non ne abbia diritto.».
 
Art. 5

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, rilasciata in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e a copia di un documento di identita'.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non puo' intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione da parte della commissione e del calendario delle prove e' data immediata comunicazione all'interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, almeno sessanta giorni prima della prova, nonche' alla Direzione generale degli Affari interni del Dipartimento degli Affari di giustizia, del Ministero della giustizia.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 16, comma 6, del citato
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, vedi note
all'art. 2.
 
Art. 6

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ciascuno degli elaborati della prova scritta o nella prova pratica una votazione minima complessiva pari a trenta punti. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta. La previsione di cui al periodo precedente si applica anche quando e' prevista la sola prova orale.
2. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
3. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da' immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 giugno 2020

Il Ministro: Bonafede
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1813